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 2012  giugno 28 Giovedì calendario

LICENZIAMENTI E NUOVA ASPI, ECCO I CAMBIAMENTI

Per entrare in una azienda, una ideale composta da 30 dipendenti, le forme contrattuali rimangono sostanzialmente le stesse di oggi. I contratti a tempo, i Co.co.pro, l’apprendistato, le partite Iva, l’associazione in partecipazione, il lavoro interinale o la somministrazione restano intatte salvo restringimenti e modifiche.
Assunzioni
Per il contratto a tempo indeterminato, il contratto di riferimento è mitigato. Nella nostra azienda ideale si assumeranno, ad esempio, apprendisti non più in proporzione di 1 a 1 per ogni maestranza qualificata ma in ragione di 3 a 2. La nostra impresa se vorrà assumere nuovi apprendisti dovrà averne assunto almeno il 50 per cento nei 36 mesi precedenti e il contratto dovrà durare minimo 6 mesi. La nostra azienda, per quanto vincolata a trasformare in contratto a tempo intedeterminato un rapporto di lavoro dopo 36 mesi, può però stipulare un contratto a tempo determinato senza il “causalone”, cioè senza specificare i requisiti , quando è il primo contratto e dura fino a un anno. In compenso, per ogni contratto a tempo determinato verserà l’1,4 per cento in più, rispetto all’1,31 per cento di base, per finanziare l’indennità di disoccupazione, la nuova Aspi. Solo quando avrà stabilizzato una parte di questi contratti riceverà un rimborso. La nostra azienda potrà ancora avvalersi dei Co.co.pro a condizione che i progetti siano specifici, vinco-lati al risultato finale e non riproducano meramente l’oggetto sociale. Il loro compenso dovrà essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e, novità, non inferiore ai minimi contrattuali. L’aliquota contributiva dovrà aumentare dall’attuale 27 al 33 per cento entro il 2018. Con il rischio che il costo sia caricato sul compenso.
Partite Iva
Piccola stretta anche per le partite Iva la cui collaborazione non deve superare gli 8 mesi e il compenso non essere superiore all’80% del complessivo. Il lavoratore non dovrà avere una postazione fissa in azienda. Se il contratto è superiore ai 18 mila euro lordi annui, la partita Iva è “vera”.
Esuberi
Ma se l’azienda vuole licenziare? Ci sono molte modifiche normative per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, con maggiore libertà per le imprese. Ma, soprattutto, sarà più facile licenziare con la riforma dell’articolo 18. Il licenziamento sarà considerato “nullo” in caso di licenziamenti discriminatori – per orientamento sessuale, politico, attività sindacale o altro - Nel caso di licenziamenti disciplinari (motivo soggettivo) ci sarà ancora il reintegro, come oggi, solo nel caso di insussistenza o di condotta sanzionabile da norme contenute nei contratti di lavoro; mentre ci sarà un risarcimento da 12 a 24 mensilità, deciso dal giudice, negli altri casi. Per i licenziamenti economici (motivo oggettivo) è previsto il solo risarcimento, da 12 a 24 mensilità, a meno che non ci sia una “manifesta insussistenza”. È la modifica più importante e contestata. Se vedono messo a rischio il posto di lavoro i nostri lavoratori avranno meno ammortizzatori sociali cui ricorrere.
Ammortizzatori
Scompare quella straordinaria dal 1 gennaio 2016 e quella in deroga. Resta la Cig ordinaria e una forma di mobilità transitoria che dal 2013 al 2016 accompagnerà i lavoratori espulsi con tutele per 8 mesi (fino a 50 anni di età) e fino a 16 mesi (sopra i 55) e con ammortizzatori in deroga che verranno ridotti di importo.
Disoccupazione
Si introduce l’Aspi, l’assicurazione sociale per l’impiego che parte dal 2013, a regime nel 2017. Sostituisce la mobilità e l’attuale indennità di disoccupazione della quale mantiene le principali caratteristiche come il versamento di contributi nei due anni precedenti alla richiesta. Ne potranno usufruire oltre ai dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. Dura 12 mesi estendibili a 18 per chi ha più di 55 anni e ha un importo commisurato al 75% dell’ultima retribuzione. L’importo massimo è di 1.119,32 euro che si riducono del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15 dopo nuovi sei mesi.
Donne
Sono modificate le dimissioni in bianco per cui vige l’obbligo di convalida nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento.