Cesare Rimini, Corriere della Sera 09/11/2010, 9 novembre 2010
QUANDO LE INTENZIONI SONO SUFFICIENTI
Le sentenze ecclesiastiche che pronunziano la nullità di un matrimonio hanno efficacia civile nel nostro ordinamento purché non siano contrarie all’ ordine pubblico e purché siano state pronunziate in contraddittorio tra i coniugi, e così è in virtù del Concordato. Nel caso concreto la sentenza della Corte d’ appello che ha delibato la sentenza ecclesiastica di nullità, è stata confermata anche dalla Corte di cassazione. Ma qual era il motivo della pronunzia di nullità? Le cronache riferiscono che la signora, prima del matrimonio, aveva manifestato al futuro marito, e non solo a lui, la sua ferma volontà di non considerare fondamentale la fedeltà coniugale, che è invece un vero cardine del matrimonio religioso cattolico. Per dirla con le parole della legge canonica, aveva escluso il bonum fidei, e cioè aveva esternato al marito, e probabilmente ad altri, il suo progetto di possibile infedeltà nella vita matrimoniale. Questo è stato sufficiente per la pronunzia di nullità da parte del tribunale ecclesiastico e la sentenza è stata delibata, e cioè ha effetti per la legge civile, proprio perché non è stata ritenuta contraria all’ ordine pubblico. E ciò nonostante che, nella causa di separazione, non fosse emerso alcun addebito di adulterio a carico della moglie. Questo non deve stupire perché, se il matrimonio è nullo dal momento della celebrazione, i comportamenti successivi non hanno rilievo. Insomma le radicate intenzioni libertine, prima del matrimonio, sono state sufficienti per la pronunzia di nullità anche se, dopo il matrimonio, infedeltà non ne sono emerse. L’ interesse della sentenza deriva anche dal fatto che la moglie, visto che quel matrimonio è come se non fosse mai stato celebrato, non può far valere i diritti economici che dal matrimonio derivano. È giusto aggiungere che la stessa situazione si verifica se, nel matrimonio concordatario, uno o entrambi i coniugi escludono prima delle nozze di volere avere figli. Anche questo è un caso di nullità per il diritto ecclesiastico.
Cesare Rimini