Christina Feriozzi e Luciano De Angelis, ItaliaOggi 24/4/2012, 24 aprile 2012
Evasione e riciclaggio a braccetto – Frodi fiscali quali reati presupposto del riciclaggio. Dalle imprese di pulizia, all’attività di consulenza e pubblicitaria, dal settore edile a quello del ferro e dell’autotrasporto, fino ai metalli preziosi e ai cosmetici, sono i settori principalmente nel mirino dell’Uif allo scopo di individuare le operazioni sospette da segnalare ai fini antiriciclaggio
Evasione e riciclaggio a braccetto – Frodi fiscali quali reati presupposto del riciclaggio. Dalle imprese di pulizia, all’attività di consulenza e pubblicitaria, dal settore edile a quello del ferro e dell’autotrasporto, fino ai metalli preziosi e ai cosmetici, sono i settori principalmente nel mirino dell’Uif allo scopo di individuare le operazioni sospette da segnalare ai fini antiriciclaggio. È quanto emerge dalla comunicazione Uif del 23/4/2012, recante: schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co.7, lett. b) del dlgs 231/2007: operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni. Il binomio evasione-riciclaggio. L’Uif afferma che l’evasione fiscale è, in Italia, un fenomeno con dimensioni molto più ampie di quelle di altri Paesi dell’Unione europea. Le frodi fiscali, anche a livello internazionale, e il riciclaggio sono strettamente collegati, difatti l’evasione è lo strumento utilizzato per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare condotte criminose. Ciò, destando una crescente attenzione internazionale, ha portato il Gafi, a inserire espressamente i reati fiscali nel novero dei reati presupposto di riciclaggio (Raccomandazioni del 16/2/12). La funzione dei nuovi schemi di anomalia. I nuovi indicatori di anomalia (emanati ai sensi dell’art. 41 dlgs 231/07), redatti dall’Uif in collaborazione con la Gdf, per l’individuazione delle operazioni sospette riconducibili a fenomeni di evasione, integrano i precedenti schemi già pubblicati. In proposito, infatti, si ricorda nella comunicazione in commento, che riguardo agli intermediari, si richiamano, in quanto ancora validi, gli indicatori volti a rilevare l’utilizzo irregolare di rapporti bancari intestati a persone fisiche, sui quali transitano operazioni attinenti attività economiche d’impresa, o ripetuti girofondi tra conti societari e conti personali (provv. Banca d’Italia del 24/8/2010); mentre, per i professionisti si fa riferimento ai segnalatori riguardanti la costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi e quelli inerenti operazioni finanziarie e contabili (decreto del ministero della giustizia del 16/4/10). Inoltre, un apposito schema di anomalia relativo al rischio di frode all’Iva intracomunitaria era stato diffuso dalla Uif con comunicazione del 15/2/10. Ora, precisa l’Uif che i nuovi schemi operativi (art. 6, co.7, lett. b) del dlgs 231/07), sono diretti a facilitare la valutazione da parte degli intermediari di ulteriori operatività riconducibili a possibili fenomeni di frode fiscale. In particolare, si rileva che il contenuto degli stessi è applicabile anche all’attività dei professionisti. In proposito, poi, secondo quanto risulta ad ItaliaOggi, l’Uif ha fornito agli esponenti delle categorie professionali la propria disponibilità a «tarare» più specificamente il contenuto degli indicatori stessi affinché risultino più aderenti ai controlli antiriciclaggio che possono essere messi in atto negli studi professionali. I settori più esposti ai controlli. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, intendendo per tali sia i professionisti che gli intermediari finanziari, devono prestare particolare attenzione all’operatività ritenuta inusuale che può caratterizzare alcuni settori di attività dei propri clienti. Settori, questi, individuati sulla base dell’analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di condotte illecite. In particolare, la comunicazione Uif punta l’attenzione sulle attività gestite nei settori, risultati più esposti a fenomeni di evasione fiscale e conseguente riciclaggio fra le quali si rilevano: attività di pulizia e manutenzione; attività di consulenza e pubblicitarie; settori dei materiali ferrosi, edile, dell’autotrasporto e del movimento terra, dei metalli preziosi, delle opere d’arte; mercati dei cosmetici; commercio all’ingrosso di olio e grano; scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari).