Roberto Raja, varie, 14 novembre 2012
SCIA, PER VOCE ARANCIO
La Scia, un fai-da-te per cominciare
La segnalazione certificata di inizio attività pensata per snellire la burocrazia: un aiuto all’edilizia e alle imprese che nascono
Agevolare le start-up. Scia, Segnalazione certificata di inizio attività. È la nuova denominazione della Dichiarazione di inizio attività (Dia). Procedura amministrativa semplificata, il suo scopo è quello di agevolare le start-up, riducendo gli oneri burocratici e i requisiti per costituire nuove imprese.
Per le imprese e l’edilizia. La Scia si applica sia alle imprese, sia all’attività edilizia. Entrata in vigore nell’estate 2010, la legge in materia ha subito nei mesi scorsi alcune piccole modifiche e integrazioni, soprattutto nel settore del commercio e della cosiddetta somministrazione (cioè bar e ristoranti). Ora anche la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita mediante apparecchi automatici, la vendita al domicilio del consumatore costituiscono forme di commercio attivabili con la Segnalazione certificata.
Estetiste, panificatori… Alcune delle attività per avviare le quali il Comune di Roma, per esempio, richiede la Scia, e solo in modalità elettronica: installazione di apparecchi automatici, meccanici ed elettronici; acconciatori/estetisti; panificatori; laboratori; autorimesse ecc.
Roma. Voglio avviare l’attività di panificatore a Roma. Comincio con il collegarmi alla pagina dello Sportello unico attività produttive del Comune (http://www.comune.roma.it/servizi/get/index.action), da lì passo alla sezione Consultazione modulistica (http://www.comune.roma.it/servizi/get/helpConsultazione.action?usrActvity=R) , vado avanti, alla Scelta attività, e qui clicco sulla voce panificatori per poi scaricare il modulo Scia panificatori.
Milano. Il punto di riferimento nei Comuni in genere è lo Sportello unico attività produttive. A Milano La spedizione della Scia deve essere eseguita esclusivamente per via telematica certificata. Un’ottima guida alla compilazione e all’invio della Segnalazione (valida non solo per Milano) si trova nella pagina Informazioni sulla Scia del portale Fare impresa (http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=303) dello stesso Comune di Milano.
Come funziona la Scia? La legge prevede che, quando per l’inizio di un’attività economica è necessario, in base alla normativa di settore, ottenere pareri di organi ed enti pubblici, l’imprenditore utilizzando la Scia possa sostituire questi pareri con auto-certificazioni o dichiarazioni di tecnici abilitati, trasmesse all’amministrazione competente (Comune, Camera di commercio ecc.). Le auto-certificazioni documenteranno il possesso dei requisiti professionali, morali e personali previsti dalle normative.
Si parte subito. La Scia ha effetto immediato: diversamente dalla situazione precedente, quando bisognava aspettare il parere dell’amministrazione competente, l’attività può essere iniziata il giorno stesso della presentazione della Segnalazione. L’amministrazione competente ha 60 giorni di tempo per valutare la proprietà dell’auto-certificazione, ed eventualmente per bloccare l’attività intrapresa.
Quando non basta. Sono esclusi dalla disciplina sulla Scia i casi in cui siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’amministrazione della giustizia.
Bar e ristoranti. Con queste norme viene limitato solo a due casi l’obbligo dell’autorizzazione preventiva del Comune per l’apertura di un bar o di un ristorante: se l’esercizio si trova in una zona tutelata per un «corretto sviluppo del settore» o in una classificata come «area di importanza artistica o ambientale». In tutti gli altri casi si può procedere con la Scia.
Altre semplificazioni. Può aprire un bar o un negozio di prodotti alimentari anche una persona sprovvista dei requisiti professionali richiesti, purché nomini una persona preposta all’attività commerciale che sia in possesso di quei requisiti.
Cinquantasei adempimenti. All’incirca un anno fa servivano 56 adempimenti prima di avviare un’attività nel settore della ristorazione. Per aprire un negozio di commercio al dettaglio di prodotti alimentari ne occorrevano 53 (da un’analisi di Cna Interpreta, società di servizi della Confederazione nazionale dell’artigianato, condotta nei primi mesi del 2012).
Restauri e risanamento. Nell’ambito dell’edilizia si può ricorrere alla Scia: per lavori di restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di parti strutturali, cambi di destinazione d’uso, frazionamento o accorpamento di più unità abitative. Sempre che l’edificio non abbia vincoli di natura ambientale, paesaggistica o culturale.
La parola di un tecnico. La Scia prevede che il tecnico abilitato per la progettazione delle opere da realizzare attesti che l’intervento ha i requisiti previsti dalle norme per la Scia (come abbiamo indicato sopra) e che i lavori sono conformi alle norme urbanistiche e ai regolamenti edilizi in vigore. I lavori, anche in questo caso, possono partire il giorno stesso della presentazione della Scia all’amministrazione competente (salvo essere bloccati qualora venissero riscontrati falsi e scorrettezze nella Scia o danni al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica e alla difesa nazionale).
Modulistica. Una guida alla compilazione della Scia per l’edilizia e un elenco dettagliato della documentazione richiesta, insieme al modulo da compilare, in una pagina (http://territorio.comune.bg.it/servizio-gestione-del-territorio/istanza/segnalazione-certificata-inizio-attivita-scia) del Sistema informativo geografico integrato del Comune di Bergamo
Una voce critica. Dal Sole 24 Ore: «La fase più complicata e rischiosa è quella della compilazione della segnalazione, perché l’imprenditore deve dichiarare di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme che regolano il tipo di attività iniziata. Se l’autocertificazione, in sede di controllo successivo, è ritenuta non veritiera, l’imprenditore può essere punito con la reclusione da uno a tre anni e con il divieto di avviare l’attività (…). Anche l’Antitrust nel gennaio 2012 ha sottolineato la responsabilità sproporzionata che ricade sull’imprenditore il quale, se vuole ridurre il rischio, dovrà spendere per consulenze e questo pesa soprattutto sulle piccole aziende» (Alessandro Selmin).