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 2012  marzo 23 Venerdì calendario

L’offesa su blog non punibile – Insulta e diffama sul blog il dirigente amministrativo dell’azienda presso la quale lavorava la moglie, licenziata, ma non viene condannato, dal momento che «la causa di non punibilità della provocazione (ex art

L’offesa su blog non punibile – Insulta e diffama sul blog il dirigente amministrativo dell’azienda presso la quale lavorava la moglie, licenziata, ma non viene condannato, dal momento che «la causa di non punibilità della provocazione (ex art. 599 c.p.) sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza». Lo ha stabilito la Corte di cassazione (V Sezione penale) con la sentenza n. 9907/2012, nella quale i giudici di legittimità, richiamandosi ad alcuni precedenti noti (in particolare, Cass., sez. 5, 11/03/2009, n. 21455), hanno rigettato il ricorso presentato dalla persona offesa dalle ingiurie, perpetrate a suo danno, risultata «vincitrice» in primo grado, avendo ottenuto la condanna dell’insolente per ingiuria e diffamazione, ma sconfitta in Appello, dal momento che nel caso di specie era stata individuata l’esistenza della scriminante di cui all’art. 599 c.p. Anche per gli ermellini «non merita censura di sorta il costrutto motivazionale della pronuncia impugnata (per incidens la ricorrente lamentava la «valutazione delle risultanze processuali» e dei testi) che, sovvertendo motivatamente, la statuizione di condanna del primo giudice, ha riconosciuto l’applicabilità alla fattispecie della causa di non punibilità della provocazione». Infatti, la reazione dell’uomo «sostanziatasi nell’immediato inoltro a un blog di mail di commento sferzante» all’indirizzo della manager doveva considerarsi «scriminata» dal «comportamento provocatorio» che la principale aveva assunto nei confronti della moglie, rivolgendosi a quest’ultima con «espressioni irriguardose». La donna era stata, poi, licenziata «con modalità ritenute illegittime», motivo per il quale il provvedimento era stato impugnato con ricorso al giudice del lavoro. Secondo Piazza Cavour «è anche pacifico che in tema di riconoscimento dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen., il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da chi reagisce, ma a costui legata da particolare rapporto, come quello di coniugio (cfr. sul tema, Cass., sezione 5, n. 4664, del 5/12/1992). Di talché, correttamente ne è stata riconosciuta l’applicabilità alla reazione del marito, benché le offese fossero rivolte alla moglie».