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 2012  dicembre 18 Martedì calendario

QUEL CHE (NON) RESTA DELLA TREDICESIMA

La tredicesima mensilità del 2012 resterà nel ricordo di mi­lioni di lavoratori e pensionati. Non sono poche le aziende, alle strette con la crisi economica, che non sono in grado di rispettarne il pagamento alle scadenze di settore. Tuttavia l’Oscar del disagio, sofferto in particolare dai pensionati Inps ed Inpdap, spetta all’Imu, avvertita co­me una sostanziale confisca della tredicesima mensilità.
Vecchia Ici o nuova Imu, per com­pensare i colpi del fisco si riaffaccia­no periodicamente le proposte per detassare una parte della tredicesi­ma. L’ultima della serie (Cgia di Me­stre) calcola che un taglio del 30% dell’Irpef che grava sulle tredicesi­me consentirebbe ad un operaio di avere 115 euro in più e alle quali­fiche superiori fino a 315 euro in più. Per lo Stato, l’operazione si tra­durrebbe in un mancato gettito ap­pena sopra i 2 miliardi di euro, da coprire attraverso una accorta siste­mazione della spesa pubblica.
L’attenzione particolare cui viene sottoposto il pagamento della tredi­cesima nasconde tuttavia le non po­che sentenze prodotte sul tema dal­la magistratura nel corso dell’anno.
Doppia tredicesima. Al cumulo di più trattamenti pensionistici o assi­stenziali, la legge pone spesso dei li­miti per motivi di opportunità o in relazione ai redditi del titolare. Nel 2000 questo criterio è stato messo in discussione dinanzi alla Corte Co­stituzionale (sentenza n. 516), che ha invitato il legislatore a stabilire, per qualsiasi situazione, un limite monetario al di sopra del quale di­venta operante il divieto di cumulo. A questo invito non è stata data ri­sposta. Nel perdurante silenzio del legislatore, ben quattro sentenze re­gionali emesse dalla Corte dei Con­ti nel 2012 hanno riconosciuto il pie­no diritto dei pensionati statali di percepire una doppia indennità in­tegrativa in misura intera, una rife­rita ad un trattamento di pensione, l’altra su un trattamento stipendia­le. Via libera quindi, senza alcuna li­mitazione reddituale, anche ad una doppia tredicesima per i pensiona­ti che svolgono contemporanea­mente un’attività lavorativa (sen­tenza 347 del 4 luglio scorso).
Indennità di frequenza. Sulla in­dennità di frequenza che spetta agli invalidi di minore età (prevista nel prossimo anno nell’importo di 276 euro) che frequentano centri di ria­bilitazione o di istruzione, la tredi­cesima spetta in relazione ai mesi di durata del trattamento riabilitativo o del corso di istruzione.
Per i minori di nazionalità straniera la legge finanziaria del 2001 ha su­bordinato l’indennità, e relativa tre­dicesima, al requisito di essere tito­lari della carta di soggiorno. La di­sposizione è stata dichiarata inco­stituzionale con la sentenza 329/2011. A ruota, la Corte di appel­lo di Perugia (n. 64 del 13 giugno scorso) ha affermato che per riceve­re una prestazione assistenziale è sufficiente il mero requisito della presenza legale nel territorio di uno Stato europeo, superando così il re­golamento Ue relativo ai rapporti con più di uno Stato membro.