M. Antonietta Calabrò, Corriere della Sera 13/04/2012, 13 aprile 2012
INTERCETTAZIONI, LA MEDIAZIONE DEL GOVERNO
La responsabilità civile dei magistrati non sarà «diretta», ma sarà lo Stato a rispondere per loro «anche per manifesta violazione della legge e del diritto comunitario». E non solo «per dolo o colpa grave». Quanto alla corruzione, sarà punita anche quella tra privati e cambierà la concussione. Nel caso di concussione per induzione, che ricorre nel processo Ruby, la pena viene abbassata da un massimo di 12 a un massimo di 8 anni di reclusione. Infine, le intercettazioni. Non saranno più i Tribunali collegiali ad autorizzare gli ascolti. Inoltre, sui punti più controversi del provvedimento (intercettazioni ambientali e pubblicazione degli ascolti) si torna alle norme in vigore. Per tutto il resto, si ripartirà dal ddl Alfano-Bongiorno, attualmente fermo alla Camera.
Il ministro Severino ha inviato a Pdl, Pd e Terzo polo le prime bozze del suo testo nella serata di ieri, dopo aver concluso il secondo giro di consultazioni a via Arenula. Il Guardasigilli definisce «estremamente positivo» il risultato degli incontri. Ma se da un lato è vero, come il ministro afferma, che «si è andati molto avanti» sui tre dossier aperti, dall’altro bisogna registrare ancora distanze tra i partiti sulle norme. E anche una profonda spaccatura sui tempi. Se il Pdl, infatti, continua a chiedere che corruzione, intercettazioni e responsabilità civile procedano di pari passo, Pd e Terzo polo hanno detto di no alla proposta, avanzata dal partito di Berlusconi al ministro, di rimandare di una settimana o più la presentazione delle norme sulla corruzione. Dunque il 17 aprile, come da lei annunciato e come chiedono Pd e Terzo polo, Severino porterà alla Camera il suo emendamento su corruzione e concussione. Ma prima di farlo, quello stesso giorno riunirà attorno a un tavolo tutti i partiti per un confronto «corale» su tutti i dossier. I pidiellini già ieri sostenevano che non aver cancellato del tutto, come ci chiedeva l’Europa, la concussione, rappresenta un accanimento «contra personam» ai danni di Berlusconi. Al contrario, i democrat lamentano il fatto che per alcuni reati di corruzione le pene vengano ridotte. E che l’interdizione dai pubblici uffici sia in alcuni casi solo temporanea e non perpetua, come il Pd chiedeva.
a cura di M. Antonietta Calabrò
CORRUZIONE: ARRIVA IL REATO TRA PRIVATI. CAMBIA LA CONCUSSIONE - Ecco, secondo la bozza Severino, i nuovi reati di «corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio», «concussione», «induzione a dare o promettere utilità», «corruzione in atti giudiziari», «traffico di influenze illecite», «corruzione tra privati». L’articolo 319 regolerà la Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, «è punito con la reclusione da 3 a 7 anni». L’articolo 319 ter riguarda la corruzione in atti giudiziari per la quale «si applica la pena della reclusione da 4 a 10 anni», e l’articolo 317 la concussione «punita con la reclusione da 6 a 12 anni». Poi c’è l’indebita induzione a dare o promettere utilità: il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità «è punito con la reclusione da tre a otto anni». Per questo articolo 319 quater, sotto cui dovrebbe ricadere il caso dell’ex premier Berlusconi nel processo Ruby, non è prevista l’interdizione dai pubblici uffici né perpetua né temporanea. Per il traffico di influenze illecite (articolo 346), carcere da uno a tre anni per chiunque indebitamente fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio. Infine, la corruzione tra privati (articolo 2635): riguarderà gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Pene raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Ue o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
INTERCETTAZIONI: NESSUN TRIBUNALE COLLEGIALE. AUTORIZZAZIOI DA GIP E GUP - Un articolo 1 fatto da 36 commi che riscrivono le norme in materia di intercettazioni. Ma per quanto riguarda i punti più discussi del ddl e cioè il divieto di pubblicazione e le intercettazioni ambientali, secondo il ministro della Giustizia si deve tornare «alle norme attualmente vigenti» (articoli 114 e 266 del Codice di procedura penale). È questa la prima bozza inviata ieri a tarda sera dal Guardasigilli ai rappresentanti dei partiti di maggioranza che dovranno entro lunedì sera esprimere il loro parere. Nella lettera di accompagnamento si ricorda agli interlocutori che tutti i partiti hanno concordato sui seguenti principi: 1) mantenimento della versione del testo approvato dalla commissione Giustizia della Camera a luglio 2010. Il testo Bongiorno era stato giudicato troppo morbido dall’allora premier Berlusconi e portò alle dimissioni dello stesso relatore Giulia Bongiorno; 2) sostituzione della figura del tribunale collegiale con quelle del Gip e del Gup per i provvedimenti autorizzatori. Quindi, secondo la Severino non dovranno più essere i Tribunali collegiali ad autorizzare le intercettazioni. Si cancella così il testo Bongiorno-Alfano su questo punto; 3) mantenimento degli articoli 114 e 266 del Codice di procedura penale nella versione vigente per quanto riguarda i divieti. Questo impianto secondo il responsabile di Via Arenula è il punto «di compromesso» più alto possibile tra le varie istanze. Perché il Pdl ha chiesto con insistenza «una stretta» sulla materia, mentre alcune osservazioni critiche sono avvenute da parte del Pd in relazione ai tabulati. Se «passerà» questa impostazione la nuova disciplina non riguarderà solo le intercettazioni telefoniche, ma le stesse norme si applicheranno a tutte le trasmissioni telematiche e a tutti i supporti informatici. Abolendo i tribunali collegiali per autorizzare le intercettazioni, il testo accoglie le obiezioni della magistratura sull’inapplicabilità della novità che si voleva introdurre.
RESPONSABILITA’ CIVILE: DANNI, RISPONDE LO STATO. NO AI RICORSICONTRO LE TOGHE - Per gli eventuali «danni» procurati nell’amministrazione della giustizia, il magistrato non risponderà più «direttamente» in quanto persona (come prevede il disegno di legge 3129, cioè la legge comunitaria 2011, in discussione in Commissione al Senato dopo l’approvazione da parte della Camera dell’emendamento presentato dal leghista Pini). È questo il punto su cui il Pdl ha dovuto «concedere» rispetto all’obiezione del ministro Severino, la quale ha chiaramente prospettato agli esponenti dei partiti di maggioranza che in nessun Paese europeo esiste la possibilità di trascinare in tribunale «direttamente» un magistrato. Il cittadino continuerà a far causa solo allo Stato. Potrà però chiedere i danni patrimoniali («e anche quelli non patrimoniali che derivino dalla privazione della libertà personale») non solo per «colpa grave o dolo», come avviene attualmente (legge Vassalli 117 del 1988) ma anche per «violazione manifesta del diritto», una formulazione che tante polemiche aveva suscitato dopo il via libera della Camera. La «manifesta violazione della legge e del diritto comunitario» che prima veniva indicata come il criterio numero tre per determinare la responsabilità dei magistrati, viene ora fatta rientrare nell’ambito della colpa grave. La bozza di emendamento inviata ieri dal ministro Severino ai partiti prevede infatti che essa si riscontri nei casi di inescusabilità dell’errore di diritto. Quanto alla rivalsa sul magistrato, lo Stato «deve» esercitarla (viene inserito il termine perentorio) «entro due anni» (attualmente è entro un anno), ma la misura può arrivare fino alla metà di un’annualità netta di stipendio, mentre ora non può superare una somma pari ad un terzo. La trattenuta mensile sullo stipendio inoltre non sarà pari, al massimo, al quinto dello stipendio stesso, ma potrà essere prelevata dall’erario fino a un terzo di ogni mensilità. Viene infine snellita la procedura per dichiarare «ammissibile» la richiesta di risarcimento del cittadino. La decisione dovrà essere presa entro quaranta giorni dalla richiesta. E sarà «ricorribile» per Cassazione.