ItaliaOggi 7/1/2013, 7 gennaio 2013
UNA PATENTE MOLTO PIÙ EUROPEA
Dal 19 gennaio la residenza non sarà più indicata sulla patente e non saranno più applicati i tagliandi adesivi sulle nuove licenze. La guida con patente diversa, purché di sottocategoria, sarà sanzionata solo in via amministrativa. Sono queste alcune delle novità più rilevanti previste dallo schema di decreto correttivo del dlgs n. 59/2011 sulla patente di guida licenziato dal governo il 22 dicembre 2012 (in corso di pubblicazione), che integra e modifica il decreto legislativo n. 59/2011 in vigore dal prossimo 19 gennaio. Il decreto legislativo correttivo licenziato dal governo il 22 dicembre 2012, oltre a raccordare le nuove categorie di patente (C1, C1E, D1 e D1E) con la carta di qualificazione del conducente, dà attuazione alla direttiva 20l1/94/UE della Commissione del 28 novembre 2011, che modifica l’allegato l della direttiva 20061126/CE. Fra le varie novità di rilievo, la guida accompagnata dei minorenni sarà consentita ai soggetti titolari di patente di guida Al o B1, con esclusione dunque della patente AM (ciclomotore). Sulla patente di guida in formato card non saranno più apposti tagliandi adesivi in caso di cambio della residenza. Il dato della residenza dovrà quindi essere solo annotato al ced della Motorizzazione. Non sarà più punita con l’ammenda di cui all’art. 116, comma 5, del codice della strada il titolare di patente di categoria C o D che, avendo compiuto rispettivamente sessantacinque o sessanta anni, guidino veicoli di categoria C sopra le 20 tonnellate oppure veicoli di categoria D senza aver acquisito lo specifico attestato di idoneità psicofisica prescritto dall’art. 115, comma 2. Più in generale il nuovo decreto correttivo intende modulare diversamente le conseguenze della guida senza patente e della guida con patente diversa. La guida senza patente costituirà illecito penale punibile ai sensi dell’art. 116, comma 15, mentre invece, con l’aggiunta di un comma 15-bis all’art. 116 scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro e la sospensione della licenza nelle ipotesi di guida con patente diversa, purché di «sottocategoria» rispetto a quella richiesta. Questo nel caso della patente di categoria A1 o A2 rispetto alla A, di categoria B1 rispetto alla B, di categoria Cl e C1E rispetto alla C e alla CE e, infine, di categoria D1 e DIE rispetto alla D e alla DE. In ogni caso, viene ribadita la piena responsabilità di chi affida incautamente un veicolo a chi non ha conseguito la corrispondente patente di guida. Il Prefetto potrà disporre la revisione della patente di guida nei riguardi di un soggetto al quale siano state applicate misure amministrative in quanto detentore di sostanze stupefacenti per uso personale. Lo schema di dlgs interviene anche sulla carta di qualificazione del conducente prevedendo da un lato la rimozione di alcune incongruità del diritto nazionale rispetto a quello comunitario, dall’altro prevedendo, nell’ambito delle disposizioni nazionali in materia di formazione iniziale e qualificazione periodica per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose, anche le patenti di categoria Cl, C1E, D1 e D1E. Non sarà necessario avere il previo possesso della patente di guida ai fini dell’accesso al corso di qualificazione iniziale. I conducenti titolari di patente di guida italiana dovranno comprovare l’assolvimento degli obblighi di qualificazione e formazione attraverso l’acquisizione del codice unionale «95» sulla patente di guida, anziché attraverso il rilascio della CQC in formato card.
Dal prossimo 19 gennaio al momento del rinnovo della validità di una carta di qualificazione del conducente già rilasciata a un titolare di patente di guida italiana, nonché in caso di duplicato per furto, distruzione, smarrimento o deterioramenti, sarà emesso un duplicato della patente stessa sulla quale saranno stampati il codice unionale «95» e la data di scadenza dell’abilitazione.
La stampa della CQC in formato card resterà necessaria per i titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all’unione europea ovvero allo Spazio economico europeo. Il decreto correttivo semplifica infine le procedure per la notifica dei provvedimenti di inibizione alla guida sul territorio nazionale nei confronti di titolari di patenti di guida rilasciate da Stati esteri particolarmente negligenti.
Per questi trasgressori scatterà l’immediato ritiro della patente, se necessario, e una modalità particolare di elezione di domicilio per il seguito del procedimento sanzionatorio.