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 2012  dicembre 24 Lunedì calendario

DAL 2013 LE MULTE VIAGGERANNO CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA


Dal 2013 si potranno spedire le multe stradali anche tramite Posta elettronica certificata (Pec). È lo scenario che si prospetta dopo le novità introdotte dal decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il cosiddetto decreto crescita 2.0, convertito nella legge n. 221/2012. Occorrerà però attendere alcune norme di dettaglio per l’entrata a pieno regime del sistema. Le novità sull’utilizzo della pec previste dal dl 179/2012, convertito in legge con modificazioni, devono necessariamente essere coordinate con le norme sulla notificazione dei verbali fissate dal codice della strada. L’art. 201 del codice, in particolare, prevede che in caso di contestazione differita il verbale deve essere notificato con le modalità previste dal codice di procedura civile, oppure a mezzo della posta secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. L’art. 149-bis del codice di procedura civile stabilisce che se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. All’indirizzo di Posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni va trasmessa la copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale.
Ma è il dl 179/2012 a introdurre le novità più rilevanti che potranno rivoluzionare dal 2013 le modalità di notificazione delle multe stradali mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. Infatti, con le nuove disposizioni in vigore già dal 20 ottobre, ogni cittadino ha la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. L’indirizzo verrà inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-Anpr e sarà reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Il dl prevede che dal 1° gennaio 2013, tranne i casi in cui la normativa vigente preveda una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi dovranno comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico. Occorrerà attendere però l’emanazione di un decreto con il quale il ministro dell’interno, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, saranno definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale da parte del cittadino e le modalità di consultazione dell’Anpr da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi. E, con riguardo a ciò, la legge di conversione ha introdotto ulteriori novità. Precisamente, con riferimento al nuovo art. 3-bis del dlgs n. 82/2005 viene espressamente previsto che l’utilizzo di modalità di comunicazione diverse da quelle della pec rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’art. 11, comma 9, del dlgs 150/2009. Inoltre, in assenza di dichiarazione del domicilio digitale, le amministrazioni potranno predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, e inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del dlgs 39 del 12 dicembre 1993.
Queste nuove modalità soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71.
Oltre alle comunicazioni con i cittadini via Posta elettronica certificata, il dl 179/2012 prevede novità anche per il domicilio digitale delle persone giuridiche. Infatti è stato esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane l’obbligo di indicare l’indirizzo di Posta elettronica certificata già previsto per le imprese in forma societaria dall’art. 16 del decreto 185 del 29 novembre 2008. Le imprese individuali attive devono depositare il proprio indirizzo di Pec entro il 30 giugno 2013. Ed entro metà marzo, sulla base degli elenchi di indirizzi di pec costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, sarà istituito presso il ministero dello sviluppo economico un Indice nazionale Inipec, al quale le pubbliche amministrazioni potranno accedere. In sostanza, il dl 179/2012 ha posto le basi per addivenire nel corso del 2013 alla notificazione delle multe stradali via posta elettronica certificata alle persone fisiche (per i soggetti che hanno dichiarato il domicilio digitale all’anagrafe comunale) e alle persone giuridiche.
Per la piena e completa messa a regime si tratta di attendere rispettivamente da un lato il decreto che fisserà le modalità di dichiarazione dell’indirizzo di Pec all’anagrafe comunale e da altro lato le comunicazioni della casella di pec da parte delle imprese individuali. Qualora sia nelle forme di legge stato comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata, la notificazione dei verbali per infrazioni stradali dovrà avvenire soltanto per via telematica; l’inosservanza costituirà fonte di responsabilità per il dirigente.