Norberto Villa, ItaliaOggi 11/6/2012, 11 giugno 2012
Case all’estero, il valore lo dà l’atto Come calcolare l’imponibile nei casi di successioni e donazioni– Grazie alle indicazioni per l’Imu estera (la cosiddetta Ivie) si sciolgono tutti i nodi
Case all’estero, il valore lo dà l’atto Come calcolare l’imponibile nei casi di successioni e donazioni– Grazie alle indicazioni per l’Imu estera (la cosiddetta Ivie) si sciolgono tutti i nodi. O quasi. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 5 giugno scorso, infatti, ha dettato le modalità operative che regolano la patrimoniale introdotta dall’art. 13 del decreto 201/2011, che dovrà essere calcolata e assolta per la prima volta nel modello Unico con riferimento all’anno 2011. Il punto centrale è che questa nuova patrimoniale comporta un’autoliquidazione da parte dei contribuenti che quindi si dovranno assumere le responsabilità di indovinare i calcoli necessari. Fatto non sempre facile. I soggetti interessati sono i cittadini residenti fiscalmente in Italia che detengono all’estero la proprietà o altro diritto reale su immobili. Da notare che il provvedimento fa riferimento alla detenzione in più punti, fatto che mal si concilia con l’ipotesi del diritto reale. Il provvedimento offre qualche chiarimento con riguardo a punti che parevano più controversi, non riuscendo però a eliminare completamente i dubbi. Prima di tutto in tema di base imponibile il provvedimento non poteva far altro che ribadire quanto contenuto nella norma istitutiva. E quindi individuare la stessa nel costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti o, in mancanza del costo di acquisto, nel valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile. Qui purtroppo non è riuscito il provvedimento a superare lo stretto tenore della norma che, rifacendosi al valore di mercato, può creare non pochi problemi di individuazione della base imponibile in tali situazioni. Quanto meno però il provvedimento stabilisce che se l’immobile non è più posseduto al 31/12 dell’anno di riferimento si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Invece è superato il dubbio con riguardo agli immobili per cui non esiste proprio un costo di acquisto, in quanto acquisiti a titolo gratuito come nel caso delle successioni o donazione. In tal caso in assenza di indicazione della norma istitutiva il provvedimento stabilisce: per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato; è necessario individuare la base imponibile nel costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione; qualora anche questo riferimento manchi, non c’è altra possibilità che riferirsi al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.