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 2010  novembre 13 Sabato calendario

STA PER SCATTARE LA TRAPPOLA ANTI-PRECARI

-Partiamo dal lato pratico. Tutti i lavoratori precari che stanno rimuginando l’idea di fare causa a un datore di lavoro che in passato li ha impiegati come dipendenti di fatto ma con un contratto senza garanzie devono correre dall’avvocato. Subito. La legge n. 183 del 4 novembre 2010, nota come “collegato lavoro”, contiene infatti un trappolone di cui il governo non ha dato nessuna informazione agli interessati. Più volte nei mesi scorsi, sulle colonne del Fatto Quotidiano, il giuslavorista Massimo Roccella, improvvisamente scomparso nei giorni scorsi, aveva lanciato l’allarme su quanto stava cucinando il Parlamento. Adesso le novità sono legge.
Le sorprese
dell’articolo 32
E TRA LE NUOVE norme ce n’è una che richiede da parte dei lavoratori precari una certa prontezza di riflessi. Si tratta dell’articolo 32 (commi 3 e 4) della leggeinquestione.Meglioessere pedanti.C’èscrittoche“ledisposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604” (prescrivono che il licenziamento del dipendente va impugnato entro 60 giorni) si applicano anche: ai contratti a termine; ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co); ai rapporti di collaborazione coordinata a progetto (co.co.pro). Insomma,aiprecari.Primadivedere il significato di questa nuova regola bisogna notare che essa è retroattiva. Vale cioè non solo per i rapporti di lavoro futuri, ma anche per quelli in essere e per quelli già conclusi.
La prima emergenza è appunto per chi ha un problema con un contratto del passato. La legge stabilisce che tutte questa persone devono fare l’impugnazione contro l’azienda entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre, la legge entra in vigoredopo15giorni,cioèil24novembre. Da quel momento scattano i 60 giorni, che terminano il 23 gennaio 2011. Chi non abbia mandato almeno una raccomandata di annuncio dell’azione legale entro quella data perderà il diritto a ogni rivalsa sul datore di lavoro. Fino a oggi la legge dava anche anni di tempo al lavoratore per regolare i conti con chi pensava che lo avesse trattato ingiustamente. Adesso si fissa un termineravvicinatocheriguarda tutti i casi pregressi, proponendo al precario o ex precario un bivio secco: fare subito causa o metterci una pietra sopra.
Per chi ha un contratto in essere la questione è meno urgente ma forsepiùdrammatica.L’esempio tipico è quello del lavoratore ingaggiato con una successione di contratti a termine o di collaborazione o di consulenza. Molti precarihannounasortadistagionalità del lavoro. Può succedere chetrauncontrattoel’altropassi un intervallo anche di 60 o più giorni. Il precario è lì che aspetta di essere richiamato al lavoro. Adesso all’ansia si aggiunge l’angoscia. Se in attesa del nuovo contratto il lavoratore farà passa-rei60giorni,perderàognidiritto dichiederegiustiziaauntribunale del lavoro.
Il bivio
Fare causa o no?
PER SCOPRIRE, magari, che nonvienepiùchiamatoallavoro: il danno e la beffa. Quindi il precario può essere indotto a fare causa, quantomeno a ridosso della scadenza dei 60 giorni. Però, nel momento in cui farà causa, saprà per certo che ben difficilmente sarà richiamato al lavoro. E che quella raccomandata equivale alla rottura traumatica del rapporto con l’impresa. Scriveva sette mesi fa il professor Roccella: “Essendo ben noto che i lavoratori precari, i più deboli e indifesi,cipensanoduevolteprima di rivolgersi al giudice, nella speranza di essere riassunti,l’astratto rigore della disposizione processuale in molti casi finirà per tradursi in concreta sanatoria degli abusi”.
Fulvio Fammoni, segretario confederale della Cgil che si occupa dell’argomento, sta cercando di supplire alla totale assenza di informazione da parte del governo organizzando un certosino volantinaggio in tutta Italia: “Il ministero del Welfare non sta facendo niente per far sapere a milioni di lavoratori che le loro condizioni contrattuali sono radicalmente cambiate”. La campagna di volantinaggio della Cgil spiega agli interessati che cosa fare: “I contrattidilavoroprecarigiàconclusi da tempo, se si ritiene siano viziati da irregolarità devono essere contestati per scritto entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore della legge. Questo lo si puòfareancheconunasemplice lettera che interrompa i termini di legge. Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per andare davanti a un giudice”.
L’articolo 32 della legge 183 contiene un’altra norma assai interessante, per certi aspetti ancora più insidiosa delle precedenti, e che tra l’altro riguarda anche i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Si istituisce una nuova concezione giuridica del licenziamento orale.
Il licenziamento
diventa orale?
IL LICENZIAMENTO deve, per obbligo di legge, essere comunicato in forma scritta. Se comunicato oralmente non è valido, quindi è impugnabile. L’articolo 32, al comma 2, così recita: “Ledisposizionidicuiall’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”. Traduzione: il termine di 60 giorni per l’impugnazione dal 24 novembre varrà anche per i licenziamenti orali. Finora la cosa era ritenuta dalla giurisprudenza una bestemmia.
Anche su questo Roccella aveva messo sull’avviso: “Si può scommettere che in futuro i licenziamenti orali, fin qui piuttosto rari, dilagheranno a macchia d’olio: a un datore di lavoro, infatti, basterà sostenere che effettivamente il licenziamento c’è stato, ma ben prima della data indicata dal lavoratore (ed offrirsi di provarlo con testimoni compiacenti), per stoppare il processo”.
Ci sarà molto lavoro per gli avvocati e per i tribunali del lavoro. E forse anche per la Corte Costituzionale.