Antonio Ciccia, ItaliaOggi 02/11/2012, 2 novembre 2012
PAGAMENTI DELLA P.A. IN 30 GIORNI
[Termine estensibile a 60 giorni. E valido anche tra imprese] –
Conto salato per la pubblica amministrazione in ritardo con i pagamenti: gli interessi sono pari al tasso Bce aumentato di 8 punti. E di regola l’amministrazione deve pagare in trenta giorni, derogabili, ma solo fino a sessanta giorni. Lo schema di decreto legislativo sui ritardi di pagamento, approvato il 31 ottobre dal Consiglio dei ministri, recepisce la direttiva n. 2011/7/Ue, del 16 febbraio 2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, e riscrive il decreto legislativo n. 231/2002, creando un doppio binario: da un lato le transazioni tra imprese e dall’altro quelle in cui il debitore è un ente pubblico o equiparato. Vediamo le principali novità.
TASSO. Il tasso degli interessi legali moratori viene alzato di un punto. Passa da sette a otto punti percentuali lo spread da aggiungere al tasso fissato da Bce.
ESCLUSIONI. La normativa si applica anche alle richieste di interessi inferiori ai 5 euro. Non si applicherà, invece, ai debiti oggetto di procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Viene definita riprendendo la nozione di amministrazione aggiudicatrice del codice degli appalti (dlgs 163/2006): vi rientrano, quindi, anche soggetti di diritto privato tenuti al rispetto della disciplina sui contratti pubblici.
TERMINI DI PAGAMENTO TRA PRIVATI. Il termine di pagamento, se non diversamente stabilito nel contratto, è di trenta giorni. Le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine di pagamento che non deve, di regola, superare i sessanta giorni; può essere, però, superiore, se concordato in forma espressa e non gravemente iniquo per il creditore.
TERMINI DI PAGAMENTO A CARICO DELLA P.A. Per i contratti in cui il debitore è una pubblica amministrazione, il termine di pagamento, di regola, è non superiore a trenta giorni. Si può fissare un termine legale di pagamento fino a un massimo di sessanta giorni in due casi: per le imprese pubbliche (che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul mercato) e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Le parti possono concordare, in forma espressa, un termine superiore a trenta giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell’accordo, ma comunque non superiore a sessanta giorni.
VERIFICA MERCI. La durata massima delle procedure di accettazione o di verifica delle merci e dei servizi non può superare, di norma, trenta giorni.
RATE. Interessi e risarcimento devono essere calcolati esclusivamente sulle singole rate scadute.
INTERESSI DI MORA TRA PRIVATI. Per i contratti tra imprese devono essere corrisposti «interessi moratori», che sono interessi legali di mora (tasso Bce più 8%) o interessi a un tasso concordato tra le imprese.
INTERESSI DI MORA A CARICO DELLA P.A. Per i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, è previsto l’obbligo di corrispondere interessi legali di mora, e cioè interessi ad un tasso che non può essere inferiore al tasso legale (tasso Bce maggiorato dell’8%).
RECUPERO SPESE. Sono dovuti 40 euro fissi, come rimborso dei costi amministrativi ed interni di recupero del credito: la somma si cumula agli interessi di mora, è dovuta senza che sia necessaria la costituzione in mora e indipendentemente dalla dimostrazione dei costi. In ogni caso è salva la prova di maggiori costi sostenuti.
CLAUSOLE NULLE. La nuova direttiva codifica la grave iniquità da cui deriva la nullità delle clausole contrattuali. Nel recepire la direttiva, lo schema di decreto prevede che sono nulle, se gravemente inique, le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero. La legge considera automaticamente gravemente inique, senza ammettere prova contraria, le clausole che escludono il diritto al pagamento degli interessi di mora e quelle relative alla data di ricevimento della fattura. Sono presunte gravemente inique (e quindi possibile la prova contraria) le clausole che escludono il risarcimento dei costi di recupero. In caso di nullità, si verifica la sostituzione automatica delle clausole invalide con la disciplina legislativa. Sono nulle anche le clausole relative alla data di ricevimento della fattura, al fine di escludere che attraverso simili accordi si eluda la perentorietà del termine di pagamento.
SUBFORNITURA. Viene innalzato il tasso degli interessi legali di mora: la maggiorazione del tasso di riferimento (tasso applicato dalla Bce nelle sue più recenti operazioni di rifinanziamento) passa da sette ad otto punti percentuali.
DECORRENZA. La nuova disciplina (si veda altro articolo in pagina) si applicherà alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013, in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa Ue di riferimento (16 marzo 2013). Quindi la nuova disciplina non si applica retroattivamente ai contratti già conclusi, ma soltanto a quelli stipulati a partire dal 1° gennaio 2013. I destinatari delle nuove norme hanno, dunque, tempo per adeguare la modulistica contrattuale e le procedure interne di pagamento.