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 2012  ottobre 23 Martedì calendario

IL SOGNO DELLA CLAUSOLA D’ORO

I pensionati di vecchia data ricordano con no­stalgia i tempi dell’assegno mensile riscosso con la «clausola oro». Una misura ordinaria per tutti i trattamenti pensionistici del settore pubblico fino agli anni ’90, e così denominata perché stabiliva l’aumento automatico della pen­sione seguendo gli adeguamenti contrattuali via via riconosciuti al lavoratore in servizio in posi­zione corrispondente e con pari anzianità. Alla pensione era così garantito il potere d’acquisto al costo corrente della vita. I bei tempi della clau­sola oro sono stati bruscamente interrotti dalla legge finanziaria del 1998 (legge 449/97, art. 59) che ne stabilì l’immediata soppressione per i so­liti motivi di finanza pubblica. Solo da alcuni an­ni la clausola è stata ripristinata, ma solo a tito­lo di risarcimento, sulle pensioni liquidate dal­­l’Inps, in base alla legge 206/04, a vittime e fa­miliari colpiti dal terrorismo o da stragi.
La clausola oro è riemersa tuttavia, con le sue caratteristiche originarie, presso l’Enpaia, la cassa di previdenza per gli addetti e gli impie­gati dell’agricoltura, in occasione della sen­tenza della Corte di Cassazione, sezione lavo­ro n.16070 del 21 settembre scorso, che ha con­dannato l’Enpaia a rimborsare la clausola oro sulle pensioni gestite da un Consorzio di bo­nifica ed applicata non in virtù della legge ma di un contratto di settore.
Nel corso degli anni, ricorda la Cassazione, è sta­to imposto a tutti i trattamenti di pensione un di­verso sistema di indicizzazione al costo della vi­ta. Il fatto che i dipendenti del Consorzio abbia­no accettato questa nuova rivalutazione, im­piantata con modalità analoghe anche sulle retribuzioni, non può essere considerato come adesione automatica al nuovo sistema. Nes­sun valore, inoltre, ad un successivo contratto di settore che aveva adeguato le pensioni in corso con una misura una tantum, intenden­do così di aver voluto superare l’adeguamen­to con la clausola oro. Va considerato, conclu­de la Corte, che anche i successivi contratti col­lettivi non hanno operato alcuna modifica peg­giorativa al regime precedente, essendo sem­pre valido, sia per i contratti generali sia per le norme legislative, il criterio che devono esse­re indicati in forma esplicita i provvedimenti che si intendono escludere.
Agrotecnici e periti agrari. I professionisti assi­curati all’Enpaia devono comunicare, entro il 31 ottobre, i dati reddituali dell’anno 2011. I periti agrari iscritti alla Cassa utilizzano esclusivamente la via telematica. Agli agrotecnici iscritti alla Ge­stione separata è consentita anche la modalità cartacea. Per entrambi i professionisti residenti oppure che hanno uffici in uno dei comuni col­piti dal terremoto dell’Emilia, la legge 122/2012 ha sospeso il versamento dei contributi previ­denziali ed i relativi adempimenti, compresa la comunicazione dei redditi. ’Al momento’ e sal­vo ulteriori proroghe, il termine per tale comu­nicazione è stato prorogato al 1° dicembre 2012.