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 2011  giugno 16 Giovedì calendario

Turismo, dal 21 giugno in vigore il Codice più garanzie anche contro le truffe on line – Stop alle truffe on line sui pacchetti turistici e via libera al risarcimento per danno da vacanza rovinata

Turismo, dal 21 giugno in vigore il Codice più garanzie anche contro le truffe on line – Stop alle truffe on line sui pacchetti turistici e via libera al risarcimento per danno da vacanza rovinata. E per chiudere le controversie più in fretta si potrà far ricorso alla mediazione. Per le strutture turistiche è in arrivo un nuovo sistema di classificazione che affiancherà le "classiche" stelle tenendo conto anche del giudizio dei clienti, e si applicherà anche a bed&breakfast e agriturismi. Infine per le multiproprietà ci sarà il contratto standard di tipo europeo. Queste alcune delle novità previste dal Codice del turismo in vigore dal 21 giugno, che disciplina il settore in maniera organica. Niente più sorprese dai pacchetti on line - Uno degli interventi più significativi sul fronte della tutela dei consumatori è sicuramente quello che riguarda la vendita di pacchetti di vacanza on line. Soprattutto in periodi di difficoltà economica è proprio alla rete, infatti, che ci si rivolge per cercare di coniugare vacanze e risparmio. Ma in passato questo è stato anche uno dei settori più a rischio di truffe sia per la presenza di operatori non autorizzati, sia per l’impossibilità di ottenere un risarcimento diretto dall’agenzia in caso di servizio non corrispondente a quello acquistato. Dal 21 giugno, invece, per legge la vendita dei pacchetti on line è equiparata alla vendita in agenzia, e quindi in caso di offerta non corrispondente alla realtà del servizio è il venditore ad essere unico responsabile nei confronti dell’acquirente. Più facile, quindi, ottenere l’eventuale risarcimento se la struttura alberghiera e/o la tipologia dei servizi non sono risultati corrispondenti a quelli previsti dal pacchetto. Regolamentato il danno morale da vacanza rovinata - E per chi non ha potuto godersi le ferie per colpa del tour operator arriva anche il diritto al risarcimento del danno morale da vacanza rovinata. Finora solo un optional, in base al Codice, invece, un diritto ad un risarcimento aggiuntivo correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, tenendo conto della motivazione del viaggio. E per evitare i tempi lunghi della giustizia civile, viene anche formalizzata la possibilità di rivolgersi agli organismi di conciliazione per chiudere le controversie. Anche nel campo del turismo, quindi viene offerta la possibilità della mediazione da parte degli organismi autorizzati dal ministero della giustizia, prima di rivolgersi al giudice. Stelle anche in base alla soddisfazione dei clienti - Per evitare sorprese, peraltro, per il futuro si potrà anche far conto su una classificazione più trasparente di tutte le offerte delle strutture turistiche, non solo strettamente alberghiere. Verrà infatti introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consentirà la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture e l’adesione è su base volontaria, ma è evidente che chi accetta di farsi valutare si presenta con maggiori garanzie rispetto a chi si tiene le stelle e basta. Inoltre il Codice del Turismo estende la classificazione con le stelle, finora prevista solo per gli alberghi, a tutte le altre strutture ricettive, dai Bed & Breakfast ai motel, dai centri soggiorni studio ai campeggi fino ai rifugi alpini e ai villaggi turistici. Multiproprietà con disciplina europea - Per chi ama, invece, andare in vacanza in casa propria, anche se è tale solo per qualche settimana all’anno grazie all’acquisto di una multiproprietà, arrivano contratti più trasparenti. Il Codice, infatti, adotta la disciplina europea per il settore. Per prima cosa, dunque, una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non potranno essere commercializzati o venduti come investimenti, ma solo, appunto, come prodotti turistici; i contratti dovranno seguire una formula standard e essere accompagnati da un modello con il quale sarà eventualmente possibile esercitare il diritto di recesso. Scatta, infine, il divieto di richiedere il pagamento di acconti durante tutto il periodo nel quale è possibile esercitare il diritto di cambiare idea sul contratto. Antonella Donati