Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2013  gennaio 16 Mercoledì calendario

DAL GARANTE

[Elezioni e privacy ecco le regole] –
Il Garante della Privacy, Antonello Soro, ha dato indicazione ai candidati su cosa possono e non possono fare. Di che si tratta?

E’ un provvedimento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.11 del 14 gennaio 2013) che conferma regole, in parte già stabilite in materia, e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall’informativa per i partiti e movimenti politici. Il Garante, in sostanza, invita i candidati a non abusare di tutti quegli strumenti che le tecnologie mettono a loro disposizione per contattare direttamente gli elettori.

In sintesi cosa prescrive e cosa proibisce?

Signori candidati, potete mandare a casa dépliant e «santini» - dice in sostanza il Garante - ma non vi salti in mente di telefonare a casa all’ora di pranzo, subissare di messaggini o intasare la posta elettronica di mail. Non si può. O almeno non si può senza aver «previamente» ottenuto il consenso dell’interessato.

Ma i nomi degli elettori e i loro indirizzi non sono pubblici in quanto iscritti nelle liste elettorali?

Sì, lo sono. E, in effetti, i candidati possono attingere solo a questi elenchi pubblici per poter inviare manifestini, «santini», scartoffie, lettere, foto con moglie, figli e cane. Possono anche attingere agli elenchi di iscritti a un partito o a un movimento che abbiano già fornito l’autorizzazione ad essere utilizzati per finalità politiche.

A quali altri elenchi si può attingere senza chiedere permesso?

«Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) - dice l’autorità garante della privacy - ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali avute con cittadini ed elettori». In definitiva si può attingere all’elenco degli elettori - beninteso - e a mailing list stilate sulla base di contatti personali. Altrimenti ci vuole una autorizzazione.

E’ possibile ricevere telefonate a casa?

La risposta del Garante è no. Non è possibile accedere a tutte quelle vie di comunicazione elettronica o telematica che non siano state previamente autorizzate dall’interessato. Quindi niente telefonate, neppure affidate ad un risponditore automatico. Per lo stesso motivo non è possibile inviare mail, sms o mms.

Ma questi sono ormai degli strumenti di comunicazione assai diffusi e quasi indispensabili. Che fare?

Il Garante non dice che non possono essere utilizzati in assoluto, ma che la cosa deve avvenire previo consenso dell’interessato. Quindi ad un primo contatto il candidato deve chiedere l’autorizzazione, oppure può accedere a quelle mailing list che molti movimenti o partiti hanno e nelle quali si trova un elenco di simpatizzanti che hanno già dato il consenso preventivo ad essere informati su iniziative politiche.

Questa restrizione vale anche per eventuali indirizzi mail trovati su Internet?

Assolutamente sì. Perché voi potete aver dato il vostro indirizzo mail ad Amazon per ricevere un libro o alle Ferrovie per un biglietto on line, ma questo non autorizza nessuno a fare uso di questi recapiti al di là dei fini per cui sono stati forniti.

Ci sono fonti a cui i candidati non possono attingere mai?

«Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile - dice il Garante - l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi (per esempio gli indirizzi delle bollette delle utenze domestiche ndr)». Se capite che il candidato ha attinto da lì, allora sono guai, roba da carte bollate e denunce.

La legge può anche essere molto severa, ma che può fare un singolo cittadino per difendersi da un eventuale sopruso in questa materia?

Niente denunce, querele e cose del genere. Difendersi è molto semplice. Basta mandare una mail al Garante della privacy e denunciare il fatto: la procedura scatta automaticamente. L’indirizzo a cui rivolgersi è il seguente: garante@garanteprivacy.it.

Le solite carte di propaganda, però, possono arrivare. Oppure no?

Sì, certamente. «Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte - dice la norma - il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 aprile 2013». Insomma se si attinge agli indirizzi pubblici delle liste elettorali e si invia materiale entro fine aprile, si può. Dopo di che, basta.