Daniele Cirioli, ItaliaOggi 19/12/2012, 19 dicembre 2012
CAPPIO SU 1.800 IMPRESE
Circa 1.800 imprese operative tra Venezia, Chioggia e isole della lagune dovranno restituire circa 114 milioni di euro di sgravi contributivi fruiti nel triennio 1995/1997, ma poi dichiarati aiuti illegittimi dall’Ue. E, per questo, saranno chiamate a produrre in brevissimo tempo documenti risalenti a oltre 15 anni fa. Per dimostrare la non idoneità dell’incentivo a falsare o minacciare la concorrenza, dovranno infatti presentare all’Inps in via telematica la documentazione utile (risalente, come detto, a 15 anni fa). A prevederlo è un emendamento al ddl Stabilità, che sarà oggi all’esame dell’aula del Senato.
Sgravio oneri sociali. Gli incentivi in questione vennero introdotti dal dl n. 96/1995 a favore delle imprese dei comuni di Venezia e di Chioggia e dal dl n. 669/1996 per le imprese del territorio di Venezia insulare ed isole della laguna. In ogni caso si trattava di sgravi contributivi riconosciuti per il triennio 1995/1997 e di cui, secondo dati Inps, ne hanno fruito all’incirca 1.810 imprese per un importo di circa 38 milioni di euro annui (nel triennio, dunque, quasi 114 milioni di euro). Con la decisione n. 2000/394/Ce, la Commissione Ue ha stabilito che gli sgravi costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune.
Stop alle vecchie procedure. L’emendamento stabilisce, prima di tutto, lo stop alle vecchie procedure di recupero degli sgravi (la cosa potrebbe dar fiato alle imprese) nonché “l’estinzione di diritto” dei processi pendenti al 1° gennaio 2013. Inoltre, prevede che gli eventuali importi già versati dalle imprese siano ritenuti dall’Inps “anticipi” da imputare ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di recupero emessi in base alla nuova procedura.
Recupero 2.0. La nuova procedura di recupero prevede che l’Inps, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge Stabilità (quindi entro fine marzo 2013), proceda a richiedere alle imprese beneficiarie degli sgravi «gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l’identificazione dell’aiuto di Stato illegale, anche con riferimento all’idoneità dell’agevolazione, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari». Pervenuta la richiesta, le imprese avranno 30 giorni di tempo per trasmettere all’Inps, in via telematica, la documentazione. Non farlo, per rifiuto o anche soltanto per omissione «senza giustificato motivo» comporterà che «l’idoneità dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari è presunta»; di conseguenza l’Inps dovrà procedere al recupero integrale dell’agevolazione. Infine, l’emendamento stabilisce che se dall’attività istruttoria sia emersa o presunta «l’idoneità dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari», l’Inps procede a notificare alle imprese l’avviso di addebito recante intimazione di pagamento delle somme relative agli aiuti non dovuti.