Francesco Alberti, Corriere della Sera 2/12/2010, 2 dicembre 2010
Il cambio di sesso di uno dei coniugi non comporta l’automatico scioglimento del matrimonio e dei suoi effetti: lo dice la seconda sezione civile del tribunale di Modena
Il cambio di sesso di uno dei coniugi non comporta l’automatico scioglimento del matrimonio e dei suoi effetti: lo dice la seconda sezione civile del tribunale di Modena. Nel 2005 Alessandro Bernaroli, impiegato di banca, si sposò. Pochi anni dopo decise di cambiare sesso, ne parlò alla moglie che accettò la situazione e gli rimase accanto. Nel 2008 Alessandro diventò Alessandra grazie a una raffica di interventi chirurgici. I problemi arrivarono con la burocrazia: «Prima scopriamo che l’anagrafe di Bologna, come conseguenza del cambio di sesso, ha modificato il mio stato di famiglia, facendomi risultare separato da mia moglie, addirittura con due indirizzi diversi, nonostante noi si viva sotto lo stesso tetto». Poi a Finale Emilia, il comune del Modenese dove la coppia si era sposata nel 2005, l’atto di matrimonio fu annullato. Il Viminale, infatti, interpellato sul caso dai due Comuni, aveva avallato la cancellazione sulla base della legge 164 dell’82, secondo la quale il cambiamento di sesso può sciogliere il matrimonio. Bernaroli: «Certo, la legge dice che “può” essere causa di scioglimento, non che lo debba essere d’ufficio. Siamo al paradosso: perfino per la Chiesa il mio matrimonio è valido, visto che non riconosce il cambio di sesso». Si attende la sentenza d’appello.