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 2013  febbraio 20 Mercoledì calendario

LAVORARE NEI CAMPI A 3,75 L’ORA


Un voucher per due ore di lavoro. Ossia un costo di 10 euro per l’azienda, quanto è la retribuzione oraria (circa 5 euro) fissata dal vigente contratto collettivo per gli operai agricoli; e un netto incasso per il lavoratore di 7 euro e 50. Così l’azienda risparmia all’incirca 6 euro rispetto a un dipendente e il lavoratore ci perde più di 4 euro di paga, senza contare la copertura previdenziale per la pensione. Utilizzando il plafond consentito dalla legge (5 mila euro) l’azienda può arrivare a risparmiare 3 mila euro, a fronte di quasi sei mesi di lavoro. È quanto può desumersi dalle nuove indicazioni operative del ministero del lavoro sull’utilizzo dei voucher in agricoltura (si veda ItaliaOggi di ieri).
I VOUCHER IN AGRICOLTURA. Dopo la riforma Fornero (legge n. 92/2012 in vigore dal 18 luglio) il lavoro accessorio è attivabile all’unica condizione di osservare un limite economico di 5 mila euro annui. Il limite, inoltre, mentre originariamente rappresentava il compenso massimo per singolo committente oggi lo è per singolo lavoratore (in altre parole è quanto egli può intascare, a prescindere dal numero di committenti). Con riferimento al settore agricolo, tuttavia, vigono delle particolarità; infatti, i voucher possono essere utilizzati:
a) per attività di natura occasionale rese nell’ambito delle attività di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni d’età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
b) alle attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (produttori che, in base all’art. 34, comma 6, del dpr n. 633/1972, hanno un volume d’affari fino a 7 mila euro).
In sostanza, i voucher possono essere utilizzati (fermo restando il tetto di 5 mila euro annui) solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi sia il lavoratore, se l’attività è svolta a favore di piccoli produttori.
DUE ORE PER VOUCHER. La nuova disciplina inoltre prevede che i voucher siano «orari, numerati progressivamente e datati» e del valore nominale da fissarsi per decreto. In altre parole, con un solo voucher (oggi del valore di 10 euro) si può remunerare un’ora soltanto di lavoro. Nella pratica, tuttavia, questa regola è per ora destinata a rimanere valida in tutti i settori, tranne che in quell’agricolo. Perché con una nuova nota il ministero ha stabilito che «in attesa della nuova determinazione dell’importo orario del voucher (...), sia possibile far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva (...)». Applicando il criterio suggerito dal ministero ne dovrebbe derivare, come indicato in tabella, che con un voucher sia possibile retribuire due ore di lavoro. Il calcolo è effettuato sulla base del ccnl 25 maggio 2010 che prevede la retribuzione di 750 euro mensili per i lavoratori di terza area, ossia 4,44 euro orarie (divisore 169). A tale importo, inoltre, va aggiunta la maggiorazione provinciale (calcolata del 5%), più le quote per due mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché del trattamento di fine rapporto (tfr). In tutto, dunque, una paga oraria di 5,85 euro che, appunto, equivale a circa metà buono lavoro (10 euro).
I RISCHI. L’applicazione del criterio ministeriale, tuvttavia, non è esente da rischi per l’azienda (né del resto le istruzioni ministeriale possono mettere al riparo da sentenze giudiziali). Diversi sono, infatti, i dubbi sull’applicazione concreta, primo fra tutti l’esatta individuazione del termine di paga da raffrontare con il voucher ai fini dell’individuazione del valore orario (fermo restando quello nominale di 10 euro). Nei dati indicati in tabella, per esempio, il dato potrebbe essere quello della paga fissata dal ccnl senza maggiorazione provinciale e quote aggiuntive (pari a 4,44 euro), oppure quello della paga del ccnl con tutte le restanti maggiorazioni (pari a 5,85 euro). L’utilizzo dell’uno o dell’altro criterio, come può notarsi, determina una diversa quantificazione di voucher. Per esempio, considerando solo la paga del ccnl con 10 voucher l’azienda può retribuire 9 ore di lavoro; se invece si considera la paga del ccnl e le altre maggiorazioni i 10 voucher risultano sufficienti soltanto per 7 ore circa.