Dino Pesole, Il Sole 24 Ore 1/6/2012, 1 giugno 2012
Delega fiscale ancora ferma dopo i rilievi del Quirinale (sotto box Le norme nel mirino del Colle) – L’invito al governo perché riformulasse alcuni punti del disegno di legge delega sul fisco, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 aprile, è partito dal Quirinale da tre settimane
Delega fiscale ancora ferma dopo i rilievi del Quirinale (sotto box Le norme nel mirino del Colle) – L’invito al governo perché riformulasse alcuni punti del disegno di legge delega sul fisco, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 aprile, è partito dal Quirinale da tre settimane. Sub iudice in particolare alcune fattispecie penali tributarie contenute nel testo della delega. Tra queste il dispositivo contenuto nell’articolo 5 che punta a escludere la rilevanza penale «dei comportamenti ascrivibili a fattispecie abusive», e la revisione del sistema sanzionatorio penale «secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti». Nel mirino del Colle è finito anche il capitolo relativo all’esclusione della rilevanza penale «per i comportamenti ascrivibili all’elusione fiscale», e alla possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi «o di applicare sanzioni amministrative anzichè penali». Rilievi prevalentemente tecnici, che sono da giorni all’attenzione dei «competenti uffici» dei ministeri dell’Economia e della Giustizia. Dicasteri «che stanno lavorando a una soluzione comune sui principi della delega», secondo quanto rende noto un comunicato congiunto dei due ministeri. Precisazione doverosa dopo che con una lettera ad «Avvenire» il consigliere del presidente della Repubblica, Pasquale Cascella aveva ribadito che la delega fiscale «è attualmente oggetto di riesame da parte dei competenti organi ministeriali e la presidenza della Repubblica resta in attesa delle conseguenti determinazioni governative». È la risposta a un articolo dal titolo «E il Quirinale blocca ancora la riforma fiscale», nella quale si ricorda che sul testo sono stati chiesti chiarimenti «sulle norme penali». Il disegno di legge delega è pervenuto al Colle «in data 3 maggio 2012 ed è stato immediatamente esaminato». I ritardi non si devono dunque all’intervento del Quirinale, quanto ai tempi evidentemente non brevissimi che i due dicasteri coinvolti stanno utilizzando per ritoccare le disposizioni contestate. Trattandosi di una legge delega, si tratta di definire meglio e con maggiore precisione il confine delle fattispecie penalmente rilevanti, oggetto della modifica normativa proposta. Operazione evidentemente non facilissima. Una volta ritoccato il testo originario del provvedimento, occorrerà un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri e il successivo inoltro al Quirinale. A quel punto, si può ipotizzare che finalmente il testo del ddl delega approdi in Parlamento. I tempi a disposizione sono una variabile fondamentale, poiché l’esercizio della delega attraverso i successivi decreti legislativi andrà condotto in porto entro nove mesi dall’approvazione del testo da parte del Parlamento. Siamo a giugno, e dunque occorrerà accelerare al massimo i tempi per non arrivare a ridosso della fase finale della legislatura. Quindi c’è il rischio concreto che alla fine non se ne faccia nulla e che la parte più rilevante del ddl (la revisione del catasto degli immobili) finisca per confluire in un altro veicolo legislativo. Si registra nel frattempo l’iniziativa di 42 senatori appartenenti a sei gruppi di Palazzo Madama che con un’interpellanza al presidente del Consiglio, Mario Monti chiedono di fermare le richieste di documentazione inviate dall’Agenzia delle Entrate a un milione di contribuenti «in violazione di numerose norme e dello Statuto del contribuente». © RIPRODUZIONE RISERVATA Le norme nel mirino del Colle ABUSO DEL DIRITTO La delega fiscale finita nel mirino del Capo dello Stato dispone la revisione delle vigenti norme antielusive con lo scopo di introdurre il principio generale del divieto dell’abuso del diritto. Un divieto che viene esteso ai tributi non armonizzati. Viene posto a carico dell’amministrazione l’onere di provare il disegno abusivo del contribuente e la non conformità degli strumenti giuridici utilizzati a una normale logica di mercato CONDOTTA ABUSIVA Si parte dalla definizione di «condotta abusiva», irrilevante penalmente, come uso distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio d’imposta purché la condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Esclusa la configurabilità della condotta abusiva quando l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali RIORDINO SANZIONI Predeterminazione e proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dei comportamenti. È questo il principio ispiratore della revisione del sistema sanzionatorio contemplata nello schema di Ddl delega. A questo scopo bisogna dare rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o destinati a creare documenti falsi ELUSIONE Secondo la legge delega, bisogna invece escludere la rilevanza penale per i comportamenti ascrivibili alla elusione fiscale. Quanto al regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, andrebbero meglio correlate, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti. Da ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi