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 2012  novembre 09 Venerdì calendario

COMMISSIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA ATTRAVERSO IL DIRITTO

010AAA1 DCM

(COMMISSIONE DI VENEZIA)
CODICE DI BUONA CONDOTTA
IN MATERIA ELETTORALE*
LINEE GUIDA E RAPPORTO ESPLICATIVO
adottato dalla Commissione di Venezia
nel corso della 52ª sessione
(Venezia, 18-19 ottobre 2002)
*Tradotto in Italiano da Erica Melargo
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Indice
Pagina
INTRODUZIONE........................................................................................................................ 4
LINEE GUIDA
adottate dalla Commissione nel corso della 51ªsessione plenaria (Venezia, 5-6 luglio 2002).. 5
RAPPORTO ESPLICATIVO adottato dalla Commissione nel corso della 52ª sessione
plenaria (Venezia, 18-19 ottobre 2002)........................................................................................ 12
Osservazioni generali ................................................................................................................... 12
I. I principi del patrimonio elettorale europeo........................................................................... 12
Introduzione : I principi e il loro fondamento giuridico ........................................................... 12
1. Il suffragio universale................................................................................................................ 13
1.1. Regole ed eccezioni...................................................................................................................13
1.2. Le liste elettorali...................................................................................................................... 14
1.3. La presentazione delle candidature.......................................................................................... 15
2. Il suffragio uguale .................................................................................................................... 16
2.1. L’eguaglianza del voto.............................................................................................................. 16
2.2. L’eguaglianza della forza elettorale ....................................................................................... 16
2.3. L’eguaglianza delle opportunità ...................................................................... ………….... 17
2.4 Eguaglianza e minoranze nazionali......................................................................................... 18
2.5. Eguaglianza e parità dei sessi................................................................................................. 19
3. Il suffragio libero ...................................................................................................................... 19
3.1. La libera formazione della volontà dell’elettore ................................................................... 19
3.2. La libera espressione della volontà dell’elettore e la lotta contro la frode elettorale ........... 19
3.2.1. In generale............................................................................................................................ 19
3.2.2. Le procedure di voto............................................................................................................. 20
3.2.2.1. Il voto per corrispondenza o per procura in particolari circostanze................................... 21
3.2.2.2. Il voto dei militari ............................................................................................................. 21
3.2.2.3. Il voto meccanico ed elettronico......................................................................................... 22
3.2.2.4. Il conteggio........................................................................................................................ 22
3.2.2.5. Il trasferimento dei risultati ............................................................................................. 23
4. Il suffragio segreto .................................................................................................................... 23
5. Il suffragio diretto..................................................................................................................... 23
6. La periodicità delle elezioni...................................................................................................... 24
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II. Le condizioni di attuazione dei principi................................................................................. 24
1. Il rispetto dei diritti fondamentali .......................................................................................... 24
2. Livelli normativi e stabilità del diritto elettorale .................................................................. 25
3. Le garanzie procedurali............................................................................................................ 26
3.1. L’organizzazione dello scrutinio attraverso un organo imparziale .......................................... 26
3.2. L’osservazione delle elezioni.................................................................................................. 28
3.3. L’esistenza di un sistema di ricorso efficace.......................................................................... 29
3.4. L’organizzazione e l’attività dei seggi ................................................................................... 31
3.5. Il finanziamento...................................................................................................................... 31
3.6. La sicurezza ............................................................................................................................ 32
Conclusione................................................................................................................................... 32
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Introduzione
L’8 novembre 2001, la Commissione permanente dell’Assemblea parlamentare, agendo in nome
dell’Assemblea, adottava la risoluzione 1264(2001), attraverso la quale invitava la Commissione di
Venezia11 :
i. a creare al proprio interno un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dell’Assemblea
parlamentare, del CPLRE ed, eventualmente, delle altre organizzazioni aventi esperienza in
materia, allo scopo di riflettere in maniera corretta sulle questioni elettorali;
ii. ad elaborare un codice di buona condotta in materia elettorale, che avrebbe potuto, tra
l’altro, ispirarsi alle linee guida del memorandum esplicativo del rapporto su cui si era
fondata la risoluzione dell’Assemblea (Doc. 9267), fermo restando che tale codice avrebbe
poi dovuto comprendere regole in grado di disciplinare il periodo pre-elettorale, quello
elettorale e quello immediatamente successivo al voto;
iii. a rilevare e registrare, nel limite dei propri mezzi e risorse, i principi del patrimonio
elettorale europeo, coordinando, sistematizzando e sviluppando le osservazioni e le attività
in corso e in progettazione. In un secondo momento i dati raccolti riguardanti le elezioni in
Europa sarebbero stati riuniti all’interno di una banca dati, per poi essere analizzati e
diffusi da un’unità specializzata.
Le linee guida che seguono concretizzano i tre aspetti di questa risoluzione. Sono state adottate dal
Consiglio delle elezioni democratiche – gruppo di lavoro congiunto previsto dalla risoluzione
dell’Assemblea parlamentare – nel corso della 2a riunione (3 luglio 2002), successivamente dalla
Commissione di Venezia nel corso della sua 51a sessione (5 – 6 luglio 2002); esse si fondano sui
principi del patrimonio elettorale europeo; infine e soprattutto esse costituiscono il nucleo del
codice di buona condotta in materia elettorale.
Il rapporto esplicativo sviluppa i principi enunciati nelle linee guida. Li definisce e precisa,
integrandoli, secondo le esigenze, con raccomandazioni su dei particolari punti di dettaglio. Il
rapporto è stato adottato dal Consiglio delle elezioni democratiche nel corso della sua 3a
riunione(16 ottobre 2002) e, in seguito, dalla Commissione di Venezia nel corso della 52a
sessione(18-19 ottobre 2002).
Il Codice di buona condotta in materia elettorale è stato approvato dall’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa durante la sessione del 2003 – la prima parte – e dal Congresso dei poteri
locali e regionali dell’Europa durante la sua sessione primaverile del 2003.
Come richiesto dalla risoluzione dell’Assemblea parlamentare, il presente documento si basa sulle
linee guida del memorandum esplicativo del rapporto su cui si è fondata la risoluzione
dell’Assemblea (Doc.9267). Inoltre, il documento si ispira al complesso dei lavori della
Commissione di Venezia in ambito elettorale, cosi come riassunti nel documento CDL (2002) 7.
1 Punto 6; vedere Doc. 9267, Rapporto della commissione sulle questioni politiche, Relatore: M. Clerfayt.
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LINEE GUIDA
adottate dalla Commissione
nel corso della sua 51ª sessione plenaria
(Venezia, 5-6 luglio 2002)
I. I principi del patrimonio elettorale europeo
I cinque principi del patrimonio elettorale europeo sono il suffragio universale, eguale, libero,
segreto e diretto. Inoltre, le elezioni devono essere periodiche.
1. Il suffragio universale
1.1. Regole ed eccezioni
Il suffragio universale implica in principio che tutti gli esseri umani abbiano il diritto di voto e siano
eleggibili. Tuttavia, può essere previsto un certo numero di requisiti e modalità :
a. requisito d’età :
i. la capacità elettorale, attiva e passiva, deve essere subordinata al compimento di una certa
età;
ii. il diritto di voto deve essere acquisito con il compimento della maggiore età;
iii. L’eleggibilità dovrebbe, preferibilmente, essere acquisita alla stessa età del diritto di
voto, ma al massimo al compimento del 25o anno d’età, ad eccezione delle cariche
elettive particolari (senatore, capo di stato);
b. requisiti di nazionalità:
i. può essere prevista una condizione di nazionalità;
ii. è tuttavia auspicabile che, dopo un certo periodo di residenza, gli stranieri dispongano del
diritto di voto nelle elezioni locali.
c. requisiti di residenza :
i. può essere previsto un requisito di residenza;
ii. la residenza è intesa come il luogo di soggiorno abituale;
iii. l’obbligatorietà di un determinato periodo di residenza per i cittadini può essere imposta
soltanto per le elezioni regionali.
iv. questo periodo non dovrebbe superare i 6 mesi; un periodo più lungo può essere previsto
unicamente al fine di assicurare la protezione delle minoranze nazionali;
v. la titolarità del diritto di voto e di eleggibilità può essere accordata a tutti i cittadini
residenti all’estero.
d. restrizioni al diritto di elettorato attivo e passivo:
i. possono essere previste forme di restrizione al diritto di elettorato attivo e passivo, ma esse
sono sottoposte alle condizioni cumulative seguenti:
ii. devono essere previste dalla legge ;
iii. devono rispettare il principio di proporzionalità; l’esclusione dall’eleggibilità può essere
sottoposta a delle condizioni meno severe di quelle del diritto di voto;
iv. devn essere motivate da un’interdizione per motivi legati all’infermità mentale o a delle
condanne penali per delitti gravi;
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v. inoltre, le forme di restrizione dei diritti politici devono essere dichiarate da un tribunale
con una sentenza specifica.
1.2. Le liste elettorali
Le seguenti condizioni devono categoricamente essere rispettate affinché le liste elettorali
siano affidabili:
i. sono necessarie delle liste elettorali permanenti;
ii. occorrono degli aggiornamenti regolari, che devono essere almeno annuali. L’iscrizione
degli elettori, poiché non è automatica, deve essere possibile durante un periodo di tempo
relativamente lungo;
iii. le liste elettorali devono essere pubblicate;
iv. devono esistere una procedura amministrativa soggetta a controllo giudiziario o una
procedura giudiziaria che permettano all’elettore non inserito di iscriversi; l’iscrizione non
deve avvenire al seggio il giorno dell’elezione;
v. una procedura analoga dovrebbe permettere all’elettore di rilevare le iscrizioni errate;
vi. una lista supplementare può consentire alle persone che hanno cambiato domicilio o
che hanno raggiunto l’età prevista per il diritto di voto, di votare dopo la pubblicazione
definitiva della lista.
1.3. La presentazione delle candidature
i. la presentazione delle candidature individuali o delle liste dei candidati può essere
condizionata all’ottenimento di un certo numero di firme;
ii. la legge non dovrebbe esigere la firma di più del’1% degli elettori della circoscrizione;
iii. la procedura di verifica delle firme deve obbedire a delle regole chiare, con particolare
riguardo ai termini;
iv. la verifica deve riguardare in linea di massima il totale delle firme; tuttavia, una volta
accertato che è stato raggiunto un numero sufficiente di firme, si può rinunciare alla verifica
delle firme restanti;
v. la convalida delle candidature deve essere portata a termine all’inizio della campagna
elettorale;
vi. se viene domandata una cauzione, essa deve essere rimborsata se il candidato o il partito
superano un certo numero di voti; la quota e il numero di voti richiesti per il rimborso non
devono essere eccessivi.
2. Il suffragio uguale
Il suffragio eguale prevede:
2.1. L’eguaglianza del voto: ogni elettore ha normalmente un voto; nel caso in cui il sistema
elettorale accordi agli elettori più di un voto, ciascun elettore ha diritto allo stesso numero di
voti.
2.2. L’eguaglianza della forza elettorale: i seggi devono essere distribuiti in maniera equa tra le
circoscrizioni;
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L’eguaglianza della forza elettorale :
i. deve applicarsi in ogni caso alle prime camere, alle elezioni regionali e locali;
ii. implica un’equa e chiara distribuzione dei seggi secondo i criteri di ripartizione seguenti:
popolazione, numero di cittadini residenti (ivi compresi i minori), numero di elettori iscritti,
eventualmente numero dei votanti; è possibile una combinazione appropriata di questi criteri
di ripartizione.
iii. il criterio geografico e quello amministravo, se non storico, possono essere presi in
considerazione.
iv. Lo scarto massimo ammissibile rapportato alla chiave di ripartizione non dovrebbe
superare il 10%, e in ogni caso non il 15%, salvo che siano previste circostanze speciali
(protezione di una minoranza concentrata, entità amministrativa a bassa densità di
popolazione);
v. Al fine di assicurare l’eguaglianza della forza elettorale una nuova distribuzione dei seggi
deve avere luogo almeno ogni 10 anni e preferibilmente lontano dai periodi elettorali.
vi. in presenza di circoscrizioni plurinominali, la nuova distribuzione si farà,
preferibilmente, senza ulteriore suddivisione delle circoscrizioni, e le circoscrizioni
corrisponderanno se possibile a delle entità amministrative;
vii. qualora le circoscrizioni elettorali debbano essere ridefinite – ciò che accade in un
sistema uninominale -, la nuova sistemazione amministrativa:
- non deve presentare faziosità, deve quindi essere imparziale;
- non deve sfavorire le minoranze nazionali;
- deve tenere in considerazione un parere espresso da una commissione indipendente,
comprendente, preferibilmente, un geografo, un sociologo, una rappresentanza equilibrata
dei partiti e, ove appropriato, dei rappresentanti delle minoranze nazionali.
2.3. L’eguaglianza delle opportunità
a. Deve essere assicurata l’eguaglianza delle opportunità tra i partiti e i candidati. Essa implica la
neutralità delle autorità pubbliche, in particolare relativamente:
i. alla campagna elettorale;
ii. alla copertura mediatica, soprattutto con riguardo ai mezzi di informazione pubblici;
iii. al finanziamento pubblico dei partiti e delle campagne elettorali.
b. A seconda dei casi, l’eguaglianza può essere ristretta o proporzionale. Se è ristretta, i partiti
politici sono trattati senza che sia considerata la loro importanza attuale in seno al parlamento o
all’elettorato. Se è proporzionale, i partiti politici devono essere trattati in funzione dei loro risultati
elettorali. L’eguaglianza di opportunità riguarda soprattutto il tempo di parola alla radio e alla
televisione, le sovvenzioni pubbliche e altre forme di sostegno.
c. Nel rispetto della libertà di espressione, la legge dovrebbe prevedere che i mezzi di
comunicazione audiovisivi privati assicurino ai differenti partecipanti la parità di accesso alle
elezioni, in materia di competizione elettorale e di pubblicità.
d. Il finanziamento dei partiti, dei candidati e delle campagne elettorali deve essere trasparente.
e. Il principio della parità di trattamento può, in certi casi, condurre alla limitazione delle spese dei
partiti, soprattutto nel settore della pubblicità.
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2.4. Eguaglianza e minoranze nazionali
a. I partiti rappresentativi di minoranze nazionali devono essere autorizzati.
b. In linea di massima, l’adozione di regole specifiche che garantiscano alle minoranze nazionali dei
seggi riservati o che prevedano un’eccezione alle regole normali di attribuzione dei seggi (per
esempio soppressione del quorum) per i partiti delle minoranze nazionali, non è contraria
all’uguaglianza del suffragio.
c. I candidati e gli elettori non devono essere costretti ad indicare la propria appartenenza a una
minoranza nazionale.
2.5. Eguaglianza e parità dei sessi
Le norme giuridiche che impongono una percentuale minima di persone di ogni sesso tra i candidati
non dovrebbero essere considerate come contrarie all’uguaglianza del suffragio, se hanno una
copertura costituzionale.
3. Il suffragio libero
3.1. La libera formazione della volontà dell’elettore
a. Le autorità pubbliche hanno il dovere della neutralità. Questo riguarda soprattutto:
i. i media ;
ii. l’affissione dei manifesti ;
iii. il diritto di manifestare in pubblico;
iv. il finanziamento dei partiti e dei candidati.
b. Le autorità pubbliche hanno degli obblighi positivi e devono soprattutto:
i. sottoporre le candidature depositate agli elettori;
ii. permettere all’elettore di conoscere le liste e i candidati che si presentano alle elezioni, per
esempio attraverso un’affissione adeguata.
iii. L’informazione menzionata ai punti precedenti deve essere accessibile anche nelle lingue
delle minoranze nazionali.
c. Le forme di violazione del dovere di neutralità e della libera formazione della volontà
dell’elettore devono essere sanzionate.
3.2. La libera espressione della volontà dell’elettore e la lotta contro la frode elettorale
i. la procedura di voto deve essere semplice;
ii. in ogni caso deve essere possibile; il voto presso la sezione elettorale delle altre modalità
di voto sono ammissibili alle condizioni seguenti:
iii. il voto per corrispondenza deve essere ammesso soltanto se il servizio postale è
sicuro ed affidabile; può essere limitato alle persone ricoverate in ospedale, ai detenuti, a
persone con mobilità ridotta ad elettori residenti all’estero: la frode e l’intimidazione non
devono essere possibili ;
iv. il voto elettronico deve essere ammesso soltanto se è sicuro e affidabile; in particolare
l’elettore deve poter ottenere la conferma del proprio voto e, se necessario correggerlo,
sempre, nel rispetto della segretezza del voto; la trasparenza del sistema deve essere
garantita;
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v. il voto per procura non può essere autorizzato se non sottoposto a delle regole molto
rigide; il numero di procure detenute da un elettore deve esser limitato;
vi. il ricorso all’urna mobile non deve essere ammesso se non a delle condizioni rigide che
permettano di evitare la frode;
vii. per giudicare la correttezza del voto devono essere utilizzati almeno due parametri: il
numero di elettori che hanno partecipato al voto e il numero di schede introdotte nell’urna;
viii. le schede elettorali non devono essere manipolate o annotate dai membri del seggio;
ix. le schede non utilizzate devono restare stabilmente nel seggio elettorale;
x. il seggio elettorale deve prevedere dei membri rappresentanti di più partiti e gli
osservatori designati dai candidati devono poter assistere alle elezioni;
xi. i militari devono votare nel loro luogo di residenza se questo è possibile; altrimenti è
auspicabile che siano iscritti ai seggi elettorali vicini alle loro caserme;
xii. il conteggio dovrà avere luogo preferibilmente presso i seggi elettorali;
xiii. lo scrutinio deve essere trasparente, la presenza di osservatori, dei rappresentanti dei
candidati e dei media deve essere ammessa; i verbali devono essere resi accessibili a queste
persone;
xiv. la trasmissione dei risultati al livello superiore deve avere luogo in maniera trasparente;
xv. lo stato deve punire ogni tipo di frode elettorale.
4. Il suffragio segreto
a. la segretezza del voto non è solamente un diritto, ma anche un obbligo per l’elettore, che deve
essere sanzionato attraverso l’annullamento delle schede il cui contenuto è stato rivelato.
b. Il voto deve essere individuale. Il voto familiare e tutte le altre forme di controllo di un elettore
sul voto devono essere vietate.
c. La lista dei votanti non deve essere resa pubblica.
d. La violazione della segretezza del voto deve essere sanzionata.
5. Il suffragio diretto
Devono essere eletti attraverso il suffragio diretto:
i. almeno una camera del Parlamento nazionale;
ii. gli organi legislativi sub-nazionali;
iii. le assemblee locali.
6. La periodicità delle elezioni
Le elezioni devono avere un carattere periodico e devono quindi tenersi ad intervalli regolari e
ragionevoli; il mandato delle assemblee legislative non deve superare i cinque anni.
II. Condizioni per l’attuazione dei principi
1. Il rispetto dei diritti fondamentali
a. Le elezioni democratiche non sono concepibili senza il rispetto e la salvaguardia dei diritti
dell’uomo, e particolarmente della libertà di espressione e di stampa, della libertà di circolazione e
soggiorno all’interno del paese, cosi come della libertà di riunione e di associazione a fini politici,
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ivi compreso il libero associarsi per la creazione di partiti politici.
b. Le restrizioni a queste libertà devono rispettare i principi della base legale, dell’interesse pubblico
e della proporzionalità.
2. Livelli normativi e stabilità del diritto elettorale
a. Ad eccezione delle disposizioni tecniche e di dettaglio – che possono avere un carattere
regolamentare - le norme del diritto elettorale devono essere almeno di rango legislativo.
b. Gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale
propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle
circoscrizioni non devono poter essere modificati nell’anno che precede l’elezione, o dovrebbero
essere legittimati a livello costituzionale o ad un livello superiore a quello della legge ordinaria.
3. Le garanzie procedurali
3.1. L’organizzazione dello scrutinio da parte di un organo imparziale
a. Un organo imparziale deve essere competente per l’applicazione del diritto elettorale.
b. In assenza di una lunga tradizione d’indipendenza dell’amministrazione rispetto al potere
politico, devono essere create delle commissioni elettorali indipendenti e imparziali,
partendo dal livello nazionale fino al livello di seggio elettorale.
c. La Commissione elettorale centrale deve essere permanente.
d. La Commissione elettorale centrale dovrebbe comprendere:
i. almeno un magistrato;
ii. dei delegati di partiti già rappresentati al parlamento o che hanno ottenuto almeno
un certo numero di voti; queste persone devono avere delle competenze in materia
elettorale.
Essa può comprendere :
iii. un rappresentante del ministero dell’Interno;
iv. dei rappresentanti delle minoranze nazionali.
e. I partiti politici devono essere rappresentati in maniera eguale nelle commissioni elettorali
o devono poter rispecchiare il lavoro dell’organo imparziale. L’uguaglianza può intendersi in
modalità ristretta o proporzionale (vedere punto I.2.3.b).
f. I membri delle commissioni elettorali non devono poter essere revocati dagli organi che li
hanno nominati.
g. Ai membri delle commissioni elettorali deve essere assicurata una formazione eguale e
predefinita.
h. è auspicabile che le decisioni delle commissioni elettorali si prendano a maggioranza
qualificata o per consenso.
3.2. L’osservazione delle elezioni
a. La possibilità di partecipare all’osservazione deve essere la più ampia possibile, per ciò
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che riguarda sia gli osservatori nazionali che gli osservatori internazionali.
b. L’osservazione non deve limitarsi al giorno dell’elezione, ma deve comprendere il periodo
di registrazione dei candidati e, se del caso, degli elettori, e il periodo della campagna
elettorale. Essa deve permettere di stabilire se si sono prodotte delle irregolarità sia prima
dell’elezione che durante quest’ultima e successivamente. Essa deve essere possibile in
particolare dopo lo spoglio.
c. La legge deve indicare molto chiaramente i luoghi in cui gli osservatori non possono
recarsi.
d. L’osservazione deve concentrarsi sul rispetto da parte delle autorità del loro obbligo di
neutralità.
3.3. L’esistenza di un sistema di ricorso efficace
a. L’istanza di ricorso in materia elettorale deve essere presentata sia presso una
commissione elettorale sia presso un tribunale. Un ricorso davanti al Parlamento può essere
previsto in prima istanza per ciò che concerne le elezioni del Parlamento. In tutti gli altri
casi, un ricorso davanti ad un tribunale deve essere possibile in ultima istanza.
b. La procedura deve essere semplice e priva di formalismo, in particolare per ciò che
concerne l’ammissibilità del ricorso.
c. Le disposizioni in materia di ricorso, e soprattutto di competenze e responsabilità di
diverse istanze, devono essere chiaramente regolate dalla legge, al fine di evitare ogni
conflitto di competenza positivo o negativo. Né i richiedenti, né le autorità devono poter
scegliere l’istanza di ricorso.
d. L’organo di appello deve essere competente soprattutto per ciò che concerne il diritto di
voto – ivi comprese le liste elettorali – e l’eleggibilità, la validità delle candidature, il
rispetto delle regole della campagna elettorale e il risultato dello scrutinio.
e. L’istanza di ricorso deve poter annullare lo scrutinio se un’irregolarità ha potuto
influenzare il risultato. L’annullamento deve essere possibile sia per l’intera elezione che a
livello di una circoscrizione che a livello del seggio elettorale. In caso di annullamento, un
nuovo scrutinio avviene sul territorio dove l’elezione è stata annullata.
f. Ogni candidato ed elettore della circoscrizione è abilitato a ricorrere. Può essere imposto
un quorum ragionevole per i ricorsi degli elettori sui risultati delle elezioni.
g. I termini di ricorso e i termini per prendere una decisione sul ricorso devono essere brevi
(da tre a cinque giorni in prima istanza)
h. Il diritto dei ricorrenti al contraddittorio deve essere salvaguardato.
i. poiché le istanze di ricorso spettano alle commissioni elettorali superiori, esse devono
rettificare o poter annullare d’ufficio le decisioni delle commissioni inferiori.
4. Il sistema elettorale
La scelta del sistema elettorale è libera, subordinata al rispetto dei principi di cui sopra.
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RAPPORTO ESPLICATIVO
adottato dalla Commissione
nel corso della sua 52e sessione plenaria
(Venezia, 18-19 ottobre 2002)
Osservazioni generali
1. La democrazia è, con i diritti dell’uomo e lo stato di diritto, uno dei tre pilastri del
patrimonio costituzionale europeo, cosi come del Consiglio d’Europa. Essa non si può concepire
senza delle elezioni che rispettino un certo numero di principi e che permettano di considerarle
genuinamente democratiche.
2. Questi principi costituiscono un aspetto specifico del patrimonio costituzionale europeo, che
è legittimo denominare patrimonio elettorale europeo. Il patrimonio elettorale europeo comprende
due aspetti. Da una parte, si tratta del nucleo centrale del patrimonio elettorale europeo, o meglio
dei principi costituzionali del diritto elettorale, ossia il suffragio universale, uguale, libero, segreto e
diretto. Dall’altra parte, delle elezioni davvero democratiche non possono tenersi senza che siano
rispettati un certo numero di elementi-quadro di uno stato democratico fondato sulla supremazia del
diritto, così come sulla salvaguardia dei diritti fondamentali, la stabilità del diritto elettorale e delle
garanzie procedurali effettive. Il testo che segue – come tutte le linee guida che precedono –
comprende di conseguenza due parti, riservate rispettivamente alla definizione e alle implicazioni
concrete dei principi del patrimonio elettorale europeo, e alle condizioni della loro attuazione.
I. I principi del patrimonio elettorale europeo
Introduzione: i principi e il loro fondamento giuridico
3. Le elezioni conformi ai principi comuni del patrimonio costituzionale europeo, che sono il
fondamento di una società autenticamente democratica, implicano il rispetto delle regole
fondamentali seguenti: il suffragio deve essere universale, uguale, segreto e diretto. Inoltre, le
elezioni devono essere periodiche. Il complesso di questi principi costituisce il patrimonio elettorale
europeo.
4. Anche se questi principi presentano un carattere classico, la loro attuazione solleva un buon
numero di domande che impongono un attento esame. Conviene identificarne il nucleo centrale, dal
quale gli Stati Europei non dovrebbero scostarsi.
5. Il nucleo centrale del patrimonio elettorale europeo è costituito prima di tutto da norme
internazionali. A livello universale, si tratta dell’articolo 25 let. b del Patto internazionale sui diritti
civili e politici, che prevede espressamente l’insieme dei principi, ad eccezione del suffragio diretto
che ne risulta implicitamente1. A livello europeo, la norma comune è l’articolo 3 del Protocollo
addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che
_____________________________
1Vedere l’art. 21 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”.
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proclama espressamente il diritto a delle elezioni periodiche a scrutinio libero e segreto2; gli altri
principi sono stati riconosciuti come derivanti dalla giurisprudenza3. Il diritto a delle elezioni dirette
è stato ugualmente ammesso dalla Corte di Strasburgo, almeno in maniera implicita4. I principi
costituzionali comuni al continente non figurano tuttavia solamente nei testi internazionali, ma sono
al contrario di sovente menzionati e disciplinati in maniera più dettagliata all’interno delle rispettive
Costituzioni nazionali5. L’esistenza di legislazioni e di pratiche nazionali convergenti permette di
determinarne più precisamente il contenuto.
1. Il suffragio universale
1.1. Regole ed eccezioni
6. Il suffragio universale comprende sia il diritto elettorale attivo (diritto di voto), che il diritto
elettorale passivo (eleggibilità o diritto ad essere votato ed eletto). Il diritto di voto e l’eleggibilità
possono essere sottoposti ad un certo numero di requisiti elencati sopra in maniera limitativa. I più
classici sono i requisiti d’età e di nazionalità.
a. Un’ età minima si impone per il diritto all’eleggibilità; tuttavia, il raggiungimento della
maggiore età, che comprende non solo dei diritti , ma anche degli obblighi in ambito civile, deve
almeno conferire il diritto di voto. Quanto all’eleggibilità, è concepibile prevedere un limite di età
superiore; con delle eccezioni previste nel caso di cariche particolari considerate subordinate ad una
certa età (senatore, capo di stato), il limite di 25 anni non dovrebbe essere superato.
b. La gran parte delle legislazioni prevede il requisito di nazionalità. Tuttavia, si prospetta
una certa evoluzione, in direzione della concessione dei diritti politici sul piano locale agli stranieri
residenti, conformemente alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale. A tal fine, si raccomanda di concedere il diritto di voto a
livello locale6 dopo un certo periodo di residenza. Inoltre, l’integrazione europea ha portato alla
concessione ai cittadini europei del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e al
Parlamento europeo nello Stato membro di residenza7. Il requisito di nazionalità può peraltro porre
dei problemi nel caso in cui uno Stato nega la propria cittadinanza a delle persone residenti da più
generazioni, basandosi per esempio su delle considerazioni linguistiche. Peraltro, le doppie
nazionalità, secondo la Convenzione europea sulla nazionalità8, dispongono degli stessi diritti
elettorali previsti per le altre nazionalità9.
________________
2Art. 3 Diritto a delle elezioni libere:«Gli Alti Partiti contraenti si impegnano ad organizzare, a intervalli regolari, delle
elezioni libere a scrutinio segreto, nel rispetto delle condizioni che assicurano la libera espressione dell’opinione del
popolo sulla scelta del corpo legislativo.»
3Per l’universalità, vedere per esempio Corte eur. DU, n° 9267/81, decreto Mathieu-Mohin e Clerfayt c.
Belgio del 2 marzo 1987, serie A n° 113, p. 23 ; decreto Gitonas e.a. c. Grecia del 1°luglio 1997, n° 18747/91,
19376/92, 19379/92, 28208/95 e 27755/95, Raccolta dei decreti e delle decisioni 1997-IV, p. 1233 ; per
l’uguaglianza,vedere per esempio il decreto Mathieu-Mohin e Clerfayt p. 23.
4Corte eur. DU, N° 24833/94, decreto Matthews c. Regno Unito del 18 febbraio 1999, Raccolta dei decreti e delle
decisioni 1999-I, punto 64.
5Vedere per esempio l’art. 38.1 de la Costituzione tedesca; gli art. 68.1 e 69.2 della Costituzione spagnola; l’art. 59.1
della Costituzione rumena.
6STE 144.
7Art. 19 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
8STE 166, art. 17.
9La CEDU va meno lontano: Corte eur. DU, n° 28858/95, dic. 25.11.96, Gantchev c. Bulgaria, D.R. 87 p.130.
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c. In terzo luogo, possono essere imposti dei requisiti di residenza anche in materia di diritto
di voto e di eleggibilità10; la residenza è intesa come il luogo di soggiorno abituale. Per le elezioni
locali e regionali, l’esigenza di un certo periodo di residenza non appare incompatibile con il
principio del suffragio universale, se non supera qualche mese; un termine più lungo non può essere
ammesso se non per la protezione delle minoranze nazionali11. Al contrario, un buon numero di
Stati concede il diritto di voto e l’eleggibilità, ai propri cittadini residenti all’estero. Questa pratica
può rivelarsi un abuso in certe situazioni particolari, allorché la nazionalità viene accordata su una
base etnica per esempio. È ipotizzabile prevedere un’iscrizione dove l’elettore ha una residenza
secondaria, se quest’ultima è regolare e appare, per esempio, dal pagamento di un contributo fiscale
locale; in tal caso l’elettore, non deve essere iscritto presso la sua residenza primaria.
La libertà circolazione dei cittadini all’interno del paese e il diritto di rientrare in qualsiasi momento
sono dei diritti fondamentali indispensabili per delle vere e genuine elezioni democratiche12.
Nel caso eccezionale in cui delle persone siano state trasferite contro la loro volontà, conviene
lasciare loro a titolo temporaneo la possibilità di essere considerati come residenti nel loro vecchio
luogo di residenza.
d. Infine, possono essere previste certe clausole di esclusione dai diritti politici. Esse devono
tuttavia rispondere a delle clausole ordinarie restrittive dei diritti fondamentali, e più
precisamente13:
- essere previste dalla legge ;
- rispettare il principio di proporzionalità ;
- essere motivate da un’interdizione per motivi legati all’infermità mentale o a delle condanne penali
per dei delitti gravi.
Inoltre, l’esclusione dai diritti politici deve essere pronunciata davanti ad un tribunale in un
provvedimento specifico. Tuttavia, in caso di esclusione da tali diritti per motivi legati ad
un’infermità mentale, un tale provvedimento può portare all’interdizione e attivare ipso iure la
privazione dei diritti e doveri civici.
L’esclusione dall’eleggibilità può essere sottoposta a delle condizioni meno severe rispetto a quelle
del diritto di voto, poiché è in causa l’esercizio di una funzione pubblica e può essere lecito
scartarne le persone la cui attività in questo caso entrerebbe in contrasto con un interesse pubblico
preponderante.
1.2. Le liste elettorali
7. La gestione corretta e trasparente delle liste elettorali presenta un carattere essenziale a
garanzia del suffragio universale. É tuttavia ammissibile che l’elettore non sia iscritto d’ufficio, ma
unicamente a sua richiesta. Nella pratica, è spesso constatata l’inesattezza delle liste elettorali, ciò
che porta inevitabilmente a delle contestazioni. L’ insufficienza pratica dell’amministrazione, i
movimenti delle popolazioni, e il poco interesse della maggior parte dei cittadini a verificare le liste
quando sono messe a loro disposizione, rende difficile l’elaborazione delle liste.
Devono essere rispettate un certo numero di condizioni affinché le liste siano affidabili:
___________________
10Vedere, in ultima analisi, Corte eur. DU, N° 31981/96, dic. 7.9.99, Hilbe c. Liechtenstein.
11Cf. Comm. eur. DU, N° 23450/94, dic. 15.9.97, Polacco e Garofalo c. Italia (sul Trentino Alto Adige).
12Vedere infra ch. II.1.
13Cf. per esempio Corte eur. DU, n° 26772/95, decreto Labita c. Italia del 6 aprile 2002, punti 201 ss.
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i. Sono necessarie delle liste elettorali permanenti.
ii. Occorrono aggiornamenti regolari, che devono essere almeno annuali, affinché
l’amministrazione comunale (locale) si abitui tutti gli anni nello stesso periodo ad adempiere i
differenti compiti legati all’aggiornamento. L’iscrizione degli elettori, poiché non è automatica,
deve essere possibile durante un periodo relativamente lungo.
iii. Le liste elettorali devono essere pubblicate. L’aggiornamento definitivo deve essere
trasmesso ad un’amministrazione superiore sotto il controllo di un organo imparziale
competente per l’applicazione del diritto elettorale.
iv. Deve esistere una procedura amministrativa – soggetta a controllo giudiziario – o una
procedura giudiziaria, che permetta all’elettore non menzionato di iscriversi. In certi paesi, la
data d’iscrizione sulla lista supplementare può essere, per esempio, di quindici giorni prima
dell’elezione o il giorno stesso dell’elezione. Quest’ultima possibilità denota uno spirito molto
liberale ma implica la decisione di un tribunale obbligato a sedere il giorno dell’elezione e non
corrisponde alle necessità di organizzazione sulle quali si basano le democrazie. Si deve in tutti i
casi escludere la possibilità lasciata a ogni seggio elettorale di registrare degli elettori il giorno
stesso delle elezioni.
v. Inoltre, le inesattezze nelle liste elettorali consistono sia di registrazioni improprie che della
mancanza di registrazione di certi elettori. Una procedura analoga a quella di cui al punto
precedente dovrebbe permettere agli elettori di rilevare e correggere le voci errate.
La titolarità per richiedere una tale rettifica può essere riservata agli elettori della stessa
circoscrizione o dello stesso seggio elettorale.
vi. Una lista supplementare può permettere alle persone che abbiano cambiato domicilio o che
abbiano raggiunto la maggiore età per il voto, di votare, dopo la pubblicazione definitiva delle
liste.
1.3. La presentazione delle candidature
8. L’esigenza di raccolta di un certo numero di firme, per la presentazione di una candidatura,
non è contraria al principio del suffragio universale. Nella pratica, quando i regolamenti pertinenti
non sono utilizzati per impedire ai candidati di presentarsi, si rivela che tutti i partiti, oltre alle
formazioni fantasma, ottengono molto facilmente il numero delle firme richieste,. Per evitare questo
tipo di manipolazioni, è preferibile che la legge non richieda la firma di più dell’1% degli elettori14.
La procedura di verifica delle firme deve attenersi a regole chiare, specialmente per ciò che
concerne le autorità responsabili, i termini, e riguardare l’ammontare delle firme piuttosto che un
campione15
; tuttavia, poiché la verifica permette di considerare come accertato un numero
sufficiente di firme, si può rinunciare alla verifica di quelle restanti. In tutti i casi, è necessario che
la convalida delle candidature sia terminata all’inizio della campagna elettorale, poiché delle
convalide tardive creano delle disuguaglianze tra partiti e candidati quanto alle possibilità di fare
propaganda.
_______________________________
14CDL (99) 66, p. 9.
15CDL-INF (2000) 17, pp. 4-5 ; CDL (99) 67, pp. 7-8.
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9. Un’altra procedura consiste nel richiedere una cauzione, la quale è rimborsata solamente se il
candidato o il partito supera una certa percentuale di voti. Questo metodo sembrerebbe più efficace
della raccolta delle firme. In ogni modo, l’ammontare della cauzione e il numero di voti richiesti per
il rimborso della cauzione non devono essere eccessivi.
2. Il suffragio uguale
10. L’eguaglianza in materia elettorale comprende diversi aspetti. Alcuni derivano
dall’uguaglianza del suffragio, valore comune al continente, degli altri risalgono a molto più lontano
e non possono essere disciplinati da una norma di carattere generale. I principi che devono essere
rispettati in tutti i casi sono l’eguaglianza del voto, l’eguaglianza della forza elettorale e
l’eguaglianza delle opportunità. Al contrario, l’eguaglianza dei risultati, attraverso la rappresentanza
proporzionale dei partiti o dei sessi, non può essere imposta.
2.1. L’eguaglianza del voto
11. L’ eguaglianza del voto implica che ogni elettore ha normalmente diritto ad un voto, e ad
uno solamente, il voto di ciascun elettore deve avere lo stesso valore. Il voto multiplo,
un’irregolarità ancora riscontrata nelle nuove democrazie, è evidentemente escluso – sia nel caso in
cui conduca l’elettore a votare più volte nello stesso luogo sia nel caso in cui gli consenta di votare
simultaneamente in più luoghi differenti, per esempio il luogo della sua attuale residenza e quello
della vecchia residenza.
12. In certi sistemi elettorali, l’elettore ha tuttavia più di un voto. Si può trattare per esempio, in
un sistema misto, di un voto per ogni posto vacante; Si può anche trattare di un voto da esercitarsi
in una circoscrizione di dimensione limitata, e di un altro voto da esercitarsi in una circoscrizione
più grande, come spesso previsto dai sistemi che uniscono un sistema maggioritario uninominale e
la rappresentanza proporzionale a livello nazionale e regionale12. In questo caso, l’eguaglianza del
voto implica che ciascun elettore abbia lo stesso numero dei voti.
2.2. L’eguaglianza della forza elettorale
13. L’eguaglianza della forza elettorale implica che, dal momento in cui l’elezione non si svolge
in una circoscrizione unitaria, la suddivisione del territorio deve essere organizzata in maniera tale
che i seggi delle prime camere, che rappresentano il popolo, siano distribuiti in maniera equa nelle
rispettive circoscrizioni, secondo un criterio di distribuzione determinato, che può essere, il numero
di residenti della circoscrizione, il numero dei cittadini residenti (ivi compresi i minori), il numero
degli elettori iscritti, eventualmente quello dei votanti. È ipotizzabile una combinazione appropriata
di questi criteri. Le stesse regole si applicano alle elezioni regionali e locali. Laddove questo
principio non è rispettato, si tratta di un problema di geometria elettorale. La geometria elettorale è
attiva quando la distribuzione dei seggi comporta delle disuguaglianze di rappresentanza fin dalla
sua prima applicazione; è passiva nel caso in cui la disuguaglianza riflette il persistere di una
ripartizione dei seggi invariata. Inoltre, un altro tipo di manipolazione, denominata gerrymandering,
può verificarsi nei sistemi che non sono perfettamente proporzionali, soprattutto in quelli a scrutinio
maggioritario; tale manipolazione consiste nel suddividere le circoscrizioni elettorali in maniera
artificiale, a vantaggio di un determinato partito.
____________________________________________
16Vedere per esempio l’art. 64 della Costituzione albanese, l’art. 1 de la legge federale elettorale tedesca.
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14. La suddivisione delle circoscrizioni può anche prendere in considerazione il criterio
territoriale e le suddivisioni amministrative o storiche, concepite, di sovente, in funzione del
territorio.
15. Lo scarto minimo ammissibile in rapporto al criterio di ripartizione dipende da ciascuna
situazione; non dovrebbe superare il 10%, e in tutti i casi non il 15%, salvo circostanze speciali
(unità amministrativa a bassa densità di popolazione ma allo stesso livello delle altre che sono
rappresentate almeno da un deputato, presenza di una minoranza nazionale concentrata)17.
16. Al fine di evitare la geometria elettorale passiva, dovrebbe aver luogo una nuova ripartizione
almeno ogni dieci anni, e preferibilmente lontano dai periodi elettorali, ciò, al fine di limitare i
rischi di manipolazioni politiche.
17. In presenza di circoscrizioni plurinominali, la geometria elettorale può essere facilmente
evitata, attraverso l’attribuzione regolare dei seggi alle circoscrizioni in maniera conforme ai criteri
di distribuzione. Le circoscrizioni dovrebbero allora corrispondere a delle entità amministrative, e
una suddivisione non è auspicabile. Quando è applicato un sistema maggioritario uninominale, ogni
nuova ripartizione dei seggi implica un’altra suddivisione delle circoscrizioni. Le coincidenze
politiche della suddivisione sono molto importanti ed è quindi essenziale che non sia faziosa o
sfavorisca le minoranze nazionali. Le vecchie e più consolidate democrazie affrontano questo
problema con modalità molto diverse ed operano su delle basi non meno differenti. È opportuno che
le nuove democrazie adottino dei criteri semplici e delle procedure facili da attuare. La migliore
soluzione sarebbe di sottoporre dapprima la questione a una commissione, costituita principalmente
da membri indipendenti, e preferibilmente un geografo, un sociologo, una rappresentanza
equilibrata dei partiti e, se del caso, dei rappresentanti delle minoranze nazionali.
In seguito, il Parlamento deciderà sulla base delle proposte della commissione, con una possibilità
ricorso unica.
2.3. L’eguaglianza delle opportunità
18. L’eguaglianza delle opportunità deve essere assicurata tra i partiti e i candidati e condurre lo
Stato a mostrarsi imparziale nei loro confronti e applicare nei loro confronti la legge in maniera
eguale. In particolare, l’esigenza di neutralità si applica alla campagna elettorale, e alla copertura
mediatica, soprattutto, ai media e alle tv pubbliche, cosi come al finanziamento pubblico dei partiti
e alle campagne elettorali. L’eguaglianza può allora essere intesa in due modi: eguaglianza
“ristretta” ed eguaglianza “proporzionale”. L’eguaglianza ristretta significa che i partiti politici sono
trattati senza considerare la loro importanza attuale in seno al parlamento o all’elettorato. Essa deve
applicarsi allo sfruttamento delle infrastrutture a fini di propaganda (per esempio all’affissione, ai
servizi postali e affini, alle manifestazioni in pubblico, alla messa a disposizione di sale di riunione
pubbliche). L’uguaglianza proporzionale, implica che i partiti politici siano considerati in funzione
del loro numero di voti. L’eguaglianza delle opportunità (stretta o proporzionale) punta soprattutto
sul tempo di parola alla radio e in televisione, le sovvenzioni pubbliche e tutte le altre forme di
sostegno. Certe misure di sostegno possono essere in parte sottoposte a un’eguaglianza ristretta ed in
parte ad un’eguaglianza proporzionale.
____________________________________
17Cf. CDL (98) 45, p. 3 ; CDL (99) 51, p. 8 ; CDL (2000) 2, p. 5; CDL-AD (2002) 9, par. 22.
18CDL-AD (2002) 9, par. 23.
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19. Lo scopo essenziale è che le principali forze politiche possano farsi conoscere attraverso i
grandi media del paese, e che tutte le forze politiche possano organizzare delle riunioni, e anche in
pubblico, distribuire documenti, e avere il diritto di affissione. Nel rispetto della libertà di
espressione, tutti questi diritti devono essere chiaramente disciplinati e il non rispetto, da parte delle
autorità e da parte dei partecipanti alla competizione elettorale, deve essere oggetto di sanzioni
appropriate. Delle vie di ricorso rapide devono permettere di rimediare a queste violazioni prima
delle elezioni. L’incapacità dei media a fornire delle informazioni neutre sulla campagna elettorale e
sui candidati è uno dei problemi tra i più frequenti durante le elezioni.
La questione più importante è creare per ogni paese una valutazione dei media, e controllare
affinché i candidati o i partiti beneficino di un tempo di propaganda o di spazi pubblicitari
sufficientemente equilibrato, compresi gli spazi interni alle radio e alle televisioni di Stato.
20. Nel rispetto della libertà di espressione, la legge dovrebbe prevedere che i media privati
assicurino un accesso minimo ai differenti partecipanti alle elezioni, in materia di competizione
elettorale e di pubblicità.
21. La questione del finanziamento, e in particolare della necessità della sua trasparenza, sarà
ripresa in seguito19. Quanto alle spese dei partiti politici, queste ultime possono ugualmente essere
limitate soprattutto nel settore della pubblicità, al fine di garantire la parità di trattamento.
2.4. Eguaglianza e minoranze nazionali
22. Conformemente ai principi riconosciuti dal diritto internazionale, il diritto elettorale deve
garantire l’eguaglianza nei confronti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, ciò
implica soprattutto il divieto di qualsiasi tipo di discriminazione nei loro riguardi20. In particolare, i
partiti politici delle minoranze nazionali devono essere autorizzati21. La divisione delle
circoscrizioni o le norme sul quorum non devono rendere più difficile la presenza di persone
appartenenti a delle minoranze nell’organo eletto.
23. Certe misure prese in modo da poter assicurare una rappresentanza minima delle minoranze,
sia garantendone seggi riservati22, sia prevedendo delle eccezioni alle normali regole di attribuzione
dei seggi, per esempio sopprimendo il quorum per i partiti delle minoranze nazionali24, non sono
contrarie al principio di eguaglianza. Può ugualmente essere previsto che le persone appartenenti a
delle minoranze nazionali abbiano il diritto di votare allo stesso tempo le liste generali e le liste
delle minoranze nazionali. I candidati e gli elettori non devono tuttavia essere costretti a indicare la
loro appartenenza a una minoranza nazionale24,25.
________________________________________
19Vedere infra ch. II.3.5.
20Art. 4.1 della Convenzione -quadro per la protezione delle minoranze nazionali (STE 157).
21Sull’interdizione dei partiti politici e misure simili, CDL-INF (2000) 1.
22Come previsto in Slovenia e in Croazia.
23Come previsto in Germania e in Polonia. Il diritto romeno prevede anche la rappresentanza delle organizzazioni delle
minoranze che hanno raccolto un numero di suffragi pari al 5% della percentuale media di suffragi validamente
espressi nel paese intero per l’elezione di un Deputato.
24Art. 3 della Convenzione - quadro per la Protezione delle Minoranze nazionali.
25Sul diritto elettorale e le minoranze linguistiche, vedere CDL-INF (2000) 4.
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2.5. Eguaglianza e parità dei sessi
24. Se esiste una copertura costituzionale specifica26, è auspicabile adottare delle regole che
garantiscano un certo riequilibrio dei due sessi negli organi eletti, o una rappresentanza paritaria. In
assenza di una tale copertura costituzionale, queste disposizioni potrebbero essere considerate come
contrarie al principio di eguaglianza e alla libertà di associazione.
25. La portata di queste regole dipende d’altra parte dal sistema elettorale. In un sistema di listini
bloccati, se il numero dei maschi e delle femmine in posizione eleggibile è lo stesso, la parità risulta
imposta. Al contrario, se il voto di preferenza o il voto misto è ammissibile, non è certo che
l’elettore farà la scelta dei candidati dei due sessi, e si può al contrario ritrovare una composizione
squilibrata dell’organo eletto, voluta dall’elettore.
3. Il suffragio libero
26. Il suffragio libero implica due aspetti: la libera formazione della volontà dell’elettore; la
libera espressione di questa volontà a prescindere dal carattere libero della procedura di voto e la
realtà dei risultati raggiunti.
3.1. La libera formazione della volontà dell’elettore
a. La libera formazione della volontà dell’elettore in parte si confonde con l’eguaglianza delle
opportunità. Essa implica che lo Stato – e le autorità pubbliche in generale - rispettino il loro
dovere di neutralità, soprattutto in ciò che concerne l’uso dei mass media, l’affissione, il diritto di
manifestare in pubblico o il finanziamento de partiti e dei candidati.
b. Le autorità pubbliche hanno ugualmente certi obblighi positivi. Devono sottoporre le candidature
presentate regolarmente al suffragio dei cittadini. Il deposito di alcune tra quelle non può essere
vietato che eccezionalmente, se un interesse pubblico preponderante lo esige. Le autorità pubbliche
devono anche permettere all’elettore di conoscere le liste e i candidati che si presentano alle
elezioni, per esempio attraverso un manifesto adeguato. L’informazione in questione deve essere
accessibile anche nelle lingue delle minoranze nazionali, se queste rappresentano una certa
percentuale della popolazione.
La libera formazione della volontà dell’elettore può anche essere violata dall’azione di particolari
individui, soprattutto attraverso l’acquisto di voti, che lo Stato ha l’obbligo di prevenire o di
reprimere efficacemente.
c. Al fine di assicurare l’effettività delle regole riguardanti la libera formazione della volontà
dell’elettore, le violazioni delle regole summenzionate devono essere sanzionata.
3.2. La libera espressione della volontà dell’elettore e la lotta contro la frode elettorale
3.2.1. In generale
27. La libera espressione della volontà dell’elettore implica in primo luogo che la procedura di
voto prevista dalla legge sia rispettata. L’elettore deve, in pratica, poter dare il suo voto
______________________________________
26Vedere per esempio l’art. 3.2 della Costituzione francese; cf. il decreto del 18 novembre 1982, Raccolta delle
risoluzioni del Consiglio costituzionale, 1982, pp. 66 ss.
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alle liste dei candidati registrati, ciò implica principalmente che dispongano di schede che riportano
i loro nomi e che le suddette schede siano depositate nell’urna. Lo Stato deve mettere a disposizione
i locali necessari per le operazioni elettorali. L’elettore non deve essere sottoposto a minacce o a
costrizioni provenienti da autorità o da determinate persone che gli impediscano di esercitare il
proprio suffragio o esercitarlo come meglio ritiene; lo Stato ha l’obbligo di prevenire e di sanzionare
tali pratiche.
28. Inoltre, l’elettore ha diritto alla veridicità dei risultati proclamati ; lo Stato deve punire ogni
tipo di eventuale frode.
3.2.2. Le procedure di voto
29. Le procedure di voto rivestono un ruolo fondamentale nel complesso del processo elettorale
poiché è durante il voto che un’eventuale frode è più probabile.
30. L’attuazione delle pratiche democratiche necessita, in certi Stati, di un cambiamento radicale
di mentalità. Spetta alle autorità promuovere un tale cambiamento e prendere delle misure per
mettere fine a certe pratiche o abitudini che hanno un’influenza negativa sulle elezioni. Come nella
fattispecie del “voto familiare”27, la maggior parte di queste irregolarità hanno luogo durante la
procedura di voto.
31. Tutte queste osservazioni portano alla conclusione seguente: la procedura di voto deve
essere semplice. Perciò si raccomanda di conformarsi ai criteri definiti nei paragrafi seguenti.
32. Se i differenti orientamenti politici sono equamente rappresentati in seno al seggio elettorale,
si può ammettere che la frode materiale è difficile; di conseguenza, dovrebbero essere usati solo due
parametri principali per giudicare in merito alla giustizia del voto: il numero degli elettori che
hanno partecipato al voto, comparato al numero delle schede introdotte nell’urna. Il primo
parametro può essere determinato dal numero di firme presenti sul registro elettorale. Essendo la
natura umana imperfetta (e indipendentemente da qualsiasi volontà di frode), è difficile raggiungere
una perfetta uguaglianza tra questi due parametri; un controllo supplementare, come quello dei
gruppi di schede numerate o ancora un rapporto tra il totale delle schede ritrovate, delle schede
annullate e delle schede utilizzate in rapporto al numero di schede a disposizione del seggio
elettorale, può avere un valore indicativo, ma non bisogna farsi delle illusioni sulla coincidenza
perfetta dei differenti parametri. Il rischio, nel caso dell’aumento delle schede, è piuttosto che le
differenze complessive, e infine le vere irregolarità, non siano prese sul serio. Meglio un rigoroso
controllo dei due parametri che un controllo vile, non corretto, e dunque inefficace, di un più grande
numero di variabili.
33. Le schede non utilizzate devono restare stabilmente nel seggio elettorale e non devono
essere trasportate o conservate in un altro locale. Dall’apertura dei seggi elettorali, tutte le schede
non ancora utilizzate devono essere messe in evidenza, sul tavolo del Presidente per esempio.
Nessuna scheda elettorale può essere archiviata in un armadio o in altro locale.
__________________________________
27Vedere infra ch. 1.4.
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34. Le schede non devono essere firmate o contrassegnate nel momento in cui vengono date
all’elettore poiché la persona incaricata di firmarle o contrassegnarle potrebbe mettere un segno che
permette di identificare l’elettore durante il conteggio dei voti, ciò è contrario alla segretezza del
voto.
35. A partire dal momento in cui l’elettore ritira la sua scheda elettorale, nessuno deve più
intromettersi.
36. è importante che il seggio elettorale presenti al suo interno dei membri rappresentanti più
partiti e che gli osservatori designati dai candidati assistano alle elezioni.
37. In tutti i casi, il voto in un seggio elettorale deve essere possibile; delle altre modalità di voto
sono comunque ammissibili a certe condizioni, come indicato sopra.
3.2.2.1. Il voto per corrispondenza o per procura in certe circostanze
38. Nei paesi occidentali, è spesso possibile votare per corrispondenza e per procura, anche se le
modalità differiscono largamente da un paese all’altro. Cosi, il voto per corrispondenza può essere
molto esteso in un paese e vietato in un altro, a causa dei rischi di frode.
Deve essere ammesso soltanto se il servizio postale è sicuro - cioè al riparo dalle manipolazioni
volontarie - ed affidabile, nel senso che funziona correttamente.
Il voto per procura può essere autorizzato soltanto se è soggetto a norme molto rigorose, anche per
evitare la frode; il numero di deleghe detenute da un elettore deve essere limitato.
39. Queste pratiche non devono essere incoraggiate se ai problemi d’organizzazione dei servizi
postali si aggiungono delle difficoltà inerenti a questo tipo di voto, in particolare il rischio
accresciuto di voto familiare. Il voto per corrispondenza può tuttavia essere utilizzato, con alcune
precauzioni, per permettere di votare alle persone ricoverate in ospedale, ai detenuti, alle persone
con mobilità ridotta ed agli elettori che risiedono all’estero, nella misura in cui i rischi di frode e
d’intimidazione sono eliminati. Questa soluzione eviterebbe di dovere trasportare le urne, con i
problemi ed i rischi di frode che ciò comporta. Il voto per corrispondenza avrebbe luogo secondo
una procedura speciale alcuni giorni prima delle elezioni.
40. Il ricorso allo scrutinio mobile non è infatti auspicabile, tenendo conto dei grandi rischi di
frode che comporta. Se tuttavia è preso in considerazione, deve essere sottoposto a condizioni
rigorose, che permettano di evitare la frode, soprattutto a causa della presenza presso lo scrutinio
mobile di molti membri della commissione elettorale del seggio, rappresentanti diverse tendenze
politiche.
3.2.2.2. Il voto dei militari
41. Quando non hanno la possibilità di rientrare al loro domicilio il giorno del voto, è
auspicabile che i soldati siano iscritti nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, vicina
alle loro caserme. L’ordine locale comunica l’identità dei soldati presenti alle autorità comunali, le
quali procedono alla loro iscrizione sugli elenchi elettorali. Può essere fatta eccezione a questa
norma quando le caserme sono troppo distanti dal seggio elettorale più vicino. Dovrebbero essere
costituite delle Commissioni speciali nell’ambito delle unità militari per sorvegliare il periodo preelettorale,
al fine di evitare che i superiori impongano o ordinino delle scelte politiche.
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3.2.2.3. Il voto meccanico e elettronico
42. Molti paesi utilizzano già le tecniche di voto meccanico ed elettronico o sono sul punto di
farlo. Queste tecniche presentano un vantaggio manifesto poiché possono avvenire molte elezioni
simultaneamente, anche se devono essere prese alcune precauzioni al fine di limitare i rischi di
frode, cosa che può in particolare essere evitata permettendo all’elettore di controllare
immediatamente la registrazione del suo voto. È certamente importante assicurarsi che le schede
elettorali siano concepite in modo da evitare ogni confusione. Per permettere verifiche e riconteggi
in caso di reclamo, si può anche prevedere che la macchina stampi automaticamente una scheda che
comprende il voto espresso e sistemi automaticamente le schede in una scatola chiusa, affinché
siano sottratte agli sguardi. Tutti i mezzi utilizzati devono permettere di garantire la riservatezza del
voto.
43. Il voto elettronico deve essere sicuro e affidabile. È sicuro se il sistema può resistere a degli
attacchi deliberati e non autorizzati; è affidabile se, garantisce il corretto funzionamento, a fronte di
qualunque inefficienza del materiale o del software. Inoltre, l’elettore deve potere ottenere conferma
del suo voto e correggerlo, se necessario, nel rispetto della segretezza del voto.
44. D’altra parte, la trasparenza del sistema deve essere garantita, nel senso che il suo corretto
funzionamento deve potere essere verificato e provato.
3.2.2.4. Il conteggio dei voti
45. Sarebbe preferibile che i voti siano conteggiati direttamente nei seggi piuttosto che in centri
speciali. I membri dei seggi elettorali sono completamente capaci di procedere al conteggio e si
evita così di dovere trasportare le urne ed i documenti allegati, cosa che limita i rischi di
sostituzione.
46. Il conteggio dei voti deve essere trasparente. È ammissibile che gli elettori iscritti al seggio
possano assistere; mentre la presenza di osservatori nazionali o internazionali deve essere
autorizzata. I verbali devono essere elaborati in un numero di copie sufficiente affinché una copia
possa essere consegnata a ciascuno di loro; una copia deve essere immediatamente pubblicata,
un’ altra conservata presso il seggio elettorale ed un’altra trasmessa alla commissione o all’organo
competente superiore.
47. Certe precauzioni pratiche devono figurare nei regolamenti. Per esempio, i verbali devono
essere redatti con una penna biro e non con la matita, poiché ciò che è scritto a matita può essere
cancellato.
48. In pratica, il tempo necessario allo scrutinio dipende dall’efficienza del presidente del
seggio. Può variare considerevolmente da un seggio all’altro. È per questo motivo che, la
legislazione o il regolamento che appare nell’opuscolo di formazione dei membri dei seggi elettorali
deve prevedere una procedura semplice e provata.
49. Occorre evitare di dichiarare un numero troppo grande di schede nulle o invalide. In caso di
dubbio, bisogna sforzarsi di capire qual’era l’intenzione dell’elettore.
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3.2.2.5. Il trasferimento dei risultati
50. Ci sono due tipi di risultati: i risultati provvisori ed i risultati definitivi (previo esaurimento
di tutti i mezzi di ricorso esistenti). I media, e tutti i paesi, aspettano con impazienza i primi risultati
provvisori. La velocità alla quale questi risultati provvisori sono resi pubblici dipende dal sistema di
comunicazione del paese interessato. I risultati del seggio elettorale possono, ad esempio, essere
consegnati alla circoscrizione dal presidente del seggio elettorale, accompagnato da due membri del
seggio che rappresentano i partiti di opposizione, e a volte sotto la sorveglianza delle forze di
sicurezza, che portano i verbali, l’urna ecc.
51. Indipendentemente dal rigore con il quale si sono svolte le operazioni di voto e di conteggio
dei voti, la trasmissione dei risultati è di un’ importanza capitale, anche se spesso trascurata. Essa
deve dunque avere luogo in maniera trasparente. La trasmissione dei risultati dalla circoscrizione
alla Commissione elettorale superiore e alla Commissione elettorale centrale – o agli altri organi
superiori competenti – si può effettuare anche via fax. In questo caso, il verbale sarà scannerizzato
ed i risultati saranno pubblicati mentre arrivano. Potranno essere diffusi dalla televisione ma, ad
ogni modo, se l’opinione pubblica non è abituata a ricevere informazioni parcellizzate, un eccesso di
trasparenza può essere pericoloso e azzardato. Infatti, i primi risultati provengono di solito dalle
città, il cui voto differisce generalmente da quello delle zone rurali. Il pubblico deve dunque essere
chiaramente informato che il risultato finale può essere molto diverso dai risultati provvisori e che
un’inversione totale di tendenza è anche possibile, senza che ci sia nessuna manipolazione.
4. Il suffragio segreto
52. La segretezza del voto è un aspetto della libertà di voto, che mira a sottrarre l’elettore da
tutte le pressioni che potrebbero risultare dalla conoscenza della sua scelta da parte di terzi. Si
impone in tutte le tappe della procedura, e specialmente in occasione dello scrutinio propriamente
detto e dello spoglio . Si tratta non soltanto di un diritto, ma anche di un obbligo per l’elettore, che
deve essere sancito dalla nullità delle schede il cui contenuto è stato rivelato28.
53. Il voto deve essere personale. Il voto familiare - che permette ad uno dei membri della
famiglia di controllare i voti degli altri – è contrario alla segretezza del voto; è una violazione del
diritto elettorale frequentemente rilevata. Tutte le altre forme di controllo sull’ elettore devono
essere ugualmente vietate. Un’eccezione è prevista nel caso del voto per procura, che è sottoposto a
delle condizioni rigorose29.
54. Inoltre, poiché l’astensione può implicare una scelta politica, l’elenco dei votanti non
dovrebbe essere reso pubblico.
55. Così come la violazione degli altri aspetti della libertà di voto, la violazione della segretezza
del voto deve essere sanzionata.
5. Il suffragio diretto
56. L’elezione popolare diretta di una delle Camere del Parlamento nazionale attraverso il
popolo è un elemento del patrimonio costituzionale comune a tutto il continente. Ad eccezione delle
norme speciali applicabili all’eventuale altra Camera, l’elezione diretta dovrebbe riguardare gli altri
organi legislativi, ai quali si applica l’articolo 3 del Protocollo addizionale alla
___________________________________
28CDL (2000) 2, p. 9.
29Vedere supra ch. I.3.2.2.1.
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Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come i Parlamenti degli Stati federati30. L’autonomia
locale, elemento essenziale della democrazia, non si può più concepire senza organi eletti a livello
locale31. Le assemblee locali sono qui intese come se includessero in principio tutti gli organi subnazionali
deliberanti32. Invece, l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, benché partecipi,
dipende dalla scelta costituzionale di ogni Stato.
6. La periodicità delle elezioni
57. Sia il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici33 che il Protocollo addizionale
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo34 prevedono il carattere periodico delle elezioni.
Le elezioni legislative hanno luogo in generale ad intervalli di quattro o cinque anni; un mandato
più lungo può essere previsto per le elezioni presidenziali, ma non deve essere superato il
settennato.
II. Le condizioni di attuazione dei principi
58. La garanzia dei principi del patrimonio elettorale europeo è possibile soltanto se sono
rispettate alcune condizioni di fondo:
• La prima condizione, che è di carattere generale, è il rispetto e la salvaguardia dei diritti
fondamentali dell’uomo, ed in particolare delle libertà d’espressione, di riunione e di associazione,
senza la quale non è concepibile una vera ed autentica democrazia;
• In secondo luogo, il diritto elettorale deve beneficiare di una certa stabilità, al fine di non
apparire come oggetto di manipolazioni partitiche;
• Infine e soprattutto, devono essere rispettate un certo numero di garanzie procedurali, relative in
particolare all’organizzazione dello scrutinio.
59. Inoltre, l’elezione non si svolge nell’astratto, ma nell’ambito di un sistema elettorale e di un
sistema di partiti. Questa seconda parte si concluderà con alcune riflessioni a questo proposito, ed in
particolare sulle relazioni tra sistema elettorale e sistema di partiti.
1. Il rispetto dei diritti fondamentali
60. L’esistenza di elezioni democratiche e dunque l’esistenza anche della democrazia non è
possibile senza il rispetto dei diritti dell’uomo, ed in particolare della libertà d’espressione e di
stampa, come pure della libertà di riunione e d’associazione a fini politici, anche mediante la
creazione di partiti politici. Il rispetto di queste libertà è indispensabile in particolare durante le
campagne elettorali. Le restrizioni a questi diritti fondamentali devono essere conformi alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, più generalmente, alle condizioni di base legale,
dell’interesse pubblico e di proporzionalità.
______________________________________________
30Cf. Corte eur. DU, n° 9267/81, decreto Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgio del 2 marzo 1987, serie A
n° 113, p. 23 ; Comm. eur. DU, N° 27311/95, 11.9.97, Timke c. Germania, D.R. 82, p. 15 ; N° 7008/75,
12.7.76, X. c. Austria, D.R. 6, p. 120.
31Art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale(STE 122).
32Art. 13 della Carta europea dell’autonomia locale.
33Art. 25 b.
34Art. 3.
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61. Or dunque, le legislazioni nazionali contengono spesso norme che limitano la libertà
d’espressione e che, interpretate in modo restrittivo, potrebbero essere ammissibili, ma che rischiano
di comportare degli abusi in quelli stati sprovvisti di una tradizione liberale e democratica. Queste
norme mirano presumibilmente a prevenire degli “abusi” della libertà d’espressione e, ad esempio, a
proteggere l’onore dei candidati e delle autorità, o l’ordine costituzionale. In realtà, possono
condurre alla censura di un discorso critico e costruttivo nei confronti delle autorità o essere
indirizzate alla modifica della Costituzione, mentre anche questo costituisce l’essenza del dibattito
democratico. Così, una legge elettorale non è conforme agli standard europei, nella misura in cui
proibisce che i documenti di campagna contengano termini di insulto o diffamatori nei confronti di
autorità ufficiali e di altri candidati, in quanto permette l’avanzamento della diffusione di
informazioni false diffamando un candidato e rendendo i candidati responsabili di alcune violazioni
della legge commesse dai loro colleghi di partito. L’obbligo di sottoporre il materiale destinato alla
campagna elettorale alle commissioni elettorali, indicando l’organizzazione che ne ha richiesto la
produzione e quella che l’ha prodotta, il numero di copie e la data di pubblicazione, è una forma di
censura che non può essere ammessa, soprattutto se le commissioni elettorali dovessero prendere
delle misure contro pubblicazioni contrarie alla legge o distorte. Ciò è tanto più vero se le norme
che proibiscono l’abuso dei mass media durante la campagna elettorale sono abbastanza vaghe ed
indefinite.
62. Un altro diritto fondamentale molto importante in una democrazia è la libertà di
circolazione all’interno di un paese, cosi come il diritto dei cittadini di rientrare nel loro paese
d’origine in qualsiasi momento.
2. Livelli Normativi e stabilità del diritto elettorale
63. La stabilità del diritto è un elemento importante per la credibilità di un processo elettorale,
ed è essa stessa essenziale al consolidamento della democrazia35. Infatti, se le norme cambiano
spesso, l’elettore può essere disorientato e non capirle, specialmente se presentano un carattere
complesso; A tal punto che potrebbe, a torto o a ragione, pensare, che il diritto elettorale sia uno
strumento che coloro che esercitano il potere manovrano a proprio favore, e che il voto dell’elettore
non è di conseguenza l’elemento che decide il risultato dello scrutinio.
64. La necessità di garantire la stabilità, in effetti, non riguarda, tanto i principi fondamentali, la
cui messa in causa formale è difficilmente immaginabile, quanto, alcune norme più precise del
diritto elettorale, in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle
commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni. Questi tre elementi appaiono di sovente
– a torto o a ragione – come determinanti per il risultato dello scrutinio, ed è opportuno evitare, non
solamente le manipolazioni in favore del partito al potere, ma anche le stesse apparenze di
manipolazioni.
65. Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest’ultimo
può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello
scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal
caso come legata ad interessi congiunturali di partito.
__________________________________
35Sull’importanza della credibilità del processo elettorale, vedere per esempio CDL (99) 67, p. 11 ; sulla necessità della
stabilità del diritto, CDL (99) 41, p. 1.
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66. Uno dei mezzi per evitare queste manipolazioni è di definire all’interno della costituzione o
in un testo superiore alla legge ordinaria gli elementi più sensibili (sistema elettorale propriamente
detto, composizione delle commissioni elettorali, circoscrizioni o norme sulla suddivisione dei
collegi). Un’altra soluzione, meno rigida, consiste nel prevedere all’interno della Costituzione che,
nel caso di un cambiamento della legge elettorale, il vecchio sistema resti applicabile alla prossima
elezione – nel caso in cui quest’ultima avvenga nell’anno immediatamente successivo -, e che il
nuovo cambiamento intervenga soltanto per gli scrutini futuri.
67. Per il resto, il diritto elettorale dovrebbe essere in linea di massima di rango legislativo. Le
norme d’esecuzione, in particolare, le regole tecniche e di dettaglio, possono tuttavia essere di
natura regolamentare.
3. Le garanzie procedurali
3.1. L’organizzazione dello scrutino attraverso un organo imparziale
68. Singolarmente, la trasparenza, l’imparzialità, e l’indipendenza al riparo da ogni
manipolazione politica assicurerebbero la buona amministrazione del processo elettorale, dal
periodo precedente le elezioni fino alla fine del trattamento dei risultati.
69. Negli Stati dove esiste una lunga tradizione d’indipendenza dell’amministrazione rispetto al
potere politico, la pubblica amministrazione applica il diritto elettorale indipendentemente dalle
pressioni del potere politico. Di conseguenza, è d’uso corrente, ed è ammissibile, che le operazioni
elettorali siano organizzate dall’amministrazione, e soprattutto che siano controllate dal ministero
dell’Interno.
70. Invece, laddove l’esperienza nell’organizzazione delle elezioni pluraliste è recente, il rischio
maggiore è che il potere in carica, influenzi l’amministrazione affinché agisca nel senso che più gli
conviene. D’altra parte, questo vale, non solo per il potere centrale, ma anche per i poteri locali, ivi
compreso quando sono amministrati dall’opposizione nazionale.
71. Di conseguenza, la creazione di commissioni elettorali indipendenti ed imparziali, partendo
dal livello nazionale fino al livello di seggio, è indispensabile per garantire delle elezioni regolari o
almeno affinché non pesino sul processo elettorale, pesanti sospetti di irregolarità.
72. Nelle relazioni dell’Ufficio dell’assemblea sul monitoraggio delle elezioni, simili
insufficienze riguardanti le commissioni elettorali sono state rilevate in un certo numero di Stati
membri: mancanza di trasparenza nelle attività della commissione elettorale centrale, variazioni
nell’interpretazione della procedura di conteggio; amministrazione elettorale politicamente
polarizzata; controversie sulla designazione dei membri della commissione elettorale centrale;
nomina dei membri di quest’ultima mediante un’istituzione di Stato; posizione dominante del partito
al potere nell’amministrazione delle elezioni.
73. Una commissione elettorale centrale deve essere stabile in quanto struttura amministrativa
incaricata di mantenere il collegamento con gli enti locali e le altre commissioni inferiori, ad
esempio per quanto riguarda la gestione e l’aggiornamento degli elenchi elettorali.
74. La composizione di una commissione elettorale centrale può dare luogo a discussioni e
diventare la posta in gioco politica essenziale nell’elaborazione di una legge elettorale. Il rispetto
delle linee guida seguenti dovrebbe permettere di garantire per quanto possibile l’imparzialità e la
competenza della commissione.
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75. Di norma, la commissione dovrebbe comprendere :
- un magistrato : qualora un organo giudiziario sia incaricato di dirigere le elezioni, la sua
indipendenza e terzietà deve essere garantita dalla trasparenza della procedura; i magistrati designati
non devono dipendere dai candidati che si presentano;
- dei delegati dei partiti già rappresentati al Parlamento o che hanno ottenuto almeno una certa
percentuale di voti. I partiti politici devono essere rappresentati in modo eguale nella commissione
elettorale centrale; l’eguaglianza può essere intesa in modo rigoroso o proporzionale, cioè tenere o
meno in considerazione l’importanza elettorale relativa dei partiti. Inoltre, i delegati dei partiti36
devono avere delle competenze in materia elettorale e li deve essere vietato di fare campagna
elettorale;
76. Inoltre, la commissione elettorale centrale può comprendere:
- dei rappresentati delle minoranze nazionali: la presenza di questi è auspicabile quando la
minoranza nazionale ha una certa importanza sul territorio interessato;
- un rappresentante del Ministero dell’Interno. Tuttavia, la presenza di un rappresentante del
ministero dell’Interno nel seno della commissione non è sempre auspicabile per delle ragioni proprie
della storia del paese. Nel corso delle sue missioni di osservazione delle elezioni, l’Assemblea si è
dichiarata a più riprese, preoccupata, dal trasferimento delle responsabilità precedentemente
attribuite a commissioni elettorali multipartitiche e di diritto, ad un’istituzione che dipendeva dal
potere esecutivo. Ciò nonostante, la cooperazione tra la commissione elettorale centrale e il
ministero dell’Interno è possibile, soltanto per ragioni pratiche, come il trasporto e l’archiviazione
delle schede elettorali ed altri materiali. Per il resto, l’esecutivo non deve potere influire sulla
composizione delle commissioni elettorali37.
77. In linea di massima, la revoca dei membri delle commissioni elettorali da parte degli organi
che li hanno nominati deve essere evitata, poiché mette in causa la loro indipendenza.
Contrariamente alla revoca discrezionale, una revoca di carattere disciplinare o per incompetenza è
ammissibile, ma i motivi della revoca devono essere formulati espressamente e in maniera
stringente nella legge (il riferimento vago a formule del tipo “azioni che screditano la commissione”
non è ad esempio ammissibile).
78. Nelle democrazie storiche e consolidate nelle quali non esistono delle commissioni
elettorali, ma nelle quali un organo imparziale è competente in materia elettorale, i partiti politici
devono poter osservare il lavoro di quest’organo.
79. La composizione della commissione elettorale centrale ha, certamente, un’ importanza, ma
non maggiore rispetto al suo funzionamento. Il regolamento interno deve essere preciso poiché i
presidenti hanno generalmente la tendenza a lasciare parlare i membri e questi ultimi non se ne
privano. Il regolamento interno dovrebbe prevedere un ordine del giorno e un periodo limitato di
tempo di parola per ciascun aderente, per esempio un quarto d’ora ; altrimenti delle discussioni
interminabili possono mascherare i punti essenziali.
__________________________________
36Vedere supra ch. I.2.3.
37Cf. CDL-AD (2002) 7, par. 5, 7 ss, 54.
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80. Sono previste diverse modalità di adozione delle decisioni. È auspicabile che le decisioni si
prendano a maggioranza qualificata (ad esempio, dei 2/3) in modo da incoraggiare il dibattito tra
una maggioranza ed almeno l’uno o l’altro partito della minoranza. Il ricorso al consenso è
preferibile.
81. Le riunioni della commissione elettorale centrale devono essere aperte a tutti, ivi compresi i
media (è anche per questo motivo che il tempo di parola deve essere limitato). Le sale informatiche,
i collegamenti telefonici, i fax, gli scanner devono poter essere analizzati e identificabili.
82. Le altre commissioni, regionali o di circoscrizione, devono avere una composizione analoga
a quella della commissione elettorale centrale. Nel caso di uno scrutinio maggioritario uninominale,
le commissioni di circoscrizione hanno un ruolo molto importante poiché esse determinano il
vincitore in occasione delle elezioni legislative. Le commissioni regionali ricoprono un ruolo non
meno importante nella trasmissione dei risultati alla commissione elettorale centrale.
83. L’esistenza delle elezioni necessita di un personale adeguato, dotato di competenze speciali.
I membri della commissione elettorale centrale dovrebbero essere dei giuristi, dei politologi, dei
matematici o delle altre persone che conoscono bene le questioni elettorali.
84. I membri delle commissioni elettorali, a tutti i livelli dell’amministrazione elettorale, devono
ricevere una formazione uniforme. Questa formazione deve essere aperta a tutti i membri delle
commissioni designate dai partiti politici. In più casi, si è potuta osservare la carenza di personale
formato e qualificato.
85. La legge elettorale deve prevedere un articolo che disciplini la competenza delle autorità (a
tutti i livelli) nel soddisfare alle domande ed alle necessità della commissione elettorale. Possono
essere date istruzioni ai differenti ministeri, ad altri organi dell’amministrazione pubblica, ai sindaci
ed al personale comunale purché aiutino l’amministrazione elettorale caricandosi delle operazioni
amministrative e logistiche di preparazione e di amministrazione delle elezioni. Essi possono
assumersi l’incarico della preparazione e della distribuzione dei registri elettorali, delle schede
elettorali, delle urne, dei sigilli ufficiali e di tutto l’altro materiale necessario, e adottare le
disposizioni richieste in materia di deposito, di distribuzione e di sicurezza.
3.2. L’osservazione delle elezioni
86. L’osservazione delle elezioni riveste un ruolo importante e permette di constatare se il
processo elettorale si è svolto o meno nel rispetto delle regole e degli standard internazionali in
materia.
87. Si possono distinguere tre tipi di osservatori: gli osservatori nazionali schierati
politicamente, gli osservatori nazionali imparziali, gli osservatori internazionali (imparziali). Nella
realtà, la distinzione tra le due prime categorie non è sempre scontata. Per questo, è preferibile che
l’osservazione sia aperta quanto più possibile, sia sul piano nazionale e sul piano internazionale.
_______________________________________
38Vedere per esempio CDL (98) 10, p. 5.
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88. L’osservazione non si limita ai soli giorni immediatamente a ridosso delle elezioni, ma
riguarda un periodo di tempo molto più ampio in quanto, mira a determinare se si sono prodotte
delle irregolarità anche prima dell’elezione (per esempio attraverso una gestione scorretta delle liste
elettorali, degli ostacoli alla registrazione dei candidati, delle restrizioni alla libertà d’espressione,
delle violazioni delle norme relative all’accesso ai media o al finanziamento pubblico delle
campagne elettorali), durante l’elezione ( attraverso delle pressioni esercitate sugli elettori, il voto
multiplo, la violazione della segretezza del voto, ecc.)o dopo quest’ ultima (in particolare in
occasione dello spoglio e della proclamazione dei risultati). L’osservazione e il monitoraggio attento
esteso a tutte le fasi del procedimento elettorale deve soprattutto riguardare il rispetto da parte delle
autorità del dovere di neutralità.
89. L’osservazione internazionale è necessaria laddove non è statuita una tradizione di controllo
imparziale.
90. Generalmente, la possibilità di interrogare tutte le persone presenti, di consegnare le loro
osservazioni e di fare rapporto alla loro organizzazione, deve essere data sia agli osservatori
nazionali che a quelli internazionali; Essi devono tuttavia astenersi da qualsiasi commento.
91. La legge deve indicare molto chiaramente i luoghi nei quali gli osservatori non sono
autorizzati ad andare, affinché la loro azione non sia ostacolata eccessivamente. Così, una legge che
autorizza gli osservatori ad andare unicamente nei luoghi dove si svolge l’elezione(o il voto)
potrebbe essere interpretata da alcuni seggi elettorali in modo indebitamente restrittivo39.
3.3. L’esistenza di un sistema di ricorso efficace
92. Affinché le norme del diritto elettorale non restino lettera morta, la loro inosservanza deve
potere essere contestata dinanzi ad un organo di ricorso. Ciò vale in particolare per il risultato
dell’elezione, la cui contestazione permette di invocare le irregolarità nella procedura di voto; Ciò
vale anche per degli atti adottati prima dell’elezione, in particolare per ciò che riguarda il diritto di
voto, le liste elettorali e l’eleggibilità, la validità delle candidature, il rispetto delle regole della
campagna elettorale e l’accesso ai media o il finanziamento dei partiti.
93. Sono ipotizzabili due soluzioni :
- I ricorsi sono esaminati dai tribunali - ordinari, speciali o costituzionali.
- Le competenze di istanza sono delle commissioni elettorali. Questo sistema presenta reali
vantaggi per il fatto che queste commissioni sono molto specializzate e, dunque, più informate sulle
questioni elettorali dei tribunali. È tuttavia auspicabile, a titolo di precauzione, organizzare una
forma di controllo giurisdizionale. Di conseguenza, il primo grado di ricorso sarà alla commissione
elettorale superiore, e il secondo al tribunale competente.
94. Il ricorso davanti al Parlamento, come giudice della sua propria elezione, è a volte previsto,
ma rischia di comportare decisioni politiche. Esso è ammissibile in prima istanza laddove è invalso
da lunga data, ma in tal caso, deve essere possibile un ricorso giudiziario.
__________________________________
39Sull’osservazione delle elezioni, vedere il Manuale d’uso degli osservatori delle elezioni, Consiglio d’Europa 1996.
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95. La procedura di ricorso dovrebbe essere il più breve possibile, in tutti i casi riguardanti le
decisioni da prendere prima dell’elezione. Su questo punto, occorre evitare due ostacoli: da un lato,
che la procedura di ricorso ritardi il processo elettorale; dall’altro, che, in mancanza di effetto
sospensivo, le decisioni sui ricorsi che potevano essere adottate precedentemente non siano prese
dopo le elezioni. Inoltre, le decisioni relative ai risultati dell’elezione non devono ritardare,
soprattutto se il clima politico è teso. Questo implica sia dei termini di ricorso molto brevi sia che
l’istanza di ricorso sia obbligata a deliberare non appena possibile. I termini devono tuttavia essere
abbastanza lunghi da permettere un ricorso, da garantire l’esercizio dei diritti alla difesa ed una
decisione ragionata. Un termine da tre a cinque giorni in prima istanza(sia per ricorrere che per
deliberare) sembrerebbe ragionevole per delle decisioni da prendere prima delle elezioni. É tuttavia
ammissibile che le istanze superiori (Corti supreme, Corti costituzionali) si vedano accordare un po’
più di tempo per deliberare.
96. D’altra parte, la procedura deve essere molto semplice. La messa a disposizione degli
elettori che desiderano effettuare un ricorso, di moduli e formulari speciali contribuisce alla
semplificazione della procedura40. Occorre scostarsi da ogni formalismo, al fine di evitare decisioni
d’inammissibilità, in particolare negli affari politicamente delicati.
97. Inoltre, occorre assolutamente che le disposizioni in materia di ricorso, ed in particolare di
competenza e di responsabilità delle diverse istanze, siano chiaramente regolate dalla legge, per
evitare ogni conflitto di competenze positivo o negativo. Né i ricorrenti, né le autorità devono poter
scegliere l’istanza di ricorso. Il rischio di rigetto di giustizia infatti è maggiore quando è possibile
ricorrere alternativamente presso i tribunali e le commissioni elettorali o in assenza di delimitazione
chiara delle sfere di competenze tra molti tribunali - ad esempio i tribunali ordinari e la Corte
costituzionale.
Esempio :
Commissione elettorale centrale → Corte Suprema

Commissione regionale → Corte d’Appello

Commissione elettorale di circoscrizione

Seggio elettorale (il giorno delle elezioni)
98. Le controversie legate alle liste elettorali, che dipendono per esempio dalla competenza
dell’amministrazione locale che agisce sotto il controllo delle commissioni elettorali o in
collaborazione con esse, possono essere esaminate dai tribunali di prima istanza.
99. La titolarità a ricorrere deve essere largamente riconosciuta. Il ricorso deve essere aperto a
qualsiasi elettore della circoscrizione ed a qualsiasi candidato che si presenta in quest’ultima. Può
tuttavia essere imposto un quorum ragionevole per i ricorsi degli elettori sui risultati delle elezioni.
100. La procedura deve avere un carattere giudiziario, in questo caso il diritto dei ricorrenti al
contraddittorio deve essere salvaguardato.
____________________________
40CDL (98) 45, p. 11.
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101. I poteri dell’istanza di ricorso sono ugualmente importanti. Deve essere possibile annullare
lo scrutinio se un’irregolarità ha potuto influenzare il risultato, ossia modificare la ripartizione dei
seggi. Questo principio generale deve essere affinato, nel senso che il contenzioso dell’annullamento
non deve inevitabilmente riguardare tutto il territorio, o tutta la circoscrizione; al contrario,
l’annullamento deve essere possibile attraverso il seggio elettorale. Questo permette a sua volta di
evitare delle situazioni estreme: l’annullamento della totalità di uno scrutinio nel caso in cui le
irregolarità sono limitate geograficamente; il rifiuto di annullare lo scrutinio se l’estensione
territoriale delle irregolarità è insufficiente. L’annullamento dello scrutinio deve comportare la
ripetizione dell’elezione sul territorio in cui l’elezione è stata annullata.
102. Qualora le commissioni elettorali superiori sono istanze di ricorso, devono rettificare o poter
annullare d’ufficio le decisioni delle commissioni elettorali superiori.
103. Ancora alcuni punti meritano di essere sviluppati
3.4. L’organizzazione e l’attività dei seggi elettorali
104. Dall’organizzazione e dall’attività dei seggi elettorali dipende la qualità del sistema di voto e
di spoglio così come il rispetto delle procedure elettorali. I rapporti dell’ufficio dell’assemblea
sull’osservazione delle elezioni in differenti paesi rivelano un certo numero di irregolarità di ordine
logistico. Delle differenze importanti sono state altresì messe in evidenza tra i seggi elettorali delle
differenti regioni di uno stesso Stato.
105. Le missioni di osservazione dell’assemblea hanno in più casi, ugualmente rilevato delle
irregolarità tecniche quali delle urne mal timbrate o che portano delle indicazioni errate, la
complessità di certe schede elettorali, delle urne non sigillate, l’inadeguatezza dei seggi elettorali o
delle urne, la pessima utilizzazione delle urne, l’insufficiente identificazione dei votanti, o l’assenza
degli osservatori locali.
106. Tutte queste irregolarità e insufficienze, alle quali occorre aggiungere la propaganda politica
all’interno dei seggi elettorali e la pressione da parte della polizia, possono gravemente intaccare la
validità del processo elettorale, o comprometterne l’integrità.
3.5. Il finanziamento
107. La disciplina in materia di finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali è un
elemento altrettanto importante per la regolarità di un processo elettorale.
108. In primo luogo, deve essere garantita la trasparenza finanziaria. Essa è necessaria qualunque
sia lo sviluppo politico ed economico di uno Stato.
109. La trasparenza si colloca su due livelli. Il primo riguarda le spese per le campagne elettorali,
che devono essere rappresentate da una contabilità accuratamente amministrata e rendicontata. Uno
scavalcamento sostanziale delle norme, o una divergenza rispetto ai massimali di spese che figurano
nella legge, può dare luogo all’annullamento di un’elezione. Il secondo livello consiste nel
sorvegliare la situazione finanziaria dell’eletto prima e dopo il suo mandato. Una commissione per
la trasparenza finanziaria prende atto delle dichiarazioni degli eletti. Queste sono confidenziali, ma
la cartella può, se necessario, essere trasmessa alla Corte.
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110. Negli stati unitari, le spese sostenute dagli enti locali e legate allo svolgimento di un’elezione
nazionale, alla retribuzione dei membri delle commissioni elettorali, alla stampa delle schede, ecc.,
devono generalmente essere assunte dallo Stato centrale.
111. Ricordiamo che, nel settore del finanziamento pubblico dei partiti o delle campagne, occorre
rispettare il principio dell’eguaglianza delle opportunità(eguaglianza “rigorosa” o
“proporzionale”)41. In tutti i casi, il finanziamento pubblico deve riguardare tutti i partiti
rappresentati in Parlamento. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento delle diverse forze
politiche, il finanziamento pubblico potrebbe essere anche esteso a quelle formazioni politiche che
rappresentano una parte significativa dell’ elettorato e che presentano i candidati alle elezioni. Il
finanziamento dei partiti attraverso i fondi pubblici deve essere subordinato ad un controllo della
contabilità dei partiti politici da parte degli organismi pubblici specifici(ad esempio, le Corti dei
Conti). Gli stati dovrebbero favorire una politica di trasparenza finanziaria dei partiti politici che
beneficiano di un finanziamento pubblico42.
3.6. La sicurezza
112. Ogni legge elettorale deve prevedere l’intervento delle forze di sicurezza nel caso
d’incidente. Se necessario, il presidente del seggio elettorale(o il suo rappresentante) è autorizzato a
chiamare la polizia. È importante che questo diritto non si estenda all’assemblea dei membri della
commissione del seggio elettorale, poiché questo tipo di situazione necessita di una decisione
immediata, senza alcuna discussione.
113. In certi Stati, la presenza dei poliziotti nei seggi elettorali è una tradizione che, secondo i
rapporti d’osservazione, non comporta necessariamente dei problemi né delle pressioni sugli
elettori. Notiamo altresì che la presenza della polizia nei seggi elettorali è prevista dalle leggi
elettorali di certi Stati occidentali, anche se il tempo ne ha modificato la pratica.
Conclusione
114. Il rispetto dei cinque principi del patrimonio elettorale europeo (il suffragio universale,
uguale, libero, segreto e diretto) è essenziale per la democrazia. In quest’ambito, la democrazia può
esprimersi sotto forme diverse, ma in certi limiti. Questi limiti dipendono innanzitutto dall’
interpretazione che viene data ai principi; il presente testo indica le regole minime che devono
essere seguite affinché siano rispettati. In secondo luogo, non è sufficiente che il diritto elettorale
in senso stretto contenga delle regole conformi al patrimonio elettorale europeo, ma queste devono
essere inserite e adattate ai rispettivi contesti: deve essere assicurata la credibilità, l’attendibilità e,
la trasparenza del processo elettorale. Prima di tutto, devono essere pienamente rispettati e
salvaguardati i diritti umani fondamentali. In seguito, la stabilità delle regole deve allontanare i
sospetti di manipolazione. Infine, il quadro procedurale deve permettere che le regole enunciate
siano effettivamente applicate.