Massimiliano Tasini, ItaliaOggi 11/6/2012, 11 giugno 2012
Accertamenti, nessuno è immune– Accertamenti finanziari, avanti tutta: si può sintetizzare con questa battuta lo stato dell’arte in materia
Accertamenti, nessuno è immune– Accertamenti finanziari, avanti tutta: si può sintetizzare con questa battuta lo stato dell’arte in materia. Le pronunce della Cassazione fioccano (si vedano servizi a pagina 3) e, d’altra parte, la pratica professionale quotidiana ci dimostra che lo strumento delle verifiche è sempre più in voga. La disciplina. Gli accertamenti finanziari trovano fondamento negli artt. 32 dpr n. 600/73 e 51 dpr 633/72, rispettivamente sul fronte delle imposte dirette e dell’Iva. La relativa disciplina è sostanzialmente stabilizzata, dopo che il legislatore con la legge 311 del 2004, in vigore dall’1/1/2005, ha profondamente ridisegnato il quadro. Questi accertamenti si basano su un ragionamento assai semplice: se il contribuente ha movimentato delle somme di denaro deve dimostrarne le relative motivazioni; in mancanza, dette movimentazioni sono poste a base dell’accertamento. Questo significa che sul fisco incombe solo l’onere di provare l’esistenza delle movimentazioni, mentre il contribuente è chiamato a fornire la prova contraria, che si sostanzia nella dimostrazione dell’irrilevanza reddituale delle somme, o, in alternativa, che di tali somme si è già tenuto conto ai fini della determinazione del reddito. La legge 311/2004 non ha modificato l’impianto di fondo. Ora come allora, infatti, l’accertamento finanziario: - per quanto detto sopra, si fonda su una presunzione legale (e dunque vincolante per il giudice) relativa (e dunque che ammette la prova contraria); - si applica sul fronte delle imposte dirette e su quello Iva; - necessita di una preventiva autorizzazione da parte dell’organo gerarchicamente superiore; - riguarda imprese, professionisti, ma anche privati. Le ulteriori novità. La vera novità è però costituita dall’Anagrafe dei conti, uno strumento pensato già nel 1991 con la legge 413 ma rivisto e attuato con la c.d. «manovra Prodi»: l’art. 35 del dl 223 del 2006 ha infatti significativamente inciso l’art. 7 del dpr 605/73 prevedendo l’istituzione di una banca dati alla quale il fisco può accedere allo scopo di verificare non solo quali conti, depositi o altri rapporti continuativi il contribuente intrattiene, ovvero ha aperto o ancora cessato nel periodo oggetto di indagine, ma anche presso quali intermediari finanziari vengono poste in essere operazioni fuori conto. Il contenuto dell’Anagrafe dei conti è stato potenziato nel 2007 a opera del dlgs n. 231, testo unico in materia di antiriciclaggio. Il relativo contenuto è infatti stato allineato a quello degli Archivi unici informatici tenuti dai singoli intermediari finanziari, e dunque arricchito. PATRIMONI E CONSUMI INDIZIATI SPECIALI – Non è facile fornire una mappatura dei motivi che inducono il fisco ad avviare un’indagine finanziaria. Si può però osservare che il fisco: è sempre più attento a valutare la situazione patrimoniale e quella dei consumi delle persone fisiche, perché questi elementi possono essere facilmente correlati con il reddito dichiarato. Inoltre è consapevole che la giurisprudenza ha spesso avallato gli accertamenti fiscali fondati su indagini finanziarie anche in presenza di violazioni di una certa rilevanza. Sempre più spesso incrocia i dati di indagini diverse: per esempio, redditometro e indagini finanziarie, studi di settore e indagini finanziarie ecc. Questo accade anche perché la giurisprudenza non vede di buon occhio le risultanze di statistiche generalizzate e dunque per il fisco è necessario supportare le relative risultanze con ulteriori elementi di prova. Presta sempre maggior attenzione alle frodi, come ad esempio la realizzazione di frodi carosello, nelle quali le indagini finanziarie possono costituire un importante elemento di prova. A conferma di quanto sopra, le direttive annuali emanate dall’Agenzia delle entrate agli uffici locali rimarcano la necessità di utilizzare le indagini finanziarie come rilevanti strumenti di ausilio; per parte sua anche la Guardia di finanza ne fa un utilizzo sempre più ampio, anche alla luce della possibilità che anche tale organo le utilizzi nell’ottica di potenziare lo strumento delle misure cautelari, segnalando le risultanze delle relative indagini all’Agenzia delle entrate. Un data-base per contribuenti ad alto rischio Al momento di istituire l’Anagrafe dei conti, l’Agenzia delle entrate ha «preteso» che fossero comunicati anche i conti e i depositi scudati. Questa circostanza ha indebolito la cd. «secretazione» che le norme istitutive dello Scudo garantivano, ma per le Entrate il fatto che l’Anagrafe sia stata istituita nel 2006 e dunque dopo la prima tornata dello Scudo, è stato ritenuto motivo sufficiente. Il tema si è riproposto nel 2009 con lo Scudo riaperto dal dl 78: in tale occasione, l’allora ministro delle finanze, nell’intento di favorire l’operazione di rimpatrio, derogò a tale orientamento, di fatto esentando, a parità di condizioni, gli intermediari dal comunicare all’Anagrafe l’esistenza di conti scudati. Le novità recenti. Venendo ai giorni nostri, sono tre le novità su cui possiamo soffermare la nostra attenzione: 1) l’invio degli e/c periodici; 2) l’estensione degli intermediari; 3) l’imposta sui patrimoni scudati; Quanto al primo punto, va osservato che l’art. 11 comma 2 del dl 201/2011 stabilisce che dall’1/1/2012 gli operatori finanziari dovranno comunicare all’amministrazione finanziaria: a) l’esistenza dei rapporti intrattenuti; b) le operazioni fuori conto; c) le singole operazioni effettuate nell’ambito dei predetti rapporti. Quest’ultima novità consentirà al fisco di disporre direttamente di un nuovo rilevante elemento conoscitivo, che potrà essere utilizzato per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. La stessa disposizione prevede anche l’emanazione di uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite: - le associazioni di categoria degli operatori finanziari; - il Garante della privacy. Anche in considerazione delle obiezioni mosse proprio dal Garante sulla bozza di provvedimento circolata nelle ultime settimane, il direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, in commissione finanze ha precisato che gli uffici non avranno accesso al data-base, che sarà pertanto utilizzato solo a livello centrale e solo per individuare le posizioni ad alto rischio di evasione. Oggetto della comunicazione, inoltre, saranno non tutte le movimentazioni, bensì solo i totali Dare e Avere e i relativi saldi. La seconda novità è racchiusa nell’art. 23 del dl 98/2011e si sostanzia nell’inclusione delle compagnie assicurative tra i destinatari delle indagini. Tale ultima disposizione è stata attuata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 6/12/2011, che, all’art. 2 stabilisce che dal 30/06/2011 le società e gli enti di assicurazione, relativamente ad alcuni specifici rapporti, effettuino le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari in essere al 6/7/2011. Le comunicazioni riguardano le polizze: unit.linked; index.linked e i contratti e le operazioni di capitalizzazione. Quanto infine all’imposta sui patrimoni scudati, disciplinata dal dl 201/2011, va rimarcato che il pagamento della stessa costituisce presunzione indefettibile per il mantenimento del regime di secretazione, d’onde l’evidente connessione con il tema delle indagini finanziarie. Proprio in ragione di tale caratteristica, l’imposta non si applica sui patrimoni «solo» regolarizzati, posto che questi si trovano già evidenziati nel quadro W.