Daniele Cirioli, ItaliaOggi 25/6/2012, 25 giugno 2012
SARÀ TASSATA L’IMPRESA CHE LICENZIA IL TICKET PUÒ ARRIVARE A 5 MILA EURO
Arriva la tassa sui licenziamenti. Per lasciare a casa un dipendente, a torto o ragione, l’impresa sarà costretta non solo a superare lo scoglio dell’articolo 18, ma a pagare pure il ticket all’Inps d’importo variabile a seconda dell’anzianità aziendale. Per esempio, per licenziare il dipendente assunto l’anno prima, con retribuzione di 2 mila euro mensili, bisognerà staccare all’Inps un assegno di 545 euro; di 1.090 euro se è stato assunto due anni prima e 1.635 euro se è stato assunto tre o più anni prima. E le cose andranno anche peggio alle imprese in crisi e costrette a licenziamenti collettivi. Infatti, senza il placet del sindacato sui licenziamenti, l’impresa dovrà pagare il ticket in misura triplicata (rispettivamente 1.635 euro, 3.270 euro e 4.905 euro).
Il finanziamento dell’Aspi. La nuova tassa è finalizzata a finanziare la riforma degli ammortizzatori sociali. Nel nuovo scenario saranno due le principali prestazioni a favore dei disoccupati: l’Aspi e la mini Aspi (si veda tabella). Entrambe le prestazioni verranno finanziate con un contributo a carico delle imprese, nella medesima misura già pagato oggi, ossia con applicazione di un’aliquota contributiva dell’1,31%, in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per tutte le indennità a sostegno del reddito che, a regime, saranno sostituite dalle due nuove prestazioni (indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti, speciale edili). Un’aliquota aggiuntiva (un contributo addizionale) è poi prevista a carico dei soli rapporti di lavoro a tempo determinato, in misura dell’1,4% della retribuzione imponibile (si veda articolo a pagina seguente). Infine, è previsto un ulteriore contributo, stile una tantum, analogo a quello oggi pagato per l’accesso al regime di prestazioni di mobilità (solo aziende in crisi e di certe dimensioni), ma con campo di applicazione molto più vasto. Questo nuovo contributo, infatti, si applicherà a tutti i datori di lavoro, in tutti i casi di interruzione dei un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (del lavoratore).
Tassato anche l’apprendistato. Il nuovo ticket andrà pagato in ogni caso d’interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuta dal 1º gennaio 2013. L’importo, a carico del datore di lavoro, è pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi tre anni. Nel computo di questa anzianità aziendale andranno compresi anche i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità. Il contributo, inoltre, è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni (del giovane apprendista) o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 2, comma 1, lettera m, del Tu apprendistato, di cui al del dlgs n. 167/2011).
Casi di esclusione. La nuova tassa non è dovuta, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso alla mobilità (articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991). Per il periodo 2013-2015, inoltre, il ticket non andrà versato nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Ticket triplicato per i licenziamenti collettivi. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4, comma 9, della legge n. 223/1991), non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.
Quanto vale la nuova tassa. Nella tabella in pagina sono riportate alcune esemplificazioni del «costo» della nuova tassa per i datori di lavoro. La misura dipende dall’Aspi: in via ordinaria, infatti, il ticket è pari al 50% dell’assegno mensile di tale nuovo ammortizzatore sociale. L’Aspi, in via generale, è calcolata sulla retribuzione globale lorda del lavoratore percepita nell’ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. È pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui non superi l’importo di 1.180 euro (valore valido per il 2013); per retribuzioni d’importo maggiore (a 1.180), va aggiunto il 25% della quota eccedente (retribuzione meno 1.180). In ogni caso, l’indennità Aspi non può superare mensilmente l’importo pari a 1.119,32 euro.
Il ticket sui licenziamenti è stato quindi calcolato a seconda delle retribuzioni e di diverse anzianità aziendali del lavoratore, indicate in tabella. Per esempio, per un lavoratore con 2.500 euro di retribuzione mensile, l’Aspi risulta pari a 1.119 euro (cioè il massimale). Di conseguenza il ticket che l’impresa dovrà pagare per i licenziamento sarà pari a 559,50 euro se l’anzianità aziendale del lavoratore è stata di 12 mesi, a 1.119 euro se l’anzianità aziendale è stata di 24 mesi e a 1.678,5 euro se l’anzianità aziendale del lavoratore è stata di 36 mesi o più.