Marco Barone, Reset-Italia.net, 1 giugno 2012
Alcune “chicche” sulla riforma del lavoro approvata al Senato. 52 pagine, vari emendamenti del governo come approvati il 31 maggio 2012 al Senato della Repubblica impopolare italiana
Alcune “chicche” sulla riforma del lavoro approvata al Senato. 52 pagine, vari emendamenti del governo come approvati il 31 maggio 2012 al Senato della Repubblica impopolare italiana. 52 pagine nel complesso difficili da leggere e comprendere da persone non addette ai lavori, ed infatti i primi commenti che ho intravisto sulla stampa classica, riportano errori grossolani e non hanno ben compreso il vero spirito di questa riforma. Una riforma che è sostenuta dalla politica istituzionale, destra e sinistra non sfiduciando il governo, hanno voluto questa riforma. Ogni critica successiva sarà solo sterile retorica, ipocrita demagogia. Evidenzierò contrariamente dagli altri solo alcuni aspetti particolari di questa riforma, diciamo delle chicche che devono essere lette e colte con attenzione, Già il titolo del primo emendamento lascia trapelare in cosa consisterà questa riforma, poiché si sottolinea il termine flessibilità in uscita, anche se nel contenuto del testo si parlerà pure di flessibilità in entrata. Ma il titolo rappresenta bene l’essenza di queste 52 pagine che riscrivono anni di diritto del lavoro e gettano letteralmente nel cesso,fatemi passare questo termine, battaglie sindacali, operaie, che hanno sempre creato malore e dispiacere a chi ora si vendica. Perché questa è una vendetta del sistema. Una vendetta bestiale. Nella premessa si legge che le disposizioni della presente legge costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quindi i dipendenti pubblici sono avvisati. A breve si perfezionerà la totale privatizzazione del pubblico impiego, con la realizzazione di quei licenziamenti che vengono da settimane invocati e che solo gli illusi ancora non vedono e non vogliono vedere. Essere consapevoli è necessario per resistere, per difendersi. Negare l’esistenza altro non farà che rafforzare proprio chi ti vuole licenziare. Già nel mio precedente scritto, Appunti sulla nuova riforma del Lavoro, evidenziavo alcune criticità della sempre più vicina riforma del non diritto del lavoro. Ora hanno modificato, con il passaggio al Senato, in peggio, alcuni aspetti del testo originario. Per esempio in tema di contratto a tempo determinato, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato potrà fare a meno delle motivazioni volte a giustificare le ragioni di di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro per il primo contratto non superiore ai 12 mesi. Nel testo originario i mesi erano 6. Gran passo, complimenti. Si specifica però che questo contratto, quello senza causale, non potrà essere soggetto a proroga e che dovrà essere computato nel canonico 36 mesi oltre il quale l’apposizione del termine non sarebbe possibile. Dico sarebbe perché in Italia anche se non si può in realtà si può. Dunque 12 mesi di contratto franco. Sorvolo tutte le questioni che riguardano gli altri contratti atipici ma in realtà tipici, rilevando solo che molto si punta sull’apprendistato ed in particolar modo tale forma contrattuale di sfruttamento per i lavoratori è incentivata nelle imprese sotto i 10 dipendenti. Veniamo alla materia che se da un lato ha avuto effetto distrazione, perché si è parlato solo di questo e non del corpus integrale della riforma del lavoro, dall’altro in queste 52 pagine si pone fine al principio che ha salvaguardato lo Statuto dei Lavoratori, si attacca e si colpisce con efficacia il simbolo della lotta operaia, l’articolo 18. In caso di licenziamento cosa accade? Allora il padrone, anzi il datore di lavoro, anzi l’imprenditore, come oggi deve essere chiamato, se decide di licenziarti, deve inviare una comunicazione alla Direzione Territoriale del luogo e solo per conoscenza al lavoratore. Così è scritto nella riforma. La Direzione Territoriale entro 7 giorni trasmette la convocazione alle parti, si avvia il tentativo di conciliazione che si conclude entro 20 giorni dalla convocazione fatta salva l’ipotesi di richiesta congiunta di rinvio per trattative. Il Giudice, qualora non si raggiunga l’accordo, dovrà valutare, quasi come una minaccia, il comportamento delle parti in sede di conciliazione sia per risarcimento danno che per l’adozione delle spese processuali. In sede di conciliazione, si specifica sempre nel testo della riforma, è possibile un solo impedimento giustificato del lavoratore che può determinare la sospensione della procedura non oltre i 15 giorni dalla comunicazione dell’evento. Nel caso di licenziamento disciplinare, leggete con attenzione, emerge che questo produce effetto dal giorno in cui ha avuto luogo l’inizio del procedimento disciplinare e non più dalla data della ricezione del licenziamento. Altra chicca in negativo ovviamente è che si specifica la nullità del licenziamento intimato in caso di matrimonio tra uomo e donna, e si specifica tra uomo e donna, giusto per non lasciare trapelare dubbi, le coppie di fatto o quelle omosessuali in Italia non devono avere diritti. Dunque tale licenziamento sarebbe nullo per tutte le aziende a prescindere dal criterio dimensionale e produrrebbe gli stesse effetti del licenziamento inefficace perché intimato in forma orale ovvero la reintegra che non dovrà essere inferiore alle 5 mensilità della retribuzione globale di fatto ivi incluse ovviamente pagamenti previdenziali dedotto il percepito in itinere. Però il lavoratore entro 30 giorni dal deposito della Sentenza o invito del datore a rientrare al lavoro, potrà optare per una indennità pari a 15 mensilità ma che non sarà soggetta a contribuzione previdenziale. Altro elemento dunque peggiorativo rispetto al passato. Nel caso invece di di annullabilità del licenziamento, quando non sussistono le ragioni,quando si può adottare una sanzione conservativa del posto di lavoro anziché l’espulsione dal lavoro, si applica la reintegra con risarcimento che prevede una retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento al momento della reintegra dedotto ovviamente il reddito percepito in itinere con altra attività, ma follia normativa vuole che dovrà essere dedotto anche quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse cercato con diligenza altro lavoro. Ma con quale criterio un Giudice potrà mai definire questo ultime parametro? Follia pura, eppure è stata normata. E’ interessante leggere anche, sempre in tema di licenziamento, che se il datore di lavoro lo revoca entro 15 giorni , il lavoratore avrà diritto solo alla retribuzione e nessuna sanzione verrà comminata al datore. E certo, prima ti licenzio, ti cagiono stress e preoccupazioni senza inizio e senza fine, e poi per convenienza pura decido di revocare il licenziamento e per questo vile atto di natura intimidatoria non pagherò nulla? In base alla riforma, no! Si deve ricordare che si introdurranno dei riti speciali per i casi di licenziamento ma anche per la qualificazione del rapporto di lavoro e si specifica che le parti devono produrre una duplice copia dei documenti. Di norma in Tribunale si produce solo una copia, il fatto di produrne due è per risparmiare i costi al Ministero, ma ovviamente questi costi si rifletteranno sul lavoratore che dovrà ovviamente pagare la duplice copia documentale, e poi un semplice interrogativo, visto che anche i procedimenti di qualificazione del rapporto di lavoro saranno soggetti al procedimento speciale, visto che gli organici dei Giudici sono carenti, quanto dureranno gli altri processi? Veniamo brevemente all’ASPI che dovrebbe sostituire il sistema degli ammortizzatori sociali come oggi esistente. Si specifica che i dipendenti pubblici che perderanno il lavoro non avranno alcun ASPI, così come non lo avranno i lavoratori che producono le dimissioni. Oggi giorno chi si dimette per giusta causa, mobbing, perché non percepisce lo stipendio da tre mesi, ha diritto alla disoccupazione, all’ASPI però no. Infine si evidenzia, quella che è stata lanciata come una grande conquista, l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno nei primi cinque mesi del proprio figlio per il padre il quale può per due giorni sempre nell’arco dei cinque mesi assentarsi però ad una sola condizione, ovvero essere in sostituzione della madre… Ogni commento è superfluo. In tema di mobilità voglio sottolineare che perde la detta indennità il lavoratore che rifiuta lavoro con retribuzione non inferiore del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità di cui ha diritto,ed infine che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge si devono riformare gli enti, le realtà che possono offrire formazione formale ed informale, la certificazione delle competenze e le modalità di rilascio dei crediti formativi; quali saranno gli enti che potranno organizzare corsi di formazione per il personale dipendente? Quali saranno i criteri? Lo decideranno i Ministeri tutti interessati sentite le solite parti sociali, probabilmente da un lato incrementeranno il business delle certificazioni delle competenze e dall’altro colpiranno chi forma i lavoratori in modo libero ed anti-sistemico, chi forma i lavoratori solo con l’unico scopo di tutelare, oltre ogni logica corporativa, i diritti dei lavoratori. E la chicca delle chicche è che l’ Inps e l’ Inail sono chiamate ad effettuare misure di razionalizzazione organizzativa pari ad una spesa di 18 milioni annui per Inail e 72 milioni per Inps. Altri licenziamenti? Ecco perché questa riforma si apriva con un titolo chiaro, ove si evidenziava,appunto, la flessibilità in uscita. Marco Barone