Giampiero Falasca, Matteo Prioschi, Il Sole 24 Ore 12/6/2012, 12 giugno 2012
IL RITORNO AL LAVORO ESCLUDE DALLA SALVAGUARDIA
Mobilità lunga:
ecco i termini
In base al decreto interministeriale i lavoratori in mobilità lunga devono maturare il diritto alla pensione entro un termine specifico?
RIl decreto interministeriale, all’articolo 2, indica quale requisito che l’attività lavorativa sia cessata al 4 dicembre 2011. Dunque riduce la potenziale platea dei beneficiari perché ci può essere il caso di accordi stipulati entro il 4 dicembre ma con efficacia successiva.
Non ci sono invece ulteriori indicazioni per quanto riguarda il limite massimo entro cui deve essere maturato il requisito di accesso alla pensione.
Contributi
volontari con rebus
I decreti legge Salva Italia e Milleproroghe indicavano quale unico requisito per gli autorizzati alla contribuzione volontaria che l’autorizzazione stessa fosse antecedente al 4 dicembre 2011. Il decreto interministeriale introduce ulteriori paletti. Cosa accade agli autorizzati entro
il 20 luglio 2007?
RNon è chiaro, e finora non sono state fornite indicazioni più precise, se anche agli autorizzati ante 2007 devono maturare la decorrenza entro due anni dall’entrata in vigore del Dl 201/2011 per rientrare nel contingente di 10.250 salvaguardati previsti dal decreto interministeriale.
Il percorso per accedere ai benefici
È vero che per i lavoratori esodati, cioè quelli che hanno lasciato il posto di lavoro a fronte di un accordo collettivo o individuale con la prospettiva di essere accompagnato alla pensione è prevista una procedura speciale per beneficiare della possibilità di vedersi applicate le regole ante riforma Monti-Fornero?
RSì, tali lavoratori dovranno tenere d’occhio la pubblicazione del decreto in «Gazzetta Ufficiale». Da quella data, infatti, ci saranno 120 giorni di tempo per presentare domanda di accesso alla pensione secondo le vecchie regole. La richiesta va presentata alla direzione territoriale del Lavoro competente in base alla residenza dei richiedenti se si tratta di accordi collettivi di esodo, oppure alla direzione territoriale in cui è stato firmato l’accordo se si tratta di intese individuali.
Esodati 2012,
niente tutela
I soggetti che hanno risolto consensualmente il rapporto
di lavoro nel corso
del 2012 possono
in qualche modo rientrare nella platea delle persone salvate dalla riforma Fornero?
RIn nessun caso le persone che hanno lasciato il lavoro sulla base di un accordo firmato dopo il 31 dicembre 2011 possono rientrare nella platea delle persone che vanno in pensione con le vecchie regole. Questa esclusione era già prevista dal decreto Salva Italia e viene confermata dal decreto interministeriale che vi ha dato attuazione.
Penalizzato chi ha ripreso a lavorare
Chi ha risolto il rapporto
di lavoro entro il termine previsto dal decreto interministeriale
e ha trovato una nuova occupazione a termine,
può comunque andare in pensione con le vecchie regole?
RLa risposta è negativa, stando a quando afferma il decreto. Nel testo ministeriale si legge infatti che le persone che vogliono accedere al beneficio non devono aver avuto una nuova occupazione dopo la data di risoluzione consensuale del rapporto. Si tratta di una previsione volta a salvaguardare in via prioritaria le persone prive
di qualsiasi reddito, ma non era prevista dal decreto
legge iniziale.
Le strade alternative
al decreto
Chi resta fuori dalle platee previste dal decreto interministeriale quali strade
può seguire per ottenere l’esenzione dalla riforma Fornero?
RPer i soggetti esclusi dal decreto, il discorso è teoricamente concluso: andranno in pensione con le nuove regole. Questa amara conclusione potrebbe essere rovesciata solo per quelle persone che riusciranno a convincere un tribunale che il decreto le ha illegittimamente escluse, mediante requisiti non previsti dalla legge, oppure per quelle persone che riusciranno a portare la questione avanti alla Corte costituzionale e dimostreranno, in tale sede, che la norma primaria è illegittima. L’ultima opzione è quella di un nuovo intervento legislativo, che ampli le maglie molto strette della prima disciplina.
Fino a 62 anni nei fondi di solidarietà
È vero che il decreto interministeriale ha modificato
il limite di permanenza nei fondi di solidarietà?
RRispetto alle leggi 214/2011 e 14/2012 ha previsto che i lavoratori per i quali è stato stabilito il diritto di accesso ai fondi di solidarietà tramite accordi collettivi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011 restino a carico di tali fondi fino a 62 anni di età (prima era fino a 60). Tale disposizione si applica anche ai titolari di prestazione a carico dei fondi da data successiva al 4 dicembre se l’accesso è stato autorizzato dall’Inps.
Appellabili le decisioni delle commissioni
Le decisioni delle commissioni che esamineranno le domande degli esodati sono definitive?
RContro le decisioni delle commissioni sarà possibile presentare domanda di riesame entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento. La stessa procedura si applica agli esonerati e ai genitori
in congedo per assistere
figli disabili.
Pensione entro la fine della mobilità
I lavoratori in mobilità "corta" che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011 sono tutti salvaguardati?
RIn base a quanto previsto dal decreto interministeriale rientrano nel contingente dei 25.590 salvaguardati in mobilità i lavoratori che hanno cessato l’attività al 4 dicembre 2011 e perfezionano i requisiti
per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
La copertura finanziaria
I salvaguardati possono ritenersi tali o potrebbero insorgere problemi di copertura finanziaria?
RSecondo quanto indicato dal decreto interministeriale, il fabbisogno finanziario per l’operazione è in linea con quanto già indicato nel Dl 201/2011 e quindi non si ritiene necessario ricorrere a ulteriori coperture.
24 mesi
Termine ultimo
I contributori volontari devono maturare la decorrenza della pensione entro 24 mesi a partire dal 6 dicembre 2011
62
Anni
È stata portata a 62 anni l’età fino alla quale resteranno a carico dei fondi di solidarietà i lavoratori oggetto di accordi stipulati entro il 4 dicembre