Rosanna Acierno, Il Sole 24 Ore 19/12/2012, 19 dicembre 2012
GIÙ IL PRELIEVO SUI REDDITI PER ATTIRARE CONTRIBUENTI
Al fine di sostenere le proprie economie, sono molti i Paesi anche all’interno dell’Unione europea che scelgono di offrire una politica fiscale sempre più vantaggiosa e competitiva, non solo alle imprese ma anche alle persone fisiche. Tralasciando i Paesi considerati paradisi fiscali, anche altri Stati offrono agevolazioni significative.
La politica fiscale adottata dal Regno Unito, ad esempio, nonostante un’imposta sui redditi calcolata secondo aliquote progressive per scaglioni fino a un massimo del 50%, prevede un apposito regime di detassazione dei redditi di fonte estera, percepiti da persone fisiche residenti, ma "not domiciled".
Sembrano seguire la medesima logica i provvedimenti annunciati in Grecia, dove il Governo sarebbe intenzionato a garantire l’esenzione fiscale dei redditi di fonte estera (comprese le pensioni) per i cittadini di altri Paesi che decidono di trasferire la propria residenza nel territorio ellenico. Verrebbe così prevista l’esenzione dei redditi di fonte estera.
Anche Malta continua a rappresentare una grossa attrattiva sotto un profilo meramente fiscale, nonostante dal 2010 sia stata ufficialmente tolta dall’elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato e inserita nella white list degli Stati che assicurano lo scambio di informazioni. Qui, il sistema fiscale prevede, infatti, per le persone fisiche, un’imposta calcolata secondo aliquote progressive per scaglioni di reddito, fino a un massimo del 35%. In particolare, le persone fisiche con domicilio e residenza ordinaria a Malta pagano l’imposta sul reddito ovunque prodotto (sempre fino a un massimo del 35%), secondo il principio del world wide income. Invece, le persone fisiche che disgiuntamente sono domiciliate o residenti a Malta, sottostanno a tassazione sui redditi prodotti a Malta, su quelli conseguiti all’estero ma ricevuti a Malta e sul capital gain conseguito a Malta. In ogni caso, il reddito da partecipazioni e royalties è esente, così come il capital gain su quote d’investimento collettivo e su titoli non derivanti da proprietà immobiliare maltese.
Il Lussemburgo, nonostante le ultime riforme che hanno reso il sistema fiscale meno leggero, continua comunque a presentare vantaggi. Basti pensare che i dividendi distribuiti a persone fisiche da società residenti in Lussemburgo e soggette a imposta in misura piena o da società europee che beneficiano del regime madre-figlia, o da società residenti in uno Stato con cui il Lussemburgo ha una convenzione contro le doppie imposizioni e che applica un’imposta sulle società comparabile a quella lussemburghese, sono imponibili nella misura del 50%. Non sono, inoltre, tassati i capital gain derivanti dalla vendita di partecipazioni non qualificate detenute per più di sei mesi. I redditi sono comunque tassati secondo aliquote progressive, fino a un massimo del 38,95% (oltre a un contributo previsto per il fondo occupazione).
Infine, altri Paesi come il Baliato di Jersey e l’Isola di Man sembrano rappresentare le ultime frontiere del dumping fiscale con le loro legislazioni favorevoli. Il Jersey, infatti, pur non facendo parte dell’Unione europea, fa parte dell’area di libero scambio europea e ha stipulato alcuni accordi internazionali. Rappresenta una dipendenza della Corona britannica che non fa parte del Regno Unito. Anche se non è considerato formalmente uno Stato indipendente, ha una propria identità internazionale e un Governo autonomo. In tale Paese, le persone fisiche sono tassate secondo un’aliquota del 27% da applicare su redditi al netto di deduzioni spettanti per legge o, se più favorevole, del 20% da applicare sul reddito (al lordo delle esenzioni).
L’isola Man, come il Jersey, non fa parte del Regno Unito, ma è una dipendenza della Corona britannica che fa parte dell’area di libero scambio europea e ha stipulato alcuni accordi internazionali. L’aliquota di imposta sul reddito delle persone fisiche è pari al 10%; i redditi che superano 10.500 sterline inglesi (21mila per le coppie sposate) sono, invece, assoggettati all’aliquota del 20%. È tuttavia previsto un limite massimo per l’imposta dovuta dai soggetti residenti, che, ad oggi, è pari a 120mila sterline.