Benito Fuoco e Nicola Fuoco, ItaliaOggi 9/1/2013, 9 gennaio 2013
DIVORZIO LOW COST
[Assegni una tantum non tassati] –
Con l’assegno «una tantum», divorziare non costa nulla. Almeno fiscalmente parlando. Lo afferma la prima sezione della Ctr del Lazio nella sentenza n. 528/01/12 dello scorso 19 novembre, con la quale il giudice capitolino ha chiarito la non imponibilità degli importi corrisposti all’ex coniuge in sede di divorzio sotto forma di assegno una tantum.
Il coniuge che riceve l’assegno, tuttavia, perde ogni diritto sulla liquidazione e sulla pensione del coniuge più «ricco».
Sulla questione esiste, ad oggi, un contrasto giurisprudenziale derivante dal fatto che il legislatore ha disciplinato espressamente la fattispecie dell’assegno divorzile periodico che, a mente degli articoli 10, comma, 1 lettera c), e 50, comma 1, lettera i) del Tuir, costituisce reddito per chi lo riceve ed è deducibile per chi lo eroga; nulla, invece, è previsto dal Testo Unico per quanto concerne il trattamento fiscale dell’assegno «una tantum».
Le norme sullo scioglimento del matrimonio contemplano la circostanza che, secondo la volontà delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile al coniuge debole possa avvenire in un’unica soluzione, se ritenuta equa dal Tribunale. Il pagamento unico definisce una volta per tutte i rapporti economici tra gli ex coniugi e rende immodificabili le condizioni pattuite.
Nel silenzio delle leggi fiscali a riguardo, un orientamento dottrinale riteneva che tale forma di soddisfazione del coniuge debole potesse essere equiparata alla corresponsione dell’assegno periodico, risultando, di fatto, l’una tantum, una mera attualizzazione delle poste future, che risponde agli stessi presupposti e alle stesse esigenze. Nella sentenza in commento, dopo aver passato compiutamente in rassegna gli orientamenti esistenti, la Ctr Lazio spiega perché l’assegno una tantum non può essere considerato fiscalmente al pari di quello periodico.
«Sotto il profilo civilistico», osserva il giudice laziale, «l’assegno in un’unica soluzione costituisce ipotesi di novazione oggettiva del debito avente natura patrimoniale ovvero risarcitoria piuttosto che di reddito». La sua corresponsione, dunque, prescinde dal collegamento reddituale tra il frutto e la fonte di produzione, e la sua occasionalità, peraltro, implica la natura patrimoniale della posta. Inoltre, mentre l’assegno periodico è soggetto a revisione, in base al variare, in positivo o in negativo, delle diverse condizioni economiche, l’una tantum è indipendente da queste variabili e non può considerarsi una capitalizzazione degli assegni periodici futuri, essendo la sua misura rimessa alla libera valutazione delle parti (e ad una valutazione di equità da parte del giudice).
Per tali ragioni, gli importi così corrisposti risultano non imponibili per il ricevente e, del pari, non deducibili per l’erogante.