Maurizio Bonazzi, ItaliaOggi 8/1/2013, 8 gennaio 2013
I TERRENI INCOLTI PAGANO L’IMU
I terreni montani «incolti» devono pagare l’Imu. Ad affermarlo è stata l’Ifel (il braccio destro in campo fiscale dell’Associazione dei comuni) la quale, con una nota del 3 gennaio, ha ritenuto che l’esenzione dall’imposta spetta solo ai terreni «agricoli», cioè quelli adibiti ad una delle attività di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).
Si tratta di una questione che coinvolge anche l’Irpef, atteso che il reddito dominicale dei terreni non affittati deve essere assoggettato all’imposta sui redditi solo in caso di esenzione dall’Imu.
Imu. L’Ifel, dopo aver premesso che, ai fini dell’Imu, non esistendo una definizione di terreno «incolto» occorre fare riferimento a quella più generale di «terreno» (intendendosi per tale l’insieme delle particelle che non sono qualificabili né come «aree edificabili», né come «terreni agricoli»), sottolinea due aspetti. Il primo è che ai terreni «incolti», contrariamente a quanto potrebbe trasparire dalla circolare 3/DF/2012 e dalle istruzioni alla dichiarazione Imu che sul punto si prestano a qualche «ambiguità interpretativa», non si può applicare lo stesso regime previsto per quelli «agricoli» (tranne il caso, disciplinato dall’art. 13, comma 5, del dl 201/2011, in cui il possessore sia un agricoltore iscritto nell’apposita previdenza). Il secondo, e più importante, è che tutti i benefici riconosciuti dalla legge ai terreni, compresa l’esenzione di cui all’art. 7, lett. h) del dlgs 504/1992 (richiamata dal combinato disposto degli art. 9 del dlgs 23/2011 e 13, comma 13, del dl 201/2011), si riferiscono, in modo espresso ed inequivoco, ai «terreni agricoli» come definiti dall’art. 2, lett. c) del dlgs 504/1992. Dal che ne conseguirebbe, sempre secondo la fondazione dell’Anci, che i terreni situati nei comuni ricadenti in aree montane o di collina (ed elencati nella circolare 9/1993) sono esenti da Imu solo se adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c. Ne risulta, per converso, che i terreni «incolti» sono assoggettati all’imposta ovunque essi si trovino. E poco conta, sempre a parere dell’Ifel, che le istruzioni ministeriali alla dichiarazione Imu, nel richiamare la norma riguardante l’esenzione in questione, non riportino dopo la parola «terreni» la qualificazione «agricoli»: non può essere, infatti, che un «provvedimento amministrativo» vada a modificare un’impostazione normativa che disciplinando (per di più) un’esenzione non può neppure essere oggetto di un’interpretazione analogica. La condivisibile opinione espressa dall’Ifel non pare trovare ostacolo neppure nella circostanza che le istruzioni ministeriali assumono forza di decreto (ex art. 1 dm 31/10/12), essendo inconfutabile l’illegittimità di una norma regolamentare che si ponesse in contrasto con la legge.
Irpef. Ancorché non sia stato oggetto di analisi da parte dell’Ifel, va evidenziato come l’inquadramento ai fini dell’Imu dei terreni montani «incolti» riverberi effetti anche sull’Irpef. Infatti, dall’anno d’imposta 2012 (dichiarazioni dei redditi 2013) se i terreni non sono affittati, l’esenzione dall’Imu determina la debenza dell’Irpef sia sul reddito dominicale che su quello agrario. Al contrario, l’assoggettamento all’Imu produce l’esclusione dall’Irpef del (solo) reddito dominicale. Seguendo l’interpretazione fornita dall’Ifel, si arriva pertanto alla conclusione che tutti i terreni diversi da quelli adibiti ad una delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., anche se posti in comuni montani, sono assoggettati all’Imu ma non all’Irpef (limitatamente al reddito dominicale).