Stefano Manzelli ed Enrico Santi, ItaliaOggi 29/10/2012, 29 ottobre 2012
LE MULTE DIGITALI COSTANO MENO
[Notifiche tramite posta certificata senza oneri di spedizione] –
Dal 1° gennaio 2013 i verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati anche tramite la posta elettronica certificata, senza oneri di spedizione a carico del destinatario. È questo lo scenario che si prospetta con l’entrata in vigore del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 (suppl. ord. n. 134) del 19 ottobre 2012. Il decreto legge n. 179/2012, aggiungendo un nuovo art. 3-bis al codice dell’amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), prevede che, per facilitare la comunicazione fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ogni cittadino potrà indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. L’indirizzo sarà inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e sarà reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Fra le pubbliche amministrazioni, secondo l’ambito di applicazione definito dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, rientrano anche gli enti locali. Il decreto legge n. 179/2012 dispone inoltre che dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi dovranno comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.
Occorrerà attendere però l’emanazione di un decreto con il quale il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, dovrà definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale da parte del cittadino e le modalità di consultazione dell’Anpr da parte dei gestori o esercenti di pubblici. Ma il decreto legge n. 179/2012 interviene anche sul domicilio digitale delle persone giuridiche, estendendo alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già previsto per le imprese in forma societaria dall’art. 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008. Ed entro metà marzo, sulla base degli elenchi di indirizzi di pec costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, sarà istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Indice nazionale Ini-Pec, al quale le pubbliche amministrazioni potranno accedere. Le novità in materia di posta elettronica certificata previste dal decreto legge n. 179/2012 avranno effetti anche sulle procedure di notificazione delle multe stradali. Infatti, l’art. 201, comma 3, del codice della strada prevede che alla notificazione dei verbali di contestazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. E l’art. 149-bis del codice di procedura civile (introdotto dal decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito dalla legge n. 24 del 22 febbraio 2010) dispone che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata.
Dunque, dal punto di vista teorico, visto il richiamo alle norme del codice di procedura civile espresso dall’art. 201, c. 1, del codice della strada, già adesso sarebbe possibile notificare le multe stradali mediante pec. Dal punto di vista pratico, però, è sempre mancata una normativa di dettaglio che regolamenti l’utilizzo della posta elettronica certificata per notificare i verbali. Solo recentemente il legislatore ha mostrato interesse a definire la questione, inserendo nel testo del disegno di legge C 5361 (attualmente all’esame della Camera) la previsione di un decreto ministeriale ad hoc. Ora, con le nuove disposizioni del decreto legge n. 179/2012, in vigore dal 20 ottobre 2012, si fissa una precisa tempistica, a conclusione della quale saranno definite le modalità di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte di cittadini, professionisti e imprese individuali e societarie e di accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali. Oltre a ciò, si deve tenere presente che il decreto legge n. 179/2012 integra con effetto immediato l’art. 149-bis, comma 2, del codice di procedura civile, prevedendo che in caso di notificazione mediante posta elettronica certificata si dovrà trasmettere copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo risultante non soltanto (come finora disposto) dai pubblici elenchi, ma anche dagli elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Cioè, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, gli elenchi presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali e, non appena sarà istituito, l’Indice nazionale Ini-Pec.