Il Sole 24 Ore 15/6/2011, 15 giugno 2011
LA PAROLA CHIAVE - SERVIZI PUBBLICI
La riforma abrogata con i referendum di domenica e lunedì riguardava i servizi pubblici locali «di rilevanza economica», cioè quelle attività per le quali esiste, almeno potenzialmente, una redditività, e quindi una possibile concorrenza all’interno del mercato. Questa definizione, di carattere giurisprudenziale, amplia il novero della «rilevanza economica» a una grande quantità di servizi, compresi quelli che presentano una redditività minima. Il regolamento sulle incompatibilità, però, aveva escluso dal proprio raggio di azione alcuni filoni «ricchi», tra i quali in particolare l’energia e il gas (oltre alle farmacie), sulla base di un’interpretazione estensiva della riserva contenuta nella disciplina di riferimento (articolo 23-bis del Dl 112/2008 e articolo 15 del Dl 150/2009)