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 2012  giugno 28 Giovedì calendario

CONTRATTI, AMMORTIZZATORI E LICENZIAMENTI: SI CAMBIA

Cambia, dopo oltre 40 anni, l’articolo 18 (lo Statuto dei lavoratori è datato 1970), con la limitazione nei licenziamenti illegittimi per motivi economici della reintegrazione nel posto di lavoro. Che d’ora in avanti non sarà più automatica. Ma potrà essere accordata (al posto del riconoscimento di un’indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità) solo nelle ipotesi in cui il giudice accerti la «manifesta insussistenza» del fatto posto alla base dell’atto di recesso.
È questa, politicamente e simbolicamente, la modifica principale introdotta dalla riforma del lavoro targata Elsa Fornero, approvata ieri definitivamente dalla Camera, e che il premier, Mario Monti, potrà far valere oggi a Bruxelles davanti agli altri leader europei, dopo i ripetuti richiami all’Italia, anche da parte della Bce ad agosto 2011, a modificare le regole del nostro mercato del lavoro, compresa la flessibilità in uscita.
Nel corso dell’esame parlamentare (il provvedimento è stato varato dal Consiglio dei ministri il 23 marzo) è stata attenuata anche la discrezionalità del giudice nello stabilire il reintegro del lavoratore nel caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Con l’eventuale ritorno in azienda del dipendente che potrà essere stabilito solo in base alle "tipizzazioni" previste nei contratti collettivi e nei codici disciplinari (e non più quindi in base alle previsioni di legge). Resta sempre nullo, invece, il licenziamento discriminatorio, intimato per esempio per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale. Mentre prima di procedere a un licenziamento per motivi economici bisognerà esperire (in via obbligatoria) il tentativo di conciliazione che, dopo una correzione al Senato, non potrà più essere invalidato (e con esso l’atto di recesso) da una finta malattia del lavoratore. Uniche eccezioni ammesse: maternità o infortunio sul lavoro.
La riforma Fornero interviene pure sugli ammortizzatori sociali, puntando ad avvicinare sia pur timidissimamente l’Italia al sistema di "flexecurity" vigente in Danimarca, dove è tutelato in via diretta il lavoratore, e non il posto di lavoro. Nel 2013 (e se non ci saranno ulteriori slittamenti) arriverà l’Aspi, la nuova Assicurazione sociale per l’impiego, che sostituirà a regime, nel 2017, l’indennità di mobilità e quella di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre ai lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti; e sarà possibile trasformare l’Aspi in liquidazione per poter avviare un’impresa. Per chi non è tutelato dall’Aspi, ci sarà la mini-Aspi. Mentre se il lavoratore rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all’indennità che percepisce perderà il sussidio.
La cassa integrazione ordinaria (Cigo) non subirà modifiche, mentre quella straordinaria (Cigs) sarà interessata da un doppio intervento. Da un lato, questo ammortizzatore viene portato a regime in alcuni settori già interessati (attraverso norme transitorie), come le imprese commerciali e di viaggio con più di 50 dipendenti e le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. La seconda modifica consiste invece nella soppressione della Cigs, a partire dal 1° gennaio 2016, nei casi di fallimento dell’impresa, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.
Nel mirino delle nuove norme c’è anche il capitolo sulla flessibilità in entrata, con il contratto a tempo determinato che costerà di più (è previsto un contributo addizionale dell’1,4% che servirà a finanziare l’Aspi) e sale a un anno la durata del primo contratto a termine senza specifica del c.d. "causalone". Per i collaboratori a progetto (nel 2010, secondo l’Isfol, erano 676mila con un reddito medio annuo inferiore ai 10mila euro - poco più di 800 euro al mese) arriverà una sorta di "salario base", mentre si allenta la stretta sulle partite Iva che si considerano "vere" se hanno un reddito lordo di almeno 18mila euro l’anno. Tutto ciò per favorire l’apprendistato: che dovrà diventare il canale d’ingresso principale al lavoro. Complessivamente la riforma Fornero peserà sulle casse dello Stato per circa 2,2 miliardi l’anno, a regime. Con una clausola di salvaguardia finanziaria: in caso di scostamenti di spesa il Tesoro provvederà a tagli lineari sulle spese rimodulabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATAReintegro automatico se il licenziamento è riconosciuto come discriminatorio (per ragioni di credo politico o fede religiosa, di discriminazione razziale, lingua o sesso), a meno che il lavoratore non opti per un indennizzo. La nuova disciplina dell’articolo 18, sul punto, conferma la normativa vigente. A prescindere dal numero di dipendenti (e dalla motivazione addotta per il licenziamento), il datore di lavoro, nel caso il giudice annulli il licenziamento perchè discriminatorio, è infatti obbligato a reintegrare il lavoratore e a pagargli un’indennità commisurata all’ultima retribuzione maturata dal momento del licenziamento all’effettiva reintegrazione (non inferiore a 5 mensilità). Al dipendente, in alternativa al reintegro, è tuttavia concessa la facoltà di chiedere il pagamento di 15 mensilità, con la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro. TUTELA PER IL LAVORATORE - STABILE EFFICIENZA PER L’IMPRESA - STABILE FLESSIBILITÀ IN USCITA Conciliazione Niente stop se la malattia è fittizia N ei licenziamenti per motivi economici torna, obbligatoria, la conciliazione, che va esperita davanti alla commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro. Si configura quindi come "condizione di procedibilità" del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. È previsto che nel corso della procedura le parti (datore di lavoro e lavoratore) possano farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati, consulenti del lavoro. Il comportamento complessivo delle parti, in tale sede, è valutato dal giudice ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria (e dell’eventuale condanna alle spese). Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta una norma che evita che una malattia fittizia del lavoratore possa inficiare la procedura di conciliazione (e quindi il licenziamento). Uniche eccezioni ammesse: maternità e infortunio sul lavoro. TUTELA PER IL LAVORATORE - DIMINUISCE EFFICIENZA PER L’IMPRESA - AUMENTA AMMORTIZZATORI Cigs Per le cessazioni niente cassa speciale C assa integrazione ordinaria e contratti di solidarietà non cambiano disciplina. Mentre per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria, mantenuta per i casi di ristrutturazione e crisi aziendale, viene meno la fattispecie relativa alle cessazioni di attività in caso di procedura concorsuale. Le forme di finanziamento della cassa integrazione restano sempre basate su criteri mutualistici. È prevista la riconversione ai fondi di solidarietà dei settori già inclusi nell’ambito della cassa integrazione straordinaria (trasporto aereo e sistema aeroportuale), sulla base di accordi da stipulare entro il 2013. Viene messa a regime l’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori delle compagnie portuali come trasformate dalla legge 84/1990, già prevista in via straordinaria dal Dlgs 185/2008, con contribuzione pari a quella prevista per la Cigs (0,9% di cui 0,3% a carico dei lavoratori). TUTELA PER IL LAVORATORE - STABILE EFFICIENZA PER L’IMPRESA - DIMINUISCE AMMORTIZZATORI Una tantum cococo Fino a 6mila euro per sei mesi di lavoro S i rafforza, a decorrere dal 2013, l’attuale una tantum per i collaboratori in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica Inps separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione della nuova Aspi. Per accedere al sussidio bisognerà, tra l’altro, aver conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20mila euro; aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente; e che risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata Inps. In pratica, chi ha lavorato sei mesi potrà avere circa 6mila euro. L’una tantum verrà liquidata in una unica soluzione se di importo pari o inferiore a mille euro, o in importi mensili di importo pari o inferiore a mille euro se superiore. TUTELA PER IL LAVORATORE - AUMENTA EFFICIENZA PER L’IMPRESA - DIMINUISCE LE ALTRE NOVITÀ Tirocini Congrua indennità per gli stagisti S arà stipulato tra Governo e Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Per i tirocini è stata esclusa l’ipotesi della delega legislativa, ma il ruolo delle Regioni è stato rafforzato con la previsione di un accordo per la definizione di linee guida condivise tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata. Previste, inoltre, azioni di prevenzione e contrastare dell’uso distorto dell’istituto, con l’obbligo di corrispondere una congrua indennità agli stagisti. La mancata corresponsione dell’indennità comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di mille a un massimo di 6mila euro. TUTELA PER IL LAVORATORE - AUMENTA EFFICIENZA PER L’IMPRESA - DIMINUISCE FLESSIBILITÀ IN USCITA Licenziamenti disciplinari Meno discrezionalità per i giudici N el caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, rispetto alla disciplina vigente, che prevede in ogni caso l’obbligo di reintegrazione del lavoratore nelle imprese oltre i 15 dipendenti, si introduce un doppio regime sanzionatorio. Se il fatto non sussiste, o è riconducibile a condotte punibili con una sanzione minore sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari (e non anche delle previsioni di legge, come inizialmente previsto) il giudice dispone il reintegro del lavoratore e riconosce un’indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità. In tutti gli altri casi, scatta solo il pagamento di un’indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità (in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero degli occupati, delle dimensioni dell’attività). TUTELA PER IL LAVORATORE - DIMINUISCE EFFICIENZA PER L’IMPRESA - AUMENTA AMMORTIZZATORI Aspi L’indennità durerà fino a 18 mesi O gni tipo di tutela della disoccupazione confluirà nell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), con il graduale superamento dell’indennità di mobilità (la fase transitoria si completerà nel 2017). Il sussidio è esteso ad apprendisti, artisti e dipendenti a termine della Pa. I requisiti di accesso sono: anzianità assicurativa di almeno 2 anni e 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio. L’Aspi durerà di 12 mesi fino ai 54 anni e 18 mesi da 55 anni in poi. L’importo massimo è 1.119,32 euro. Previsto un abbattimento del 15% dell’indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi. In via sperimentale dal 2013 al 2015, il lavoratore potrà incassare l’indennità in un’unica soluzione al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale. Per chi non ha i requisiti per l’Aspi è introdotta la mini Aspi, che può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi. L’indennità è di pari importo a quella dell’Aspi. TUTELA PER IL LAVORATORE - AUMENTA EFFICIENZA PER L’IMPRESA - DIMINUISCE LE ALTRE NOVITÀ Monitoraggio Analisi d’impatto per le correzioni N on è la prima volta che in una norma complessa si prevedano misure specifiche per il monitoraggio sulla sua attuazione. Il Ddl fissa nei commi da 2 a 6 dell’articolo 1 le norme per questa «cabina di regia» cui parteciperanno tecnici del Ministero del Lavoro, dell’Istat e dell’Inps e a cui concorreranno esponenti delle parti sociali. Inps e Istat, in particolare, dovranno organizzare due banche dati informatizzate anonime (contenente i dati individuali sui fruitori degli ammortizzatori sociali), aperte ad enti di ricerca e università. Il sistema di monitoraggio prevede la produzione di rapporti annuali sullo stato di attuazione delle norme, da cui potranno essere ricavati elementi per eventuali correzioni. Vale ricordare che anche l’articolo 17 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (Legge Biagi) prevedeva un sistema di monitoraggio ma è rimasto del tutto inattuato e nessun Rapporto annuale è mai stato presentato al Parlamento. TUTELA PER IL LAVORATORE - STABILE EFFICIENZA PER L’IMPRESA - STABILE FLESSIBILITÀ IN USCITA Licenziamenti economici Articolo 18, ridotti i casi di reintegro I l nuovo articolo 18 riduce i casi di reintegro per motivi economici, estendendo l’indennizzo. Tuttavia la riforma prevede ancora la possibilità di annullare il licenziamento e applicare la disciplina per il licenziamento disciplinare – reintegro e risarcimento massimo di 12 mensilità - nel caso in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo (cioè economico). In tutti gli altri casi non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro (attualmente prevista dalla normativa vigente nelle imprese sopra i 15 dipendenti) e il giudice riconosce un’indennità fissata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale. In tale caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione. TUTELA PER IL LAVORATORE - DIMINUISCE EFFICIENZA PER L’IMPRESA - AUMENTA FLESSIBILITÀ IN USCITA Rito del lavoro Udienza preliminare in 40 giorni P er le controversie sull’impugnazione dei licenziamenti previsti dal nuovo articolo 18 viene introdotto dalla riforma un rito snello. Il procedimento si svolge essenzialmente in due fasi. Una prima fase, necessaria, volta ad assicurare una tutela urgente del lavoratore e che si conclude con una rapida decisione di accoglimento o meno della domanda. Una seconda fase, eventuale, che prende avvio con l’opposizione tramite ricorso avverso la decisione di accoglimento o rigetto (strutturata sul giudizio di merito di primo grado davanti al giudice del lavoro, già previsto dal codice di procedura civile). La fase della tutela urgente - che è quella che costituisce la maggiore novità della procedura - si apre con il ricorso al Tribunale del Lavoro, con il quale il lavoratore può opporsi alla decisione del datore di lavoro. In questo caso il giudice è tenuto a fissare l’udienza preliminare entro 40 giorni dal deposito del ricorso (ora il termine è di 60 giorni). TUTELA PER IL LAVORATORE - AUMENTA EFFICIENZA PER L’IMPRESA - AUMENTA AMMORTIZZATORI Fondi di solidarietà Nei settori senza «cassa» arriva il fondo O bbligo di istituzione di appositi fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (cassa ordinaria o straordinaria), nelle aziende con più di 15 dipendenti. L’obiettivo è assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Prevista l’istituzione di un fondo di solidarietà residuale, con apposito decreto non regolamentare interministeriale, per i settori in cui non siano stati attivati, entro il 31 marzo 2013, i fondi di solidarietà bilaterali. Entrambi i fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie. È prevista, infine, la possibilità di adeguamento dell’aliquota in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare. TUTELA PER IL LAVORATORE - AUMENTA EFFICIENZA PER L’IMPRESA - DIMINUISCE AMMORTIZZATORI Nuove aliquote contributive per contratti a termine Aliquota contributiva al 33% nel 2018 L a riforma Fornero prevede un incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche (nella gestione separata si applica il sistema contributivo integrale ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione). In particolare, si prevede un incremento progressivo delle due aliquote a decorrere dal 2013 fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27% attuale) e al 24% (dal 18% attuale) per i casi in cui il soggetto sia iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico a regime dal 2018. Per gli assicurati non iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota salirà al 28% nel 2014, al 29% nel 2015, e così di un punto percentuale fino ad arrivare al 33% nel 2018. Anche per i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche l’aumento avverrà di un punto percentuale ogni anno (fino al 2018). TUTELA PER IL LAVORATORE - DIMINUISCE EFFICIENZA PER L’IMPRESA - DIMINUISCE LE ALTRE NOVITÀ Dimissioni in bianco Abusi sanzionati fino a 30mila euro L’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è condizionata alla convalida secondo modalità che dovranno essere individuate con decreto del ministero del Welfare. Tra le misure previste, l’estensione (da uno) ai primi tre anni di vita del bambino della durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie. In alternativa alla convalida, l’efficacia delle dimissioni è condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Per combattere il fenomeno delle dimissioni in bianco, è poi prevista una disciplina sanzionatoria ad hoc. Il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto sarà punito con la sanzione da 5mila a 30mila euro. Previsti congedi di paternità obbligatori. TUTELA PER IL LAVORATORE - AUMENTA EFFICIENZA PER L’IMPRESA - STABILE

LE COPERTURE
Due le forme di copertura previste dalla legge. La prima punta sulle maggiori entrate e sui risparmi di spesa derivanti dalle misure in tema di deducibilità dal reddito fiscale imponibile e di razionalizzazione organizzativa di Inps e Inail. La seconda sulla riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" del Mef. Ma c’è anche una clausola salvaguardia: in caso di scostamenti di spesa il Mef provvede a ulteriori tagli lineari sulle spese rimodulabili di parte corrente
FLESSIBILITÀ IN ENTRATA

Voucher

Buoni lavoro numerati e datati

I buoni lavoro (o voucher) sono uno strumento ideato per il pagamento di prestazioni occasionali accessorie, introdotto dalla Legge Biagi. Sempre per evitare abusi, i buoni ora devono essere orari, numerati progressivamente e datati. In sede di adozione del decreto ministeriale che aggiorna periodicamente il valore nominale dei buoni si deve tener conto delle "risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali". Nel settore agricolo, in particolare, è stato previsto che il ricorso ai voucher potrà essere libero al di sotto di 7 mila euro di fatturato, mentre sopra tale soglia, sarà consentito solo per i pensionati e studenti sotto i 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado o ad un ciclo di studi universitari. Non più quindi per le casalinghe. Una norma transitoria stabilisce che resta ferma, fino al 31 maggio 2013, la normativa vigente con riferimento ai buoni già richiesti al momento dell’entrata in vigore della legge.
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FLESSIBILITÀ IN ENTRATA

Lavoro intermittente

Introdotta la comunicazione preventiva

I nuovi limiti alla flessibilità in entrata, per evitare che essa nasconda un rapporto subordinato, colpiscono anche il lavoro intermittente (il cosiddetto lavoro a chiamata o job on call). In questo caso si tratta di appesantimenti burocratici. Si introduce l’obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro, con modalità semplificate (sms o fax), alla Direzione territoriale del lavoro competente, del ricorso ad una prestazione lavorativa di durata superiore a 30 giorni. In caso di inadempimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. È introdotta pure una modifica ai limiti di età del lavoratore entro i quali il contratto di lavoro intermittente può sempre essere concluso: il limite minimo viene abbassato da 25 anni (come attualmente previsto) a 24 anni (ma a condizione che le prestazioni vengano svolte entro il 25°anno), mentre il limite massimo viene innalzato da 45 anni (come attualmente) a 55 anni.
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FLESSIBILITÀ IN ENTRATA

Apprendistato

Diventa il contratto d’ingresso ordinario

P er combattere la precarietà di chi si affaccia per la prima volta nel mercato del lavoro, l’apprendistato diventa il canale d’ingresso principale dei giovani. Tuttavia, arrivano una serie di paletti per evitare gli abusi. Prima di tutto, per le assunzioni dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra apprendisti e professionisti non può superare quello di 1 a 1 per le aziende con meno di 10 dipendenti. Negli altri casi il numero di apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2. È previsto poi che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro di almeno il 50% apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (limite che scende al 30% nei primi 3 anni dall’entrata in vigore della legge). Infine, si richiede che la durata minima del rapporto di apprendistato sia non inferiore a sei mesi (fatte salve tuttavia le attività stagionali).
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Tempo determinato

Cresce il costo contributivo per le imprese

P assa da sei mesi a un anno la durata del primo contratto a tempo determinato per il quale si può omettere il cosiddetto "causalone". Il contratto a tempo determinato costerà poi per le imprese l’1,4% in più di contributi (per finanziare l’Aspi) e si modificano pure le pause obbligatorie fra un contratto a tempo e l’altro, pena la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. I contratti collettivi possono prevedere anche la riduzione di tali intervalli di tempo (fino a 20 giorni in caso di contratti fino a sei mesi, fino a 30 giorni per contratti di durata superiore). Le nuove norme escludono poi il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai fini della prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. E nel limite complessivo di 36 mesi (superato il quale scatta la stabilizzazione) si tiene conto anche dei periodi di missione in somministrazione.
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Partite Iva

Presunzione di lavoro subordinato

P er evitare che una partita Iva nasconda in realtà un rapporto di lavoro subordinato, vengono stabiliti nuovi vincoli. Queste forme di lavoro autonomo sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti. Prima di tutto, quando la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell’arco di un anno solare. Quando poi il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare superi l’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare. Quando, infine, il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente. Non si può avere una scrivania insomma, ma un cellulare aziendale sì. Le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro si considerano vere, come quelle svolte da professionisti iscritti agli ordini.
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FLESSIBILITÀ IN ENTRATA

Cocopro

Contratto solo per progetti specifici

A nche per questo capitolo, l’intervento è stato effettuato per evitare che il contratto a progetto nasconda un contratto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro a progetto è riconducibile solo a progetti specifici (e non più anche a "programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi", come previsto finora) e si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta deve esserci anche «il risultato finale che si intende conseguire» attraverso il contratto di lavoro a progetto e il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività. I contratti a progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato quando l’attività è svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti.
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Associazioni in partecipazione

Limite di tre associati per attività

L’ associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Anche in questo caso, per evitare abusi, sono stati introdotti nuovi vincoli. Il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). In caso di violazione del divieto in esame, il rapporto con tutti gli associati si considera rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In caso di rapporti di associazione senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente.
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