Il Sole 24 Ore 1/6/2012, 1 giugno 2012
Contratti a termine, fine del «causalone» Iniziamo la pubblicazione delle risposte degli esperti ai quesiti inviati dai lettori nell’ambito del Forum lavoro 2012 e aventi ad oggetto i contratti a termine, l’apprendistato, il lavoro autonomo, le partite Iva e le associazioni in partecipazione, l’articolo 18, i licenziamenti disciplinari ed economici, gli ammortizzatori sociali
Contratti a termine, fine del «causalone» Iniziamo la pubblicazione delle risposte degli esperti ai quesiti inviati dai lettori nell’ambito del Forum lavoro 2012 e aventi ad oggetto i contratti a termine, l’apprendistato, il lavoro autonomo, le partite Iva e le associazioni in partecipazione, l’articolo 18, i licenziamenti disciplinari ed economici, gli ammortizzatori sociali.A questa prima tornata di domande hanno risposto Arturo Maresca e Luca Caratti. Risposte ad altri quesiti saranno pubblicate nei prossimi giorni sul «Sole 24 Ore». Contratto «acausale» solo per i nuovi assunti In assenza di disposizioni transitorie il nuovo contratto a termine (CTD) privo di causale può essere stipulato anche con lavoratori che lo stesso datore di lavoro aveva già avuto alle dipendenze, prima dell’entrata in vigore della legge, con CTD o di cui si era avvalso con contratto di somministrazione, atteso che il contratto a termine acausale riguarda, come recita l’articolo 1, comma 1-bis, Dlgs 368/2001 nuovo testo, «l’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato»? RLa norma parla di «primo rapporto a tempo determinato» introducendo una condizione che deve essere verificata in relazione a tutti i lavoratori che si vuole impiegare. Non ci sono spazi per poter "azzerare", in un certo qual modo, i rapporti di lavoro già intercorsi e tener conto solo di quelli instaurati dopo l’entrata in vigore della norma. Del resto, questo vanificherebbe la ratio sottesa alla disposizione che, attraverso l’eliminazione del "causalone" con riferimento al primo rapporto, vuole semplificare l’impiego di lavoratori di cui ancora non si conosce concretamente la capacità e che, il più delle volte, non hanno importanti esperienze di lavoro. La somministrazione come primo rapporto A regime il datore di lavoro potrà assumere con CTD acausale un lavoratore di cui si è già avvalso tramite contratto di somministrazione? Si tratta, cioè, di una «ipotesi del primo rapporto a tempo determinato»? RProprio sulla base della ratio normativa di cui si è detto sembra possibile ritenere che il presupposto relativo al «primo rapporto a tempo determinato» vada verificato sia che lo stesso rapporto si sia avuto in forza di contratto a termine, sia in forza di una somministrazione. Non è peraltro casuale che il Legislatore abbia fatto riferimento alla generica locuzione di "rapporto" e non a quella più tecnica di "contratto". Dimissioni in bianco, necessaria la convalida Perché il comma 4 dell’articolo 55 del Dlgs 26 marzo 2001 (Testo unico in materia di sostegno della maternità e della paternità), cosi come modificato dall’articolo 55 del Ddl 3242, ribadisce il concetto di «richiesta delle dimissioni», quando, in effetti, le stesse sono inquadrabili negli atti unilaterali recettizi per cui non serve il consenso del datore di lavoro? Sono, quindi, revocabili le dimissioni ancora non convalidate? RLa locuzione adoperata dal Legislatore è semplicemente legata al fatto che le dimissioni sono sospensivamente condizionate alla convalida. Evidentemente se c’è convalida l’efficacia dell’atto è quella propria degli atti unilaterali recettizi. Cessazione del rapporto all’atto delle dimissioni Il contratto di lavoro si risolve al momento della consegna delle dimissioni al datore di lavoro o al momento della convalida? In buona sostanza, visto che la norma si limita a statuire che l’efficacia della risoluzione del rapporto è condizionata e non che è subordinata alla convalida, la comunicazione di cessazione del rapporto è collegata all’atto di convalida menzionato o al momento di consegna della lettera di dimissioni? RLa disciplina contenuta nella riforma introduce una efficacia delle dimissioni «sospensivamente condizionata» a determinati adempimenti. La formulazione normativa lascia pertanto intendere che, solo al verificarsi di questi adempimenti, l’atto interruttivo esplica la sua efficacia. Ciò non toglie che la comunicazione di cessazione del rapporto sia legata all’atto di dimissioni e non alla sua convalida, atteso che la comunicazione costituisce il presupposto per convalidare – attraverso la sottoscrizione della ricevuta di trasmissione – le stesse dimissioni.