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 2010  dicembre 06 Lunedì calendario

SALVATAGGIO DEGLI STATI E COSTITUZIONI NAZIONALI

Ho letto che il Tribunale costituzionale tedesco potrebbe dichiarare illegali i salvataggi dei Paesi della Ue in difficoltà cui ha partecipato anche lo Stato tedesco. La Corte costituzionale italiana ha il potere di fare altrettanto, non solo nei confronti degli aiuti ad altri Paesi europei da parte del governo italiano, ma anche nei confronti delle abituali sovvenzioni alle regioni meridionali?
Giuseppe Zaro
giuseppezaro@yahoo.it
Caro Zaro, il divieto dei salvataggi non è iscritto nella Legge fondamentale, come è chiamata la costituzione della Repubblica federale tedesca, ma negli articoli 122 e 125 del Trattato di Lisbona. Il Tribunale costituzionale di Karlsruhe potrebbe ricordare al governo di Berlino che ogni salvataggio sarebbe contrario agli impegni presi nell’ambito dell’Unione europea con l’approvazione del parlamento federale. È questa la ragione per cui il governo di Angela Merkel voleva che il consolidamento istituzionale del fondo europeo di stabilità finanziaria, creato per aiutare la Grecia, venisse accompagnato da una serie di misure direttamente o indirettamente punitive per i «colpevoli». Ha dovuto rinunciare a una parte delle sue richieste, ma quanto ha ottenuto dovrebbe comunque consentirle di sostenere a Karlsruhe (se il tribunale costituzionale sarà chiamato a pronunciarsi sul problema) che gli aiuti ai Paesi in difficoltà, dopo le nuove intese raggiunte al vertice della Europa, non saranno «salvataggi».
Dietro queste preoccupazioni del governo tedesco si profila l’ombra di un problema più grave. Nella sua sentenza sul Trattato di Lisbona il Tribunale ha detto (riassumo sommariamente) che la legittimità democratica appartiene agli Stati e che la Unione Europea non ha il diritto di attribuirsi nuove competenze senza l’approvazione dei parlamenti nazionali. Portata alle sue estreme conseguenze questa posizione del Tribunale costituzionale tedesco rischia di bloccare qualsiasi progresso verso le istituzioni supernazionali di cui l’Europa ha bisogno per gestire la sua moneta e assicurare l’armonizzazione delle politiche fiscali dei membri dell’eurozona. Costretto a passare fra due scogli — il malumore di una parte dell’elettorato e il Tribunale costituzionale — il governo tedesco è costretto a muoversi con grande prudenza. Ma il fatto che finisca per fare, in ultima analisi, la cosa giusta dimostra quanto il suo destino e i suoi interessi siano legati alla costruzione europea.
Alla sua domanda sulle intenzioni della Corte costituzionale italiana, rispondo, caro Zaro, che fra la Legge fondamentale tedesca e la Costituzione italiana esiste una importante differenza. Nella Carta italiana esiste una norma (l’art. 11) che «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni». Il trattato di Lisbona è stato negoziato «in condizioni di parità». E in condizioni di parità saranno negoziate anche le norme per il funzionamento del Fondo di stabilità finanziaria. Un ricorso alla Corte costituzionale avrebbe scarse possibilità di successo.
Quanto alla sua ultima domanda —legittimità costituzionale degli aiuti alle regioni meridionali — osservo che se la costituzione li proibisse non sarebbe stato possibile istituire la Cassa del Mezzogiorno.
Sergio Romano