Matteo Mion, Libero 22/11/2012, 22 novembre 2012
ROTTAMATO L’ALCOL TEST: BASTA UN FARMACO E NON VALE
[Medicine e metabolismo possono falsare l’esame: risultare positivi non basta per la condanna, il giudice dovrà valutare caso per caso] –
La Cassazione penale con sentenza 28388 del luglio 2012 cestina de facto gli alcoltest. Stabilisce, infatti, la Suprema Corte, che l’assunzione di farmaci per curare malattie croniche è in grado di alterare i risultati dei test alcolimetrici. In particolare, la pronuncia degli ermellini innova la lettera della legge anche sotto l’aspetto dell’onere della prova. Costituiva compito della difesa dell’imputato provare che la positività dell’alcoltest fosse dovuta alla presenza di vizi del macchinario oppure a un errato metodo di aspirazione.
Con questa decisione la Cassazione stabilisce invece che è obbligo del giudice valutare qualsiasi circostanza pertinente e rilevante. Non è più sufficiente che l’Autorità accertante produca in giudizio la documentazione attestante l’esatto funzionamento dell’alcoltest, ma il giudice dovrà strutturare la prova in dibattimento.
Nel caso di specie l’imputato era stato condannato sia dal tribunale di Monza in primo grado, sia nel successivo giudizio d’appello, sulla base del fatto che le rilevazioni del tasso alcolimetrico non potessero venire inficiate da un’alterazione del metabolismo derivante dall’assunzione di farmaci. La Suprema Corte non ha però condiviso tale orientamento e ha cassato la sentenza di secondo grado, rimettendo nuovamente la questione innanzi al giudice di seconda istanza. In altre parole, gli ermellini hanno fatto propria, pur senza pronunciarsi specificamente sul punto, l’ipotesi che il risultato dell’alcoltest fosse da ricondursi non ad uno stato d’ebbrezza, ma all’alterazione metabolica conseguente all’utilizzo di medicinali che D.B. era costretto ad assumere a causa di una patologia cronica.
CONDANNE INCERTE
I giudici romani hanno aperto la breccia di porta Pia sul moloch dell’alcoltest: da oggi decade l’automaticità tra risultato positivo all’etilometro e condanna per il reato di cui all’art 186 c.d.s. Non è più sufficiente l’adeguato funzionamento dell’alcoltest per avere una condanna sicura dell’imputato. Dovranno essere indagati tutti gli elementi «pertinenti e rilevanti» - afferma la Corte - e la fantasia dei colleghi nel trovarne sarà molto fervida. Si moltiplicheranno le consulenze medico- legali e tossicologiche a spese dello Stato per dimostrare la differenza tra sbronza e farmaci.
La droga più buona e a portata di gomito per tutti i comuni mortali, in Veneto ombra de vin, è il doping dell’uomo della strada che, al pari di quello degli atleti, può essere falsato dall’interazione con farmaci. In altre parole, se avete la febbre, non guidate perché, se mai il paracetamolo interagisse con il vostro metabolismo sì da ottenere come risultante mezzo fiasco di cabernet, rischiate la condanna per guida in stato d’ebbrezza.
A contrariis si apre un nuovo scenario tutto da scoprire in cui sicuramente noi italiani eccelleremo: e cioè quello di tutti coloro i quali sguazzeranno a piene mani, pardon a pieni bicchieri, su questa sentenza Quelli che, dopo sbronze solenni, d’ora in poi dichiareranno le malattie più strane e l’assunzione dei farmaci più ricercati.
PIROETTE PROCESSUALI
Gli avvocati poi si sbizzarriranno in piroette processuali e consulenze stravaganti per dimostrare che anche Mastrociliegia era astemio, ma aveva il naso rosso, perché era intollerante all’euchessina. Assisteremo ad anni di processi per stabilire quali siano i farmaci positivi o meno all’alcoltest, intanto chi è sorpreso a guidare in stato d’ebbrezza, si ammalerà retroattivamente in dibattimento con la semplice produzione di qualche certificato posticcio rilasciato da medico compiacente. In vino veritas, in Cassazione ombre…