Fabrizio G. Poggiani, ItaliaOggi 03/11/2012, 3 novembre 2012
PAGAMENTI, CONTA LA DATA DI FATTURA
[Il countdown scatta l’ultimo giorno del mese di ricevimento] –
Nelle cessioni dei prodotti agricoli, il pagamento del corrispettivo deve essere eseguito entro il termine legale prescritto (30 o 60 giorni), ma tenendo conto, ai fini della decorrenza, anche dell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Questo si evince chiaramente dal comma 3, dell’art. 62, dl n. 1/2012, convertito con modificazioni nella legge 27/2012, ancorché detto termine sia in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 155 del codice di procedura civile e abbia modificato la disciplina introdotta con il comma 3, dell’art. 4, del dlgs n. 231/2002 che.
È opportuno evidenziare che il mancato pagamento della fornitura di prodotti agricoli e agroalimentari fa scattare, in capo al cedente, il diritto «inderogabile» a percepire gli interessi calcolati al saggio di interesse legale maggiorato di due punti e, in capo al cessionario, l’obbligo di pagare gli interessi e l’applicazione di una sanzione di natura pecuniaria da 500 a 500 mila euro, fatta salva l’emersione di reati di natura anche penale.
Di conseguenza è di vitale importanza definire il momento in cui il cessionario risulta inadempiente, al fine di eseguire il calcolo corretto degli interessi, da una parte, e al fine di rispettare il termine, dall’altra parte.
Il primo problema è quello concernente il pagamento delle forniture mediante utilizzo dei canali bancari, attraverso il cosiddetto «bonifico», per i quali non risulta mai ben definita la data «fiscale» del pagamento.
Sul punto è opportuno fare riferimento alle precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria in tema di pagamento e fatturazione di onorari professionali (risoluzione 38/E/2010) con la quale la stessa ebbe a chiarire che l’effettiva disponibilità delle somme, in presenza di pagamento attraverso il canale bancario deve «essere individuato in quello in cui questo riceve l’accredito sul proprio conto corrente» tenendo conto «della c.d. data disponibile, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata» e non considerando «né la data della valuta (?) né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito?».
Per il comma 3, dell’art. 62, il pagamento deve essere eseguito entro il termine di 30 o 60 giorni tenendo conto, ai fini della decorrenza, dell’«ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura», con la conseguenza che, per esempio, se la fattura è stata ricevuta il 25 ottobre, il pagamento deve essere eseguito, a cura del cessionario, nei sessanta giorni (se prodotto non deteriorabile), a partire dal 31 ottobre, ovvero entro il 29 dicembre.
Sono solo gli interessi che dovranno essere calcolati a partire dal giorno successivo (dal 30 dicembre), in ossequio a quanto stabilito anche in via generale dall’articolo 155 (computo dei termini) del codice di procedura civile.
La locuzione «in entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento fattura» non si riscontrava neppure nelle disposizioni contenute nel comma 3, dell’art. 4, dlgs n. 231/2002 con il quale il legislatore aveva introdotto la maturazione «automatica» degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di «costituzione in mora» del debitore.
Peraltro, il decreto legislativo appena richiamato, al successivo comma 3, disponeva che «nella propria libertà contrattuale» le parti potevano stabilire un termine superiore rispetto a quello legale, a condizione che i diversi accordi fossero stabiliti in forma scritta e nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle varie categorie.
Inoltre, è opportuno ricordare che il saggio legale non è «derogabile» ma, per il Consiglio di stato (numero affare 07160/2012, punto 32), il tasso di riferimento è quello assunto con riferimento alla disciplina concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sebbene maggiorato di due punti; il definitivo decreto di attuazione, al comma 1, dell’art. 6 ha recepito tali indicazioni.
In caso di pagamento ritardato, per il cessionario inadempiente scatta la maturazione degli interessi di mora e, soprattutto, l’applicazione della sanzione pecuniaria, fatto salvo che tale inadempimento costituisca reato.