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 2013  gennaio 15 Martedì calendario

L’attivazione nei prossimi mesi (probabilmente a marzo) delle prime istruttorie di accertamento fiscale relative al periodo d’imposta 2009 basate sulla nuova versione del redditometro impone di verificare cosa sia effettivamente cambiato rispetto al passato e quale siano le difese che il contribuente può produrre per opporsi alle pretese del fisco

L’attivazione nei prossimi mesi (probabilmente a marzo) delle prime istruttorie di accertamento fiscale relative al periodo d’imposta 2009 basate sulla nuova versione del redditometro impone di verificare cosa sia effettivamente cambiato rispetto al passato e quale siano le difese che il contribuente può produrre per opporsi alle pretese del fisco. La natura induttiva/presuntiva dello strumento e le regole imposte dall’articolo 38, comma 5 del Dpr 600/73 in materia di accertamento sintetico ci forniscono gli strumenti per individuare le forme di difesa e comprendere il percorso che il contribuente per il quale il fisco determina una situazione di incompatibilità reddituale deve fare per evitare o almeno ridurre gli effetti di una eventuale rettifica. Proprio in relazione allo strumento bisogna evidenziare che lo stesso si basa su un meccanismo di calcolo matematico statistico che converte le spese in reddito in base a determinati coefficienti e in relazione a un campione di riferimento che ruota intorno a tre variabili: la composizione familiare, la localizzazione territoriale e degli indici di capacità contributiva. In particolare, come ha chiarito il decreto attuativo del 24 dicembre 2012, la posizione del contribuente viene determinata attraverso l’analisi di indici di capacità contributiva costituite da spese predeterminate effettivamente sostenute dal contribuente e tratte o dai dati contenuti nell’anagrafe tributaria ovvero dai dati Istat o da studi socio economici. È chiaro che mentre nel primo caso le spese sono determinate in modo diretto e specifico nel secondo e terzo caso le stesse sono considerate in base a una media. Da ciò si evince che i risultati del redditometro, in relazione al singolo contribuente, non sono basati solo su elementi certi e documentati, ma soffrono di una serie di adeguamenti statistici. Proprio per questo la procedura prevista dall’art. 38, 5 comma del Dpr 600/73 prevede, ancor prima di arrivare all’accertamento vero e proprio su cui si può instaurare un contenzioso due momenti obbligatori di confronto tra contribuente e fisco. Il primo costituito a termine della prima fase istruttoria con una richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria al contribuente di informazioni e chiarimenti. La seconda costituita da un vero e proprio contraddittorio inquadrato nel procedimento di accertamento con adesione. Queste due fasi sono determinanti per far valere da parte del contribuente le proprie ragioni e per verificare gli elementi che sono effettivamente in possesso dell’amministrazione. In questa fase come prevede la norma il contribuente potrà contestare, fornendo prove contrarie che: - la sua posizione sia quella realmente monitorata dallo strumento di accertamento indicando elementi che evidenziano una collocazione del soggetto in un campione di riferimento diverso (ad esempio appartenenza a un cluster diverso da quello monitorato per il fatto che la sua composizione familiare è differente); - il finanziamento delle spese prese a base dall’ufficio è avvenuta con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (ad esempio dimostrando che alcune spese sono derivate da somme di denaro accumulate in quote di risparmio di anni precedenti); - il diverso ammontare delle spese attribuite dall’ufficio (ad esempio dimostrando che le spese stimate relative al mutuo sono diverse). Tutto l’insieme delle voci appena indicate dimostrano come lo strumento del redditometro nuova versione offre al contribuente più spazi di difesa già nella fase del confronto diretto con l’ufficio. L’ufficio a sua volta deve tenere in considerazione tutte gli elementi contrari prodotti dal contribuente. In particolare in fase di accertamento con adesione quando si forma un vero e proprio contraddittorio la verbalizzazione dei successivi incontri è vincolante per l’emissione dell’atto di accertamento. In questa fase sarà cura del contribuente chiarire in modo puntuale le sue contestazioni e obbligo dell’ufficio inserire nell’atto definitivo le motivazioni che hanno determinato il rigetto delle prove contrarie. 2 - IL REDDITOMETRO E I SUOI EFFETTI 1 - LO STRUMENTO Il redditometro è la determinazione sintetica del reddito complessivo della persona fisica fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti. Si tratta di uno strumento automatico e standardizzato basato su coefficienti di conversione di spese in rendite. Il suo funzionamento è relativo a un campione di riferimento che include il singolo contribuente in ragione di tre variabili: composizione del nucleo familiare; localizzazione geografica; elementi induttivi di capacità contributiva. Il contribuente viene attribuito a un campione di riferimento predefinito. Il suo reddito viene stimato sulla base: delle spese sostenute e in possesso del fisco perché direttamente rilevate dal mercato e contenute nell’anagrafe tributaria (le spese sono quelle sostenute dal contribuente ovvero dal coniuge o dai famigliari fiscalmente a carico); della spesa media rilevata dai risultati dell’indagine sui consumi dell’Istat o da studi socioeconomici; da ulteriori spese sostenute dal contribuente e disponibili dalle informazioni del sistema, dalla quota degli incrementi patrimoniali imputabili al periodo d’imposta e della quota di risparmio annua riscontrata 2 - L’ESITO L’elaborazione automatica e l’incrocio degli elementi attraverso un meccanismo statistico matematico forniscono alle Entrate un risultato che può essere di compatibilità reddituale oppure di incompatibilità reddituale, con individuazione dello scostamento. Sulla base dell’esito di incompatibilità, l’agenzia delle Entrate, oltre a poter attivare ulteriori accertamenti, ha selezionato la posizione del contribuente per perseguire gli step di confronto successivo: inizio dell’attività istruttoria preventiva, con comunicazione degli esiti della procedura dagli uffici centrali a quelli periferici titolari dell’accertamento; invio di una comunicazione al contribuente per convocarlo per un primo confronto con richiesta di chiarimenti; incontro con l’Agenzia e acquisizione dei documenti e dei chiarimenti del contribuente; inizio dell’attività istruttoria diretta all’emissione dell’avviso di accertamento; attivazione necessaria del procedimento di accertamento con adesione; esito del procedimento di accertamento con adesione con contraddittorio con la parte: adesione del contribuente e definizione delle rettifiche dell’ufficio o non adesione alle richieste dell’ufficio e ricorso in commissione tributaria sull’avviso di accertamento. 3 - L’ISTRUTTORIA L’ufficio centrale dell’agenzia delle Entrate, sulla base dell’esito dell’analisi di incompatibilità reddituale con individuazione dello scostamento (così come determinato dalla procedura), dovrebbe attivare i propri uffici periferici inviando le risultanze della selezione. L’ufficio periferico, a questo punto, inizierà l’attività istruttoria delle posizioni selezionate anche attraverso ulteriori attività di acquisizione di informazioni localizzate. È in questo momento che avviene la predisposizione di una comunicazione con cui gli uffici periferici dell’agenzia delle Entrate, responsabili per competenza per l’attività di controllo, manifestano le incompatibilità riscontrate al contribuente (individuazione delle specifiche voci che necessitano di chiarimenti) e richiedono allo stesso delle giustificazioni. In questa fase, dunque, viene inviato da parte dell’Agenzia al contribuente un invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini del successivo eventuale accertamento. 4 - L’INCONTRO Il confronto con l’Agenzia (in uno o più incontri) diventa determinante per il futuro eventuale accertamento. Per evitare l’attivazione della fase di accertamento è prevista una presunzione semplice in cui viene richiesto al contribuente di fornire le prove contrarie. Si tratta di: dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, oppure con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, oppure il diverso ammontare delle spese attribuite dall’ufficio. In questa fase l’ufficio ha l’obbligo di acquisire le informazioni fornite dal contribuente e deve attraverso ulteriori controlli locali verificare l’impatto delle giustificazioni sulla pretesa e richiedere, se necessario, ulteriori informazioni. Qui la collaborazione tra ufficio e contribuente diventa essenziale per far sì che le eventuali richieste dell’ufficio siano più calibrate rispetto alla concreta situazione del contribuente 5 - L’ACCERTAMENTO Se le prove fornite dal contribuente non sono soddisfacenti, l’ufficio predispone un invito al contraddittorio stabilendo una data e inviando al contribuente un atto di accertamento sintetico determinato sulla base della procedura matematico statistica e arricchito in senso positivo o negativo dagli ulteriori accertamenti fatti in sede locale, nonché dalle valutazioni delle singole prove fornite dal contribuente. La procedura di accertamento con adesione, al contrario della prima fase, è strettamente formalizzata e proceduralizzata. Anche in questo caso è possibile fornire da parte del contribuente ulteriori elementi di valutazione e prove contrarie. Ogni incontro viene formalizzato e l’ufficio deve, in questa fase, al contrario della precedente, confrontarsi attivamente. Il risultato degli incontri e del contraddittorio è formalizzato in un atto finale. Quest’ultimo in caso di adesione del contribuente è un atto di definizione che cristallizza le posizioni delle parti, definisce l’intera vertenza e liquida le spese a carico del contribuente. La procedura si definisce con il pagamento dell’intero importo ovvero, se rateizzato, della prima rata. In caso di non adesione, l’atto di accertamento diventa la base del ricorso.