Massimo Giannini, la Repubblica 20/11/2012, 20 novembre 2012
CASSAZIONE: PROCESSI A RISCHIO CON LA NUOVA CONCUSSIONE
Un enorme «passo avanti» o una grande «occasione mancata»? La nuova legge contro la corruzione, varata il 31 ottobre, inorgoglisce il governo. Esalta la «strana» maggioranza. Ma preoccupa seriamente i magistrati, che con l’applicazione di quella legge dovranno fare i conti. E saranno conti salati. Perché le nuove norme che ridefiniscono il reato di concussione, a dispetto delle rassicuranti certezze del ministro Severino, incideranno pesantemente sui processi in corso. A temerlo non sono gli «irriducibili» del giustizialismo senza se e senza ma. È la Corte di Cassazione.
Con una relazione di ventuno pagine, l’Ufficio studi del «Palazzaccio» romano smonta pezzo per pezzo la nuova legge, che sulla carta dovrebbe stroncare il malaffare dilagante al centro e in periferia, e che invece rischia di creare enormi problemi interpretativi ai tribunali. I punti critici sono tanti. Dal nuovo reato di «corruzione tra privati» (il cui accertamento sarà «a dir poco problematico») a quello di «traffico di influenze illecite» (che mentre non sanziona alcuni tra i comportamenti illeciti più ricorrenti, sanziona invece «condotte del tutto lecite» in altri Paesi europei.
Non bastavano i vuoi sull’autoriciclaggio, sul voto di scambio, sul falso in bilancio. Ora l’aspetto più problematico, sul quale si concentra la critica dei tecnici della Corte, riguarda «la rimodulazione del reato di concussione », cioè quello che fin dai tempi di Tangentopoli è stato il più grave dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Il nodo è lo «spacchettamento» introdotto con la riforma. «L’originaria ed unitaria fattispecie prevista dall’articolo 317 del Codice penale e comprensiva delle condotte di costrizione e induzione — scrive l’Ufficio studi — oltre ad essere stata riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all’incaricato di pubblico servizio, è stata ora circoscritta esclusivamente alla prima delle due condotte menzionate, cioè quella di costrizione». In questo caso, la pena minima è stata inasprita, da 4 a 6 anni.
La «residua modalità dell’induzione — osservano ancora gli esperti della Corte — è stata a prima vista ricollocata nell’inedito articolo 319-quater del Codice, sotto la rubrica “Induzione indebita a dare o promettere utilità”». Quest’ultima punisce «il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità». In questo caso, la pena minima è stata invece mitigata a 3 anni, e la massima a 8 anni (rispetto ai 12 originari).
A parte il «distacco topografico della nuova fattispecie» rispetto alla concussione disciplinata dall’articolo 317 (anomalia logica e giuridica che non sfugge all’Ufficio studi), la relazione solleva un problema ancora più radicale: anche se l’introduzione del nuovo reato «appare frutto di una scelta in linea con le istanze internazionali», risulta fin da ora «foriera di non
poche complicazioni». A questo punto, nel nostro ordinamento ci sarà «la compresenza di ben tre previsioni delittuose tra loro contigue (corruzione, induzione indebita e concussione)». Prima del varo della legge, la giurisprudenza aveva tracciato una precisa «linea di demarcazione tra concussione e corruzione ». Adesso, con la riforma Severino, la linea diventa sfumata ed ambigua.
Questa ambiguità impatta in modo pericoloso sui processi in corso. Tutti. Da quelli che riguardano Berlusconi e il caso Ruby a quello di Penati per l’area
Falck. E poi quelli di Alfonso Papa, di Clemente Mastella, di Ottaviano Del Turco e di molti altri imputati, più o meno «eccellenti ». Il passaggio chiave della relazione è a pagina 14. «La diversa caratterizzazione della nuova ipotesi di reato rispetto alla fattispecie, precedentemente
contenuta nell’articolo 317 del codice penale, di concussione “per induzione”, rende tutt’altro che scontato il riconoscimento del rapporto di “continuità normativa” tra le due previsioni incriminatrici».
Che vuol dire, in concreto? In Cassazione, sul punto, ci sono tesi differenti. E non c’è alcuna certezza sulla «continuità normativa » tra i vecchi reati di corruzione- concussione e il nuovo reato di indebita induzione. Questo, nei procedimenti tuttora in corso nei tre gradi di giudizio, significa due cose. O saltano in blocco i processi. Oppure, nell’applicazione della riforma, si può verificare un trattamento diverso per i molti falsi «concussi » che in realtà hanno agito da «corruttori». Con il vecchio ordinamento sarebbero stati condannati per corruzione, con una pena di 5 anni, una prescrizione di 10 anni e l’interdizione automatica dai pubblici uffici. Con le nuove norme, potranno «beneficiare» di una condanna «per indebita induzione», cui corrisponde una pena di soli 3 anni, una prescrizione di 4 anni e mezzo e nessuna interdizione automatica dai pubblici uffici.
La differenza è abissale. E dunque non è vero, come aveva sostenuto la Severino, che «non ci sono dubbi sulla continuità normativa» tra il vecchio e il nuovo reato. E non è neanche vero, come aveva affermato perentoriamente il Guardasigilli, che le nuove norme «non incideranno sui processi in corso». Incideranno, sia per via della prescrizione ridotta, sia per via della eventuale «derubricazione » del reato. E i processi che potranno avere un esito diverso saranno molti, molti di più dei 75 tuttora pendenti in Cassazione, e citati dallo stesso ministro della Giustizia.
Non è un caso, se un allerta analogo lo aveva formulato già un mese fa il Csm, con un discusso parere scritto e riscritto più volte. E non è un caso se proprio ieri, in vista dell’entrata in vigore della nuova legge prevista per il 28 novembre, i giudici della Sesta Sezione della Cassazione (proprio quella che si occupa di reati contro la Pubblica Amministrazione) si sono riuniti per un primo confronto sugli effetti pratici della riforma, e sui criteri da adottare nei giudizi pendenti. Con ogni probabilità, come già accadde per le norme ad personam varate da Berlusconi sulle rogatorie, saranno costretti a farsi carico ancora una volta della «conservazione » dei processi, di fronte all’ennesima «mina vagante» lanciata nel nostro sistema giudiziario.