Vittorio Spinelli, Avvenire 18/12/2012, 18 dicembre 2012
QUEL CHE (NON) RESTA DELLA TREDICESIMA
La tredicesima mensilità del 2012 resterà nel ricordo di milioni di lavoratori e pensionati. Non sono poche le aziende, alle strette con la crisi economica, che non sono in grado di rispettarne il pagamento alle scadenze di settore. Tuttavia l’Oscar del disagio, sofferto in particolare dai pensionati Inps ed Inpdap, spetta all’Imu, avvertita come una sostanziale confisca della tredicesima mensilità.
Vecchia Ici o nuova Imu, per compensare i colpi del fisco si riaffacciano periodicamente le proposte per detassare una parte della tredicesima. L’ultima della serie (Cgia di Mestre) calcola che un taglio del 30% dell’Irpef che grava sulle tredicesime consentirebbe ad un operaio di avere 115 euro in più e alle qualifiche superiori fino a 315 euro in più. Per lo Stato, l’operazione si tradurrebbe in un mancato gettito appena sopra i 2 miliardi di euro, da coprire attraverso una accorta sistemazione della spesa pubblica.
L’attenzione particolare cui viene sottoposto il pagamento della tredicesima nasconde tuttavia le non poche sentenze prodotte sul tema dalla magistratura nel corso dell’anno.
Doppia tredicesima. Al cumulo di più trattamenti pensionistici o assistenziali, la legge pone spesso dei limiti per motivi di opportunità o in relazione ai redditi del titolare. Nel 2000 questo criterio è stato messo in discussione dinanzi alla Corte Costituzionale (sentenza n. 516), che ha invitato il legislatore a stabilire, per qualsiasi situazione, un limite monetario al di sopra del quale diventa operante il divieto di cumulo. A questo invito non è stata data risposta. Nel perdurante silenzio del legislatore, ben quattro sentenze regionali emesse dalla Corte dei Conti nel 2012 hanno riconosciuto il pieno diritto dei pensionati statali di percepire una doppia indennità integrativa in misura intera, una riferita ad un trattamento di pensione, l’altra su un trattamento stipendiale. Via libera quindi, senza alcuna limitazione reddituale, anche ad una doppia tredicesima per i pensionati che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa (sentenza 347 del 4 luglio scorso).
Indennità di frequenza. Sulla indennità di frequenza che spetta agli invalidi di minore età (prevista nel prossimo anno nell’importo di 276 euro) che frequentano centri di riabilitazione o di istruzione, la tredicesima spetta in relazione ai mesi di durata del trattamento riabilitativo o del corso di istruzione.
Per i minori di nazionalità straniera la legge finanziaria del 2001 ha subordinato l’indennità, e relativa tredicesima, al requisito di essere titolari della carta di soggiorno. La disposizione è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza 329/2011. A ruota, la Corte di appello di Perugia (n. 64 del 13 giugno scorso) ha affermato che per ricevere una prestazione assistenziale è sufficiente il mero requisito della presenza legale nel territorio di uno Stato europeo, superando così il regolamento Ue relativo ai rapporti con più di uno Stato membro.