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 2013  febbraio 14 Giovedì calendario

IL FISCO SBATTE IL MUSO IN BANCA

[Versamenti sospetti sono insufficienti per la condanna] –
versamenti sospetti sui conti bancari del contribuente sono sufficienti per l’accertamento fiscale ma non per fondare, da soli, una condanna penale per evasione e la confisca del denaro.

Si tratta infatti di mere presunzioni che vanno suffragate da altri elementi.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7078 del 13 febbraio 2013, ha accolto in parte il ricorso di un professionista.

In particolare all’uomo erano stati confiscati, nell’ambito di un’inchiesta per dichiarazione infedele, tutti i suoi risparmi, oltre 1 milione di euro.

E questo sulla base di movimentazioni bancarie ingiustificate da una reale ragione economica.

Il professionista aveva impugnato il provvedimento di fronte al Tribunale del riesame di Messina, ma senza successo.

Quindi ha fatto ricorso di fronte alla Suprema corte sostenendo che i versamenti sul conto bancario possono fondare da soli un accertamento fiscale ma non una condanna per evasione e quindi non sono utili a determinare la soglia di punibilità.

La tesi ha convinto in parte la terza sezione penale del Palazzaccio che comunque, nel caso specifico ha confermato la confisca sostenendo che vi fossero altri elementi a suffragio della tesi dell’evasione fiscale.

Tuttavia, in queste interessanti motivazioni, il Collegio di legittimità ha spiegato che è certamente corretta l’affermazione del professionista, secondo la quale la presunzione di cui all’art. 32, primo comma n. 2), del dpr 29 settembre 1973 n. 600, che configura come ricavi o compensi i prelevamenti, ove non ne sia indicato il soggetto beneficiario, e gli importi riscossi, non costituisce piena prova ai fini dell’accertamento dei reati tributari.

Infatti, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa.

Inoltre in molte decisione la stessa Cassazione ha sancito il valore indiziario delle presunzioni bancarie ovvero dei dati di fatto che le sottendono sicché ben può essere fondata su di esse l’applicazione di una misura cautelare reale.