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 2012  luglio 03 Martedì calendario

LA MALATTIA SOSPENDE LE FERIE SE DURA PER PIÙ DI TRE GIORNI


Le ferie, oltre alla necessità ed irrinunciabilità della loro effettiva fruizione al fine di consentire al lavoratore di ritemprare le energie psicofisiche usurate dal lavoro e di soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali, consentono di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale dell’individuo. Se tali finalità sono interrotte dall’insorgere della malattia durante tale periodo, qualsiasi stato morboso dovrebbe sospendere le ferie. Da una discussione tra colleghi sono emerse due opinioni contrastanti: secondo alcuni l’interruzione del periodo feriale avviene con semplice adempimento della comunicazione al datore di lavoro a cui spetta di l’onere di dimostrare la compatibilità dello stato morboso con le attività ricreative tipiche delle ferie. La seconda, che il principio dell’effetto sospensivo delle ferie per intervenuta malattia non ha valore assoluto, ma tollera alcune eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate al fine di accertare l’incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreative proprie delle ferie. Come stanno effettivamente le cose?
Le ferie, recita il punto 13 dell’articolo 13 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola in vigore, sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di tre giorni. L’Amministrazione, recita ancora il punto 13, deve essere posta in grado attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.La disposizione contrattuale non sembra consentire interpretazione diversa da quella letterale.La fruizione delle ferie deve intendersi sospesa, senza eccezioni, per il periodo di ricovero ospedaliero e per tutta la durata della malattia se superiore a tre giorni. Il lavoratore non ha altro obbligo se non quello di darne tempestiva comunicazione unitamente alla certificazione medica o ospedaliera e ciò al fine di consentire all’Amministrazione di accertare mediante la visita fiscale, nel caso di certificazione medica, la sussistenza della malattia denunciata.
I dubbi sulla presa di servizio
In merito al quesito della scorsa settimana, «A scuola senza far nulla», Arturo Colombo risponde in modo ineccepibile circa la prassi di far andare quotidianamente i docenti a firmare, a settembre, anche quando non vi siano attività programmate. Su un punto non sono d’accordo (o non ho ben capito): «Non è regolare che la firma per presa o ripresa di servizio sia richiesta ai docenti già di ruolo...». Trovo che ci sia un doppio aspetto giuridico-amministrativo di segno contrario a tale affermazione: 1) Collegio o non Collegio, il 1° settembre è comunque l’inizio di un nuovo anno scolastico (si pensi al caso chiarissimo del docente trasferito da un istituto a un altro) (si pensi ai certificati di servizio che vengono costruiti sui singoli anni scolastici); 2) soprattutto nelle Superiori, per intuibili ragioni (corsi di recupero, Esame di Stato), in pratica tutti i docenti sono in ferie fino al 31 agosto, sicché il 1° settembre è anche il giorno di ritorno in servizio dopo le ferie. Non mi pare che questi aspetti possano essere sottovalutati o ignorati. Sbaglio?
O l’anno scolastico inizia con una delle attività contrattuali che costituiscono il profilo del personale docente, il quale così si deve presentare a scuola per svolgerle ed eventualmente attestare con la propria firma la presenza, oppure gli insegnanti non sono tenuti a presentarsi il 1° settembre per sottoscrivere un’inutile foglio di presenza. E tanto meno per dichiarare di riprendere servizio. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui sono titolari gli insegnanti, infatti, non è scandito per anni scolastici: ha un inizio, che corrisponde all’immissione in ruolo, e una fine, la risoluzione del rapporto di lavoro. I certificati di servizio, che sono documenti ricognitivi e non costitutivi, attestano fatti (natura, durata, qualità) ma non possono dettarne le condizioni di esistenza. Non c’è alcuna ragione contrattuale che giustifichi la dichiarazione di essere in servizio il primo giorno di ciascun anno scolastico, a meno, com’è il caso citato dal lettore, un’insegnante, trasferito da una scuola a un’altra, non debba presentarsi nella nuova scuola, onde perfezionare così la procedura di trasferimento. Si potrebbero citare altri casi, come il rientro da un’aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo, da un comando, ecc. Ma si tratta di eccezioni che confermano la regola. Tra queste eccezioni non rientra il caso delle ferie, perché non è vero che fino al 31 agosto gli insegnanti sono in ferie, molti le finiscono prima. In questi casi si dovrebbe richiedere loro di firmare la ripresa di servizio, mettiamo, il 16 agosto? Forse che viene richiesto ai dirigenti scolastici o al personale Ata di attestare, al termine delle loro ferie di avere, ripreso servizio? Non esiste. E non esiste nemmeno per i docenti, quindi.
Se un collega rientra dall’estero
Ho ottenuto il trasferimento su una cattedra vacante perché il titolare è al 4° anno di insegnamento all’estero. Un collega, però, mi ha detto che al rientro con la restituzione al ruolo di provenienza, il collega avrebbe, a richiesta, nonostante avesse perso la titolarità, la precedenza a rientrare nella scuola in cui prestava servizio per cui io diventerei soprannumerario (minor punteggio)e quindi dovrei trasferirmi.É vero?
L’ipotesi è contemplata dall’art. 5 del contratto sulla mobilità di quest’anno. Non di meno i termini della questione andrebbero attentamente vagliati in loco, previa contezza della documentazione dei soggetti interessati. Tanto più che la precedenza in parola assumerebbe rilievo, sempre e comunque, in presenza di disponibilità presso la scuola richiesta. Dunque, dopo la riassegnazione del docente di rientro dall’estero all’istituzione dove prestava servizio.