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 2012  novembre 21 Mercoledì calendario

ESAME REDDITEST PER I PRODUTTORI

[La natura fondiaria del reddito mette a rischio la congruità] –
Produttori agricoli alla prova del Redditest, ma utilizzando un reddito sostanzialmente virtuale.
E’ stato presentato ieri il software (ReddiTest – versione 1.0.0) destinato a intercettare i presunti falsi poveri ovvero coloro che, nonostante non si facciano mancare niente, dichiarano redditi non congrui rispetto alle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta.
Il programma, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate, è di elementare compilazione ma può comportare qualche complessità per le situazioni reddituali particolari come, appunto, quelle dei produttori agricoli che notoriamente e legittimamente determinano il proprio reddito su valori catastali (reddito dominicale e agrario), a prescindere da quello effettivamente realizzato, ai sensi dell’art. 32, dpr n. 917/1986 (Tuir).
In effetti, già dalla prima videata del programma destinato a stimare la coerenza tra beni posseduti (immobili, auto, barche e quant’altro) e spese sostenute (viaggi, asili, circoli, manutenzione dei beni e quant’altro) e reddito dichiarato, nascono le prime perplessità.
Infatti, oltre al nome “anche di fantasia”, si richiede la composizione del nucleo familiare (due coniugi e due figli, per esempio) ma, soprattutto e senza indicazioni in merito, si chiede di inserire, per lo sviluppo fai-da-te, “il reddito familiare complessivo” che deve comprendere anche tutti i redditi esenti o esclusi o soggetti a tassazione separata, a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.
Nel caso dei produttori agricoli, che determinano il proprio reddito su base fondiaria, nasce il serio problema della “non congruità” (luce rossa) se il contribuente si attiene scrupolosamente al tenore letterale e inserisce quanto indicato in sede di Unico, proprio per la peculiarità del comparto che, ai fini reddituali, prescinde dalla determinazione di un reddito propriamente detto (ricavi – costi) ma assume, in luogo di tale valore, il valore catastale dei terreni utilizzati per la propria attività.
Sul punto, stante l’obiettivo fin troppo chiaro del legislatore di procedere con l’accertamento sintetico (puro o redditometrico) in presenza di un reddito non coerente, si rende applicabile quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con un datato documento di prassi (circolare n. 49/E/2007); si segnala che neppure le risposte allegate al software (Faq) dicono niente sul tema.
Il documento di prassi precisò già in vigenza della precedente versione dell’art. 38, dpr n. 600/1973 che per “valutare attentamente la posizione di persone fisiche che, nei periodi d’imposta d’interesse, hanno dichiarato di svolgere attività agricole”, stante l’assenza di un reddito effettivo prodotto, era possibile utilizzare un reddito “virtuale” utilizzando “il volume di affari Iva eventualmente dichiarato” essendo lo stesso “un termine di valutazione del potenziale reddito ricavabile dall’attività ai fini della proficuità dell’azione accertatrice _”.
In estrema sintesi, il produttore agricolo nella propria auto-valutazione reddituale non dovrebbe tenere conto del reddito fondiario dichiarato ma del reddito “potenziale” determinato utilizzando la dichiarazione Iva, contrapponendo i valori totali dei quadri VE (vendite) e VF (acquisti) e rettificando tale differenza con il costo dei lavoratori subordinati e assimilati e di quei costi non registrabili ai fini Iva (affitti di terreni da privati, assicurazioni e quant’altro).
Con riferimento ai beni da indicare, con particolare riferimento a quelli di natura immobiliare (fondi rustici, in tal caso) si ritiene che i terreni acquisiti dal produttore e destinati all’esercizio delle attività agricole, come inquadrate dall’art. 2135 c.c., non debbano essere indicati, giacché anche il comma 2, dell’art. 2, del decreto 10/09/1992 confermava, in vigenza del vecchio redditometro, l’esclusione dal redditometro dei beni e servizi “relativi esclusivamente ad attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione”.
I terreni agricoli acquisiti con le agevolazioni della piccola proprietà contadina o che vanno a formare il “compendio unico” non possono che essere ritenuti detenuti nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, in senso lato, e di conseguenza esclusi dal calcolo di congruità.