Benito Fuoco e Nicola Fuoco, ItaliaOggi 30/10/2012, 30 ottobre 2012
TIZIANO FERRO STECCA CON IL FISCO
[Non è residente all’estero e il rimpatrio di capitali è k.o.] –
Parafrasando una delle sue più celebri canzoni, il fisco non è una cosa semplice. Almeno se si parla di residenza all’estero e di scudo fiscale. In entrambi i casi l’Agenzia delle entrate, con due sentenze, ha messo ko Tiziano Ferro davanti la Commissione tributaria provinciale di Latina per un accertamento.
I giudici di primo grado, con la sentenza n. 371/03/2012 depositata venerdì scorso, hanno rigettato completamente il ricorso presentato dai difensori dell’artista. E con un’altra sentenza, n. 370/03/2012, hanno dichiarato illegittima la procedura di rimpatrio dei capitali avviata dopo però aver ricevuto dal fisco richiesta di informazioni con il questionario. La prima vicenda riguardava, il trasferimento della residenza del cantante nel Regno Unito (Manchester), a partire dall’anno 2006. La Direzione provinciale delle Entrate di Latina, in una verifica, contestava l’effettività del trasferimento di residenza all’estero, con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano. L’Agenzia delle entrate ha posto in essere una verifica per dimostrare la presenza costante del cantante nel territorio dello Stato e in particolare a Latina, centro di concentrazione maggiore dei suoi interessi familiari e sociali. I giudici della Ctp hanno condiviso le argomentazioni del fisco. La difesa dell’artista aveva tentato di fornire una dimostrazione anche documentale circa l’effettività della residenza di Tiziano Ferro a Manchester. Ma la Ctp ha però osservato che «il fatto di aver trascorso, con amici, un capodanno in Manchester, è assolutamente ininfluente ai fini della individuazione della residenza».
Scudo fiscale k.o. A nulla vale ricorrere alle procedure di regolarizzazione avendo ricevuto prima il questionario da parte del fisco. La pop star ha visto, anche in questo caso, rigettare il ricorso proposto contro l’atto con cui l’ufficio comunicava l’inidoneità delle dichiarazioni riservate a produrre gli effetti preclusivi(estintivi) previsti dalla disciplina, proprio per quel questionario ricevuto in epoca antecedente all’effettiva attività di accertamento. L’artista aveva opposto alle Entrate di Latina di essersi avvalso dello scudo fiscale, vale a dire di aver presentato, nel periodo d’imposta 2010, dichiarazioni riservate delle attività finanziarie, asseritamente regolarizzate ai sensi dell’articolo 13-bis del dl 78/2009 per l’importo complessivo di oltre 5.700.000,00 euro versando una imposta sostitutiva di 402.467,00 euro. L’elemento che ha indotto i giudici pontini a ritenere corretto il comportamento del fisco riguarda la notifica di un questionario fiscale, inviato al cantante, per l’anno 2006, al quale lo stesso Ferro aveva dato formale risposta per il tramite del proprio consulente. Il collegio ha esaminato le cause ostative di natura tributaria, osservando che le norme parlano di «inizio altre attività di accertamento tributario di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza”, considerando la risposta al questionario inizio di attività accertativa.