Daniele Cirioli, ItaliaOggi 17/12/2012, 17 dicembre 2012
APPRENDISTATO PIÙ VANTAGGIOSO BONUS DEL 100% SUI CONTRIBUTI
[Via libera dell’Inps all’incentivo previsto dalla legge di stabilità per gli assunti dal 2012] –
Zero contributi sull’apprendistato. Infatti, i datori di lavoro che occupano fino a nove addetti che dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 hanno assunto o assumeranno apprendisti hanno diritto a uno sgravio del 100% dei contributi dovuti all’Inps per la durata di un triennio. L’incentivo, previsto dalla legge di stabilità 2012, ha ricevuto il via libera dell’Inps (circolare n. 128/2012) per favorire il rilancio dell’occupazione giovanile. L’agevolazione, tra l’altro, è usufruibile anche in «affitto» (con contratto di somministrazione).
Definizione e disciplina generale. L’apprendistato, in base alla nuova disciplina del T.u., è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Tre le sue possibili tipologie: apprendistato per la qualifica professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca Accanto a queste tradizionali tipologie ereditate dalla passata disciplina, il T.u. ne ha introdotta una quarta: l’apprendistato per i lavoratori in mobilità. Una novità della riforma Fornero riguarda la possibilità di assumere gli apprendisti anche mediante contratto di somministrazione di lavoro, cioè di impiegare lavoratori in rapporto di apprendistato tramite le agenzie di somministrazione di lavoro. In tal caso, tuttavia, viene ammesso unicamente il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, con espressa esclusione della possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a termine.
Assunzioni agevolate. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Ossia lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10%, fino a scadenza del contratto di apprendistato. Per espressa previsione di legge, l’agevolazione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006; il che significa che restano esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, in base all’articolo 7 del T.u. apprendisti (dlgs n. 167/2011). Inoltre, a partire dal periodo contributivo relativo al mese di «gennaio 2013», resterà escluso dall’agevolazione anche il nuovo contributo, di misura pari all’1,61%, che anche gli apprendisti dovranno versare relativamente all’assicurazione sociale per l’impiego (la nuova ASpI).
Incentivo solo ai piccoli datori di lavoro. L’incentivo si applica unicamente ai datori di lavoro che occupano fino a nove lavoratori. Per determinare tale requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, deve ovviamente collocarsi nell’arco temporale di operatività della norma (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016). L’Inps (circolare n. 128/2012) ha spiegato che per le imprese di somministrazione di lavoro occorre far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell’azienda «utilizzatrice», non assumendo rilievo la consistenza organica dell’azienda «somministratrice». Dal conteggio vanno esclusi: gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (articolo 20 della legge n. 223/1991); i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell’utilizzatore.
Ai fini del beneficio, inoltre, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata.
Le condizioni. L’accesso alla nuova agevolazione è subordinata a due principali condizioni: a) al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006; b) alla disciplina comunitaria degli aiuti «de minimis», di cui al regolamento Ce n. 1998/2006,
Quanto alla prima, si tratta della generale condizione che subordina tutti i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc (documento unico di regolarità contributiva), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.