Vittorio Spinelli, Avvenire 23/10/2012, 23 ottobre 2012
IL SOGNO DELLA CLAUSOLA D’ORO
I pensionati di vecchia data ricordano con nostalgia i tempi dell’assegno mensile riscosso con la «clausola oro». Una misura ordinaria per tutti i trattamenti pensionistici del settore pubblico fino agli anni ’90, e così denominata perché stabiliva l’aumento automatico della pensione seguendo gli adeguamenti contrattuali via via riconosciuti al lavoratore in servizio in posizione corrispondente e con pari anzianità. Alla pensione era così garantito il potere d’acquisto al costo corrente della vita. I bei tempi della clausola oro sono stati bruscamente interrotti dalla legge finanziaria del 1998 (legge 449/97, art. 59) che ne stabilì l’immediata soppressione per i soliti motivi di finanza pubblica. Solo da alcuni anni la clausola è stata ripristinata, ma solo a titolo di risarcimento, sulle pensioni liquidate dall’Inps, in base alla legge 206/04, a vittime e familiari colpiti dal terrorismo o da stragi.
La clausola oro è riemersa tuttavia, con le sue caratteristiche originarie, presso l’Enpaia, la cassa di previdenza per gli addetti e gli impiegati dell’agricoltura, in occasione della sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro n.16070 del 21 settembre scorso, che ha condannato l’Enpaia a rimborsare la clausola oro sulle pensioni gestite da un Consorzio di bonifica ed applicata non in virtù della legge ma di un contratto di settore.
Nel corso degli anni, ricorda la Cassazione, è stato imposto a tutti i trattamenti di pensione un diverso sistema di indicizzazione al costo della vita. Il fatto che i dipendenti del Consorzio abbiano accettato questa nuova rivalutazione, impiantata con modalità analoghe anche sulle retribuzioni, non può essere considerato come adesione automatica al nuovo sistema. Nessun valore, inoltre, ad un successivo contratto di settore che aveva adeguato le pensioni in corso con una misura una tantum, intendendo così di aver voluto superare l’adeguamento con la clausola oro. Va considerato, conclude la Corte, che anche i successivi contratti collettivi non hanno operato alcuna modifica peggiorativa al regime precedente, essendo sempre valido, sia per i contratti generali sia per le norme legislative, il criterio che devono essere indicati in forma esplicita i provvedimenti che si intendono escludere.
Agrotecnici e periti agrari. I professionisti assicurati all’Enpaia devono comunicare, entro il 31 ottobre, i dati reddituali dell’anno 2011. I periti agrari iscritti alla Cassa utilizzano esclusivamente la via telematica. Agli agrotecnici iscritti alla Gestione separata è consentita anche la modalità cartacea. Per entrambi i professionisti residenti oppure che hanno uffici in uno dei comuni colpiti dal terremoto dell’Emilia, la legge 122/2012 ha sospeso il versamento dei contributi previdenziali ed i relativi adempimenti, compresa la comunicazione dei redditi. ’Al momento’ e salvo ulteriori proroghe, il termine per tale comunicazione è stato prorogato al 1° dicembre 2012.