Simona Verrazzo, Libero 8/6/2012, 8 giugno 2012
EX MARITO CONDANNATO A PAGARE I DANNI DA CORNA
Risarcimento danni per corna. Lo ha deciso ieri la Corte di Cassazione, che ha stabilito che, in caso di tradimento, non basta assegnare l’addebito al coniuge fedifrago. Questi dovrà anche rifondere i danni all’altro perché «il desiderio di libertà e felicità» cercato all’esterno «comporta la disgregazione della famiglia » passibile di danni.
Con la sentenza numero 8862, la Prima sezione civile ha accolto il ricorso di una moglie tradita di Macerata, C.B., che chiedeva che le venissero risarciti – dal marito fedigrafo – i “danni da tradimento”.
Il 16 aprile 2010, la Corte d’appello di Ancona addebbito la colpa del fallimento nuziale al marito traditore, disponendo l’affidamento congiunto delle figlie minorenni con collocamento dalla madre, ma non riconoscendo alla ormai ex moglie il risarcimento dei danni da tradimento.
Secondo i giudici del tribunale marchigiano la condotta dell’uomo «non sarebbe antigiuridica» e la domanda di risarcimento del danno «contrasterebbe con il diritto del coniuge di perseguire le proprie scelte personali, soprattutto in conseguenza della legge che ha eliminato il carattere illecito dell’adulterio».
Di tutt’altro avviso la Corte di Cassazione, che fa invece notare che dire che il tradimento è già sanzionato con l’addebito della separazione «non tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale di questi anni». Spetterà ora alla Corte d’appello di Ancona stabilire l’esatto risarcimento per la moglie tradita, non essendo condivisibile, per dirla con la Corte di Cassazione, che «la relazione extraconiugale del marito non ha assunto carattere ingiurioso per la moglie o manifestazioni rilevanti di disdoro».