Franco Giubilei, La Stampa 5/3/2013, 5 marzo 2013
LO SPOSO CAMBIA SESSO? IL MATRIMONIO RESTA VALIDO
Se marito e moglie si vogliono bene, non c’è cambio di sesso che tenga: sposi erano prima e sposi restano anche dopo l’intervento chirurgico che ha mutato il genere di uno di loro.
E’ il senso della storica decisione del tribunale di Reggio Emilia, che ha accolto il ricorso di un brasiliano transessuale, sposato con una donna italiana. All’anagrafe risulta ancora maschio, ma durante i sei anni di convivenza con la moglie ha deciso di sottoporsi all’operazione: una rettificazione del sesso che lo ha reso del tutto simile a una donna nell’aspetto e negli atteggiamenti. All’inizio di questa storia, che sembra scardinare una volta di più il concetto tradizionale di famiglia (ma resta determinante l’elemento dell’iscrizione all’anagrafe come uomo), c’è l’iniziativa della questura di Reggio: quando i funzionari vennero a sapere che il brasiliano aveva cambiato sesso, respinsero la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Secondo la polizia il matrimonio sarebbe stato contratto per stabilirsi in Italia, di qui il rifiuto dell’autorizzazione e l’espulsione.
Lo scorso 23 novembre però il transessuale ha presentato ricorso in tribunale e il giudice civile Annamaria Casadonte, gli ha dato ragione. Il magistrato esprime certezza sulla validità del matrimonio: «E’ pacifico che il ricorrente sia legalmente coniugato con la cittadina italiana, non sussistendo dubbi in ordine alla celebrazione del loro matrimonio». Quindi aggiunge: «Nel nostro ordinamento è certamente consentita la permanenza del matrimonio pregresso anche dopo l’avvenuta rettificazione del sesso con intervento chirurgico. Soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, può essere causa di divorzio». A convincere il giudice è stato il «rapporto affettivo evidente e intenso» della coppia e «la convivenza fra i coniugi», come confermato dai testimoni sentiti.
C’è poi un precedente: la Corte Costituzionale tedesca nel 2008 definì illegittima la norma che imponeva lo scioglimento del matrimonio prima del cambio di sesso. Il giudice parla anche dell’ipotesi non infrequente di soggetti che, «pur identificandosi nel genere opposto, mantengano orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto». Cioè il caso dell’uomo diventato donna che continua a essere attratto da una donna, com’è accaduto al transessuale brasiliano. «Ne consegue che se la relazione affettiva è condivisa da coniuge, non si può affermare la carenza di convivenza more uxorio». Elencando i precedenti internazionali – per cui è incostituzionale lo scioglimento del matrimonio in conseguenza del mutamento di sesso -, il giudice reggiano afferma un principio preciso: se i coniugi si amano, la moglie non vuole separarsi e il trans non ha cambiato sesso sui documenti, la famiglia resta intatta. Con un avvertimento alla polizia: ogni ulteriore indagine sui coniugi e sulla loro relazione sarebbe poco compatibile con la tutela che la Costituzione assicura loro nel matrimonio.