Il Post 16/06/2012, 16 giugno 2012
STORIA DEI SALDI
Mercoledì 6 giugno il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un progetto di legge regionale che anticipa di un mese l’inizio dei saldi in Lombardia – anche se diversi negozi sembrano non averne tenuto conto – che in tutte le altre regioni italiane inizieranno il 7 luglio, il primo sabato del mese (tranne che in Friuli, Molise e Basilicata dove iniziano il lunedì precedente, 2 luglio). Nello specifico, la legge regionale lombarda sospende per un anno il divieto alle “vendite promozionali” un mese prima dell’inizio ufficiale dei saldi: tocca quindi uno dei moltissimi divieti e regolamenti che disciplinano i saldi.
La loro nascita in Italia è una storia interessante, che è stata raccontata qualche mese fa in una pubblicazione firmata da Silvio Boccalatte dell’Istituto Bruno Leoni, un centro studi con sede a Torino che promuove idee molto liberali nella politica italiana.
I saldi sono le vendite a prezzi scontati nel settore commerciale dell’abbigliamento, che avvengono di solito in due periodi dell’anno: dopo le feste natalizie e ai primi di luglio. La parola viene dal lessico commerciale: la differenza tra le entrate e le uscite sono un “saldo”, positivo o negativo, e i “saldi” sono quindi quello che non è stato venduto in un negozio alla fine della stagione e la vendita stessa di quei capi invenduti.
L’Italia fascista
Le prime leggi che interessano le vendite straordinarie risalgono al periodo fascista. Una legge approvata il 2 giugno 1939 introduceva infatti per la prima volta le due categorie delle “vendite straordinarie” e delle “vendite di liquidazione”, ambedue definite “forme di vendita al pubblico con le quali un commerciante cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole”.
Le merci che potevano essere vendute nelle “vendite straordinarie” erano soprattutto i capi di abbigliamento, dato che erano considerati “prodotti di carattere stagionale [...] suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo”. Come avviene oggi, i prezzi dovevano essere indicati chiaramente sulla merce e non potevano essere modificati durante il periodo della vendita straordinaria. A differenza di quanto avverrà in seguito, però, i commercianti potevano scegliere liberamente il periodo dell’anno in cui fare le vendite straordinarie.
Ma queste vendite a prezzi ribassati erano di fatto scoraggiate, dato che imponevano al commerciante una trafila burocratica che includeva la presentazione di una domanda e l’approvazione da parte della corporazione locale (le associazioni erano sotto il controllo ultimo del governo intorno a cui ruotava il progetto economico del fascismo).
Dopo il fascismo
Nel 1944, dopo la caduta del regime fascista, nelle parti dell’Italia liberata le corporazioni vennero abolite e i loro poteri vennero interamente trasferiti alle Camere di commercio, industria e agricoltura (una per ogni capoluogo) e agli Uffici provinciali del commercio e dell’industria, ma venne rimandato un altro decreto legislativo che rimettesse ordine nella materia. Boccalatte scrive:
Confermando l’adagio secondo cui in Italia non v’è nulla di più definitivo del provvisorio, stiamo tuttora attendendo tale decreto legislativo: nei decenni successivi all’abrogazione dell’ordinamento corporativo, quindi, la disciplina dei saldi si fece alquanto confusa e fu oggetto di normazione specifica solo da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, tramite la legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13.
Il primo disegno di legge nazionale che si occupò di nuovo della questione fu il n. 405 A.C. (= Atto Camera), presentato nel luglio del 1979 da alcuni deputati democristiani, con primo firmatario il milanese Aristide Tesini. Nel discorso di presentazione, Tesini diceva che spesso le “vendite straordinarie o di liquidazione” contenevano pubblicità e proclami illusori e che alla fine non si faceva nessuno sconto. Per questo motivo, e per il fatto che la legge del 1939, con la sua burocrazia, non veniva ormai più applicata da tempo, c’era bisogno di intervenire. Tesini concludeva:
Con la presente proposta di legge si tende, moralizzando il mercato, ad eliminare quelle abnormi forme di vendita che, facendo leva sulla credulità, impediscono un corretto sviluppo di una sana e leale concorrenza, base del nostro sistema economico.
Questo principio è stato ripetuto molto spesso dai legislatori, che hanno presentato le regolamentazioni in materia di saldi come un modo di tutelare il consumatore dalla pubblicità ingannevole e dai commercianti disonesti, che presentano falsi ribassi di prezzo. Il progetto di legge e la sua impostazione piacquero da subito a tutte le forze politiche e diventarono legge molto rapidamente (legge 19 marzo 1980, n. 80).
In realtà la legge ripeteva, nella sostanza, la normativa in vigore durante il fascismo, con la distinzione tra vendite fallimentari da limitare ai casi di cessazione dell’attività da una parte e “vendite straordinarie per fine stagione, dette anche ‘saldi stagionali’” dall’altra.
Con la legge del 1980, le Camere di commercio stabilivano i periodi dell’anno, al massimo due, in cui si potevano tenere i saldi, che non potevano durare più di quattro settimane. Le merci in saldo dovevano essere indicate chiaramente e separate dalle altre. La pubblicità non poteva essere “ingannevole” e il venditore aveva l’obbligo di dimostrare, in caso di controlli, che aveva effettivamente fatto gli sconti promessi rispetto ai prezzi precedenti. Non ci potevano essere limiti ai capi in sconto che si potevano comprare né abbinamenti obbligatori con altri oggetti da comprare per avere lo sconto. Gran parte di queste limitazioni e precisazioni sono in vigore ancora oggi.
La situazione attuale
Qualche altra modifica arrivò dieci anni dopo, con la legge 12 aprile 1991, n. 130. I periodi dell’anno vennero unificati in tutta Italia e non più lasciati alla decisione delle Camere di commercio: dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre. Fuori da questo periodo di tempo erano possibili solo “vendite promozionali”, vietate per l’abbigliamento nel periodo dei saldi e nei 40 giorni precedenti.
Nel 1998 si intervenne ancora sulle date, stabilendo che fossero le singole regioni a decidere quando poter iniziare i saldi. La celebre e molto discussa riforma del titolo V della Costituzione italiana, quella che nel 2001 ha dato diversi poteri alle regioni, ha consegnato loro quasi interamente anche la materia della legislazione in fatto di commercio.
Da allora, come illustra il documento dell’Istituto Leoni, ci sono stati “un florilegio di vincoli e di divieti diffusi in modo del tutto casuale sul territorio nazionale”, con grandi differenze nei dettagli tra regione e regione: in Piemonte si arriva a richiedere ai commercianti di indicare ai comuni “i testi delle asserzioni pubblicitarie”, mentre in Campania la data è decisa teoricamente da ogni singolo comune. Proprio sulla data d’inizio ci sono spesso motivi per piccole polemiche o scontri tra le autorità locali, dato che in passato, quando una regione ha deciso una partenza anticipata, le zone vicine si sono lamentate per la “concorrenza sleale”. Per questo, quest’anno la data di inizio dei saldi è stata concordata tra le diverse regioni italiane.
Ad ogni modo, i saldi non esistono solo in Italia: molti paesi europei stabiliscono legislazioni particolari per le vendite promozionali. Un articolo dell’Economist segnalava alcuni anni fa la legislazione tedesca come particolarmente restrittiva, con norme – anche in quel caso – che risalivano agli anni Trenta e il divieto di sconti maggiori del 3 per cento nei periodi dell’anno al di fuori dei saldi. All’opposto, negli Stati Uniti ogni commerciante è libero di fare ciò che vuole in materia di promozioni e ribassi di prezzo.