Carlo Mercuri, Il Messaggero 17/11/2010, 17 novembre 2010
MINORENNI AL VOLANTE
IL nuovo Codice della strada nei confronti dei giovani guidatori con una mano dà e con l’altra toglie. Toglie perché le nuove leggi sono parecchio restrittive nei confronti dei neo-patentati (tolleranza zero per l’alcol e limiti di potenza per le auto da guidare); dà perché permette loro di “emanciparsi” anticipando di un anno la possibilità di guidare e perché introduce una previsione di carattere premiale nei primi tre anni dal conseguimento della patente. La “guida assistita”, che consente anche a un diciassettenne di guidare un’auto a patto che accanto a lui viaggi un adulto, è il recepimento di una “raccomandazione” europea. Siamo il secondo Paese in Europa, dopo la Francia, ad adeguarci a questa condizione. La “filosofia” del provvedimento è che la guida di un anno “sotto controllo” non possa che rappresentare il miglior viatico per il giovane che, soltanto dodici mesi dopo, si appresterà a conseguire la “vera” patente di guida.
La possibilità di sperimentare la “guida assistita” è data a tutti i giovani che abbiano compiuto 17 anni e che siano titolari di una patente A (quella che consente di guidare i ciclomotori) o a quelli che sostegono preventivamente l’esame teorico. Il ragazzo che lo desideri deve chiedere una speciale autorizzazione al Dipartimento per i Trasporti e trovarsi un tutore-istruttore che abbia la patente B o di categoria superiore da almeno 10 anni. Il minorenne può iniziare la guida accompagnata solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola. Di queste 10 ore, almeno quattro dovranno svolgersi in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna. Il veicolo su cui si esercita il minorenne dovrà recare il marchio “GA”, che significa “guida assistita”. Se il giovane, durante la sua guida, commette qualche infrazione (per esempio, un sorpasso su un dosso o un’invasione della corsia d’emergenza, violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca della patente), il foglio rosa gli viene ritirato e non può conseguire un’ulteriore autorizzazione. Il tutore-istruttore, in questo caso, viene multato, ma senza decurtazione di punti-patente. Il nuovo Codice della strada introduce anche una limitazione sulla potenza delle auto da guidare da parte del neo-patentato (la limitazione è valida solo un anno a fare data dal conseguimento della patente): il Legislatore ha autorizzato la guida di vetture che non superino i 70 kwh per tonnellata (poco meno di 100 cavalli). Si è esenti da questi limiti (ma non dal divieto di superare i 100 km all’ora in autostrada e i 90 sulle strade extraurbane, imposto ai neo-patentati dal 1994) solo se si guida un mezzo al servizio di un disabile, che deve essere a bordo. Il provvedimento sui limiti di potenza scatterà dal 10 febbraio 2011.
Poi c’è il bonus per i neo-patentati, teso a incoraggiare i ragazzi a seguire un percorso virtuoso di guida: consiste nel “regalo” di un punto patente ogni anno. Per tutti gli altri guidatori, invece, il bonus di due punti scatta ogni due anni. Il neo-patentato riceverà pure, dopo due anni di patente, ulteriori due punti. In totale, riceverà quattro punti in omaggio (uno per il primo anno, uno per il secondo, due per il biennio): fanno 24 punti in totale al secondo anno della patente.
Questi punti-bonus sono molto importanti. Una patente B ha un credito iniziale di 20 punti e in condizioni normali si ha un bonus di due crediti dopo due anni di guida senza infrazioni. Tuttavia, i neo-patentati dovranno fare molta attenzione perché, per gravi violazioni, essi perdono il doppio del punteggio: per il “taglio” di 10 punti si arriva a cedere 20 crediti e subito dopo scatta l’obbligo di revisione della patente. Ecco l’importanza dei punti-bonus: in caso di infrazioni gravi, i punti-omaggio che i neo-patentati si sono visti assegnare consentiranno loro di non rifare gli esami per la licenza di guida.