M. Antonietta Calabrò, Corriere della Sera 12/2/2013, 12 febbraio 2013
«UN CASO PREVISTO DAL CODICE CANONICO»
[Cesare Mirabelli]
Cesare Mirabelli, è stato vicepresidente del Csm e presidente della Corte costituzionale, è professore ordinario di diritto ecclesiastico presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata e presso l’Università Europea di Roma, e di diritto costituzionale nella Pontificia Università Lateranense di Roma.
Il diritto canonico prevede la possibilità dell’esistenza di un ex Papa?
«È un caso singolare, cioè letteralmente singolo. Certamente indietro nei secoli è accaduto: non solo Celestino V, ma anche durante l’esilio avignonese o in alcuni casi di elezione contemporanea o successiva di un Papa e di un antipapa. Eppure per quanto la realtà possa essere più sorprendente della legge, in questo caso la legge, il diritto canonico, è stata più preveggente della realtà».
Ci spieghi?
«La possibilità di dimissioni è prevista esplicitamente dal secondo paragrafo del canone 332 del diritto canonico del 1983, dal codice in vigore ormai da trent’anni promulgato da Giovanni Paolo II. Recita esplicitamente: "Nel caso in cui il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti". Il Papa insomma può rinunciare, purché la rinuncia sia fatta liberamente, un atto libero con piena coscienza, e debitamente manifestata pubblicamente. Il comma dice che si tratta di un atto personale che non deve essere accettato da nessuno, perché la esprime la suprema autorità».
E come si chiamerà adesso Benedetto XVI?
«Con un neologismo potremmo dire, forse, "Papa emerito", ma non credo proprio che ci sia un problema di dargli un nome. Potremmo fare infatti un parallelismo con la rinuncia agli incarichi dei vescovi. Del resto, il Papa è Papa in quanto è il vescovo di Roma. E come i vescovi non perdono il carattere episcopale rinunciando all’ufficio particolare di cui sono responsabili, al compimento dei settantacinque anni, così Benedetto XVI in quanto vescovo di Roma non perderà la dignità e la sacramentalità del suo essere vescovo, perché lascia il suo incarico specifico. Del resto, si era molto impegnato nello scrivere libri che non impegnavano il suo magistero e che, aveva sempre sottolineato, potevano essere tranquillamente oggetto di discussione».
Ma il codice di diritto canonico precedente il Concilio prevedeva ugualmente le dimissioni?
«Certamente. Nel codice del 1917 si trattava di una formulazione meno precisa sotto l’aspetto della sottolineatura della libera volontà. Ma anche nel codice del 1983 le dimissioni sono considerate più che altro un’ipotesi di scuola che come tale è stata pochissimo studiata»
M. Antonietta Calabrò