CARLO RIMINI, La Stampa 14/6/2012, 14 giugno 2012
La pensione di reversibilità - Mio marito è mancato da poco. Era divorziato dalla prima moglie. Mi hanno detto che l’ex moglie ha diritto a una quota della pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità - Mio marito è mancato da poco. Era divorziato dalla prima moglie. Mi hanno detto che l’ex moglie ha diritto a una quota della pensione di reversibilità. È vero? Sì. A condizione però che la prima moglie, sulla base della sentenza di divorzio, fosse titolare di un assegno mensile. In questo caso, l’ex coniuge ha anche diritto a percepire una somma periodica a carico degli eredi, se si trova in stato di bisogno. Lui versava 300 euro al mese alla prima moglie... Il giudice prevederà quindi che una parte della pensione di reversibilità sia versata direttamente all’ex coniuge. Ma erano separati da oltre 20 anni; l’assegno era stato fissato allora. Poi lei aveva iniziato a lavorare ma, al momento del divorzio, lui ha accettato di continuare a pagare quella piccola somma mensile per evitare discussioni. Lei però non ne aveva bisogno. La legge pone come unica condizione del diritto a ricevere una parte della pensione di reversibilità il fatto che l’ex coniuge fosse titolare di un assegno mensile. Se i redditi o il patrimonio della prima moglie le consentivano di mantenere autonomamente un tenore di vita adeguato, suo marito avrebbe dovuto chiedere l’eliminazione dell’assegno. Se non lo ha fatto, non vi è ora alcuna possibilità di rimediare. Come si calcola la quota della pensione di reversibilità a cui ha diritto la prima moglie? La legge prevede che la pensione debba essere ripartita fra l’ex coniuge e il coniuge superstite in proporzione alla durata dei rispettivi matrimoni. Io e mio marito siamo stati sposati dieci anni, il matrimonio con la prima moglie, considerando il tempo fino alla pronuncia del divorzio, è durato vent’anni. Dunque lei, almeno in prima approssimazione, ha diritto ad un terzo della pensione di reversibilità, mentre l’ex moglie ha diritto ai due terzi. Ma non è possibile! La pensione di reversibilità è di 1.500 euro. Come farò a vivere con 500 euro al mese? Effettivamente questo risultato non è ragionevole, soprattutto pensando che la prima moglie, che per anni ha ricevuto solo 300 euro al mese, improvvisamente inizierebbe a ricevere più di tre volte tanto. Avrebbe un beneficio economico consistente come conseguenza della morte di una persona con la quale non aveva più alcun legame. Proprio considerando l’iniquità a cui conduce talvolta il semplice criterio aritmetico fondato sul rapporto fra la durata dei rispettivi matrimoni – l’unico menzionato dalla legge – nel 1999 la Corte costituzionale ha affermato che il giudice deve avere la possibilità di correggere il risultato facendo riferimento ad altri parametri. Fra questi, certamente hanno rilevanza la misura dell’assegno di cui godeva il coniuge divorziato prima del decesso dell’altro e il confronto fra la situazione economica dell’ex coniuge e del coniuge superstite. Spero che si possa considerare anche che mio marito e la prima moglie hanno vissuto assieme solo dieci anni. Noi invece abbiamo convissuto molto tempo prima di sposarci. È una situazione molto frequente. I tre anni che devono trascorrere fra l’inizio della causa di separazione e la domanda di divorzio e i tempi del giudizio di divorzio comportano che spesso fra la crisi della convivenza e la sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio passino molti anni. Non sempre poi il divorzio viene chiesto appena la legge lo consente, e non sempre il secondo matrimonio viene celebrato immediatamente dopo lo scioglimento del primo. Tutti questi fattori, combinati assieme, producono il risultato per cui il secondo matrimonio è spesso molto più breve del primo, mentre la seconda convivenza è assai più lunga della prima. I giudici oggi tengono generalmente conto anche dei periodi di effettiva convivenza, correggendo il risultato a cui si giunge rapportando la durata dei due vincoli matrimoniali. Dunque posso almeno contare sul fatto che la ripartizione sarà effettuata in modo equo? Tenga conto però che la regola base continua ad essere quella del rapporto fra la durata dei due matrimoni. Gli altri criteri sono solo correttivi che hanno un’incidenza limitata. La legge dunque, nonostante l’intervento della Corte costituzionale, non garantisce ancora risultati effettivamente equi ed andrebbe riformata. Questo tema si inserisce in un discorso più ampio. L’intera disciplina dei rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi dopo il divorzio andrebbe ripensata, adeguandola ai cambiamenti che la nostra società ha subito da quando la legge sul divorzio è stata scritta nel 1970.