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 2012  marzo 24 Sabato calendario

GERMANIA: IL RICORSO E’ SEMPRE POSSIBILE. MA LO FA SOLTANTO IL 5% DEI LAVORATORI —

Hanno evocato il sistema tedesco come il modello a cui tendere per fare «la manutenzione» dell’articolo 18, aumentando la flessibilità senza penalizzare eccessivamente i lavoratori. In teoria. Ma come funziona veramente in Germania la legge sui licenziamenti? La legge tedesca, che si applica ai lavoratori con almeno sei mesi di anzianità e alle aziende con più di dieci dipendenti, esclusi gli apprendisti e conteggiando i lavoratori part-time in percentuale, ammette i licenziamenti solo se giustificati. Tre le tipologie: motivi personali, motivi disciplinari o esigenze aziendali. In Italia l’articolo 18 riconosce invece il licenziamento per motivi economici, per motivi disciplinari e il licenziamento discriminatorio.
Nelle aziende dove esiste, è obbligatorio consultare il consiglio di fabbrica, pena la nullità del licenziamento. Ma solo in determinati casi questo può opporsi alla decisione del datore di lavoro.
In caso di licenziamento un lavoratore può sempre rivolgersi al giudice presentando una citazione presso il tribunale del lavoro competente entro due settimane dal ricevimento della lettera di licenziamento (è obbligatorio ricevere una comunicazione scritta di cessazione del rapporto di lavoro). Ma di fatto il ricorso al giudice resta un evento molto raro. Appena il 5% dei lavoratori tedeschi sceglie di andare in tribunale per ottenere il reintegro quando viene licenziato e solo nel 3% circa dei ricorsi il licenziamento viene annullato in tribunale. Ecco perché il lavoratore, sapendo che quando perde la causa non ha diritto ad alcun risarcimento economico, punta sull’indennizzo. Un’opzione vista con favore anche dall’impresa, che per evitare le incertezze e il procedimento giudiziario, preferisce fare subito l’accordo monetario. Anzi, la legge tedesca prevede che, nei casi di licenziamento per motivi economici, le imprese possano già allegare nella lettera di risoluzione del rapporto di lavoro una proposta di indennizzo, se il lavoratore rinuncerà a fare ricorso in tribunale. Anche quando il dipendente opta per le vie legali, prima dell’inizio del processo le parti si incontrano per un’udienza di conciliazione, che spesso si conclude con un’intesa.
In Germania il risarcimento ammonta, per legge, alla metà dello stipendio mensile lordo per ogni anno di impiego in azienda, ma per i dipendenti ultracinquantenni che lavorano da almeno 15 anni nell’impresa sale fino a 15 mensilità e fino a 18 mensilità per gli over 50 con almeno 20 anni di anzianità. Salvo un accordo diverso fra le parti. La riforma Fornero, almeno per il momento, stabilisce invece il reintegro solo nel caso dei licenziamenti discriminatori; nella fattispecie dei licenziamenti disciplinari la decisione spetterà al giudice; mentre per la causa economica prevede esclusivamente l’indennizzo economico, tra le 15 e le 27 mensilità. Non sarà però automatico, per ottenerlo bisognerà ricorrere al giudice.
Giuliana Ferraino