Franco Ricca, ItaliaOggi 11/6/2012, 11 giugno 2012
Noleggio, vale il luogo di utilizzo L’Iva è dovuta nel paese del committente, non del prestatore– Ancora novità per la territorialità dell’Iva sulle prestazioni di servizi
Noleggio, vale il luogo di utilizzo L’Iva è dovuta nel paese del committente, non del prestatore– Ancora novità per la territorialità dell’Iva sulle prestazioni di servizi. Dall’anno prossimo cambieranno le regole per i servizi di locazione e noleggio «non a breve termine» di mezzi di trasporto resi a privati consumatori. Secondo la nuova regola comunitaria, su tali servizi l’imposta sarà dovuta non più nel paese del prestatore, ma in quello del committente; la regola è integrata, nell’ordinamento domestico, dal criterio del luogo di utilizzazione del mezzo. Saranno inoltre disciplinate in modo ancora più particolare (e articolato) le prestazioni inerenti le imbarcazioni da diporto. Il quadro che ne scaturirà è, inutile dirlo, più complesso di quello attuale. E non solo per quanto riguarda l’individuazione del luogo dell’operazione: per le imprese che operano oltre frontiera, sarà infatti più complicata la gestione degli adempimenti Iva, perché, trattandosi di operazioni «business to consumer», esse saranno costrette a identificarsi nel luogo in cui è dovuta l’imposta. Tutto questo è già scritto nero su bianco nelle lettere e) ed e-bis) dell’art. 7-sexies del dpr 633/72, nella versione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 ai sensi del dlgs n. 18/2010. Vediamo più nei dettagli le novità, partendo dalla situazione attuale. Disciplina vigente. Attualmente la disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili «non a breve termine» di mezzi di trasporto, rese a committenti non soggetti passivi (servizi business to consumer, o B2C), dettata dalla vigente lett. e) dell’art. 7-sexies, stabilisce che le prestazioni in esame, in deroga alla regola generale, si considerano effettuate in Italia: - quando sono rese da prestatori stabiliti in Italia, salvo che siano utilizzate fuori della Comunità; - quando sono rese da prestatori stabiliti fuori della Comunità, se sono utilizzate in Italia. Il suddetto criterio speciale, risultante dalla combinazione della regola comune con il criterio del luogo di utilizzazione, vale per tutti i mezzi di trasporto, come definiti dall’art. 38 del regolamento Ue n. 282/2011, comprese le imbarcazioni da diporto (si veda il box). Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. g), del dpr 633/72, per locazione o noleggio «a breve termine» si intende il possesso o l’uso del mezzo per un periodo non superiore a 30 giorni, ovvero a 90 giorni per i natanti; di conseguenza, la prestazione si qualifica «non a breve termine» quando la durata supera i predetti periodi. In merito al requisito della durata del contratto, poi, si vedano le disposizioni dell’art. 39 del citato regolamento n. 282/2011 Nuova disciplina dal 2013. Vediamo ora come cambierà, dal 1° gennaio 2013, la localizzazione delle prestazioni di servizi in esame, in base alle riformulate disposizioni menzionate sopra. Bisogna ricordare che le modifiche rispondono, in via di principio, alla finalità di spostare il luogo dell’imposizione delle prestazioni dal paese di origine (ossia il luogo di stabilimento del prestatore) a quello di destinazione (luogo di stabilimento del committente). La norma comunitaria consente però agli stati membri di introdurre anche il criterio del luogo di utilizzazione della prestazione, sia in senso «attrattivo» (ossia per tassare i servizi effettivamente utilizzati nel proprio territorio) che in senso opposto (ossia per detassare i servizi utilizzati fuori della Comunità). Le nuove regole, come già accennato, prevedono inoltre una disciplina particolare per le imbarcazioni da diporto, sicché è necessario analizzarle distintamente. Mezzi di trasporto in genere (escluse imbarcazioni da diporto). I criteri dettati dalla riformulata disposizione della lett. e) dell’art. 7-sexies prevedono che le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, rese nei confronti di privati, si considerano effettuate nel territorio dello stato: - quando il committente è domiciliato o residente nel territorio stesso, salvo che il servizio sia utilizzato fuori dell’Ue - quando il committente è domiciliato e residente fuori dell’Ue, se il servizio è utilizzato nel territorio dello stato. È agevole notare, dunque, che la modifica consiste nella sostituzione della posizione del prestatore con quella del committente. In ultima analisi, si può dire che, in sintonia con l’obiettivo sopra anticipato, sarà adottato quale criterio-base quello della regola generale delle prestazioni di servizi «business to business». Non va dimenticato, però, che nella fattispecie si tratta di prestazioni «business to consumer»: localizzare tali prestazioni nel paese del destinatario privato consumatore, quindi, comporterà inevitabili complicazioni gestionali nel caso in cui il prestatore non sia stabilito nello stesso paese del committente. Se infatti il prestatore non è stabilito (né possiede una stabile organizzazione) nel paese del committente, per assolvere l’imposta dovrà necessariamente identificarsi, direttamente o mediante rappresentante fiscale, in tale paese, perché il ruolo di debitore dell’imposta non può essere assunto dal committente privato consumatore. Si pensi, per esempio, al leasing di un’automobile dall’impresa estera a un privato consumatore italiano: poiché la prestazione sarà territoriale in Italia, l’impresa estera dovrà necessariamente registrarsi nel nostro paese al fine di adempiere agli obblighi d’imposta. La complicazione riguarda soprattutto le imprese comunitarie, perché quelle extracomunitarie, restando al settore in esame, possono incorrere negli obblighi d’imposta già nell’attuale disciplina, allorquando effettuano, nei confronti di privati, locazioni o noleggi non a breve termine di mezzi di trasporto utilizzati nel territorio dello stato. Imbarcazioni da diporto. Per quanto riguarda i servizi di locazione, ecc. di imbarcazioni da diporto, attualmente disciplinati come gli altri mezzi di trasporto dal criterio della vigente lettera e), dal 1° gennaio 2013 saranno regolati dalla nuova disposizione della lett. e-bis), oltre che da quella della riformulata lettera e). Dal combinato di tali disposizioni scaturisce una disciplina ancora più elaborata, secondo la quale le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, rese nei confronti di privati, si considerano effettuate nel territorio dello stato nei seguenti casi: - l’imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio stesso e la prestazione è eseguita da soggetti passivi ivi stabiliti, a meno che sia utilizzata fuori dell’Ue (in merito al concetto di «messa a disposizione», l’art. 40 del regolamento n. 282/2011 precisa che il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario è quello in cui il destinatario o un terzo che agisce per suo conto ne prende fisicamente possesso) - l’imbarcazione è messa a disposizione in un paese non Ue da un prestatore stabilito nel medesimo paese ed è utilizzata nel territorio dello stato - l’imbarcazione è messa a disposizione in un paese non Ue da un prestatore non stabilito nello stesso paese, il committente è stabilito in Italia e l’imbarcazione è utilizzata nell’Ue - l’imbarcazione è messa a disposizione in un paese non Ue da un prestatore non stabilito nello stesso paese, il committente è stabilito fuori dell’Ue e l’imbarcazione è utilizzata in Italia. Ipotesi diverse da quelle sopra considerate. È opportuno ribadire che i criteri speciali delle lettere e) ed e-bis) dell’art. 7-sexies, illustrati prima, si applicano alle prestazioni di locazione, noleggio, ecc. non a breve termine di mezzi di trasporto rese nei confronti di privati consumatori (business to consumer). Fuori di tale ipotesi, valgono invece altre regole. Più precisamente: - le prestazioni di noleggio, locazione e simili a breve termine seguono in ogni caso (ossia tanto nei rapporti B2B che B2C) i criteri speciali dettati dall’art. 7-quater, lett. e) - le prestazioni di noleggio, locazione e simili non a breve termine rese nei confronti di soggetti passivi (business to business) seguono la regola generale dell’art. 7, comma 1, lett. a). © Riproduzione riservata