Andrea Bongi, ItaliaOggi 11/10/2010, 11 ottobre 2010
LA CRISI DI LIQUIDITA’ SPINGE IL BARATTO
La crisi di liquidità e le difficoltà finanziarie di molte aziende italiane fanno tornare in auge il contratto di permuta. Secondo quanto risulta da diversi indicatori economici e dagli operatori interpellati da ItaliaOggi Sette, negli ultimi due anni il barter trading (termine nobile per indicare semplicemente il baratto) sta conoscendo una sempre più ampia diffusione. Sia nel campo immobiliare che mobiliare. Ma accettare in pagamento merce al posto del denaro, è comunque un’operazione che può esporre il creditore a diverse tipologie di rischio. I pericoli sono riconducibili essenzialmente alle condizioni di difficoltà del debitore. Occorre infatti essere ben consapevoli che tale modalità di adempimento sopravvenuta successivamente comporta una modifica alle originarie pattuizioni contrattuali. Quando l’operazione permutativa è parte integrante delle pattuizioni contrattuali iniziali, come nel classico caso degli immobili da costruire, i rischi ed i pericoli per le parti contraenti si attenuano.
Il settore dove tale tipologia di adempimento delle obbligazioni è ovviamente più frequente è quello delle costruzioni immobiliari dove, per una serie di ragioni, le operazioni permutative sono sempre state una possibile forma di adempimento. Oggi, complice anche la crisi delle vendite immobiliari, in molte imprese di costruzioni si riscontrano contemporaneamente i due presupposti basilari per il ricorso alla permuta ossia: una difficoltà finanziaria o addirittura una vera e propria crisi di liquidità da una parte e il possesso di un patrimonio immobiliare invenduto dall’altra. Esaminiamo dunque i principali rischi connessi alle operazioni di permuta.
Modifica contrattuale. Uno dei primi elementi che dovranno essere necessariamente considerati dal creditore che si appresta a ricevere in pagamento merce in luogo del denaro è la modifica alle originali pattuizioni contrattuali che tale operazione comporta. Nel momento in cui si è perfezionato l’originario contratto di fornitura o di prestazione di servizi la controprestazione era infatti il denaro e non vi era la previsione di altre possibili forme di adempimento da parte del soggetto che riceveva la merce o la prestazione. La necessità di dover ricorrere ad una forma di adempimento diversa dal denaro si pone, per così dire, quale esigenza sopravvenuta che di per sé è indicativa di una anomalia nei rapporti contrattuali e di un non corretto adempimento da parte di uno dei contraenti.
Il creditore viene infatti a trovarsi nella scomoda posizione di colui che vanta un credito non oggetto di disconoscimento o contestazione dall’altra parte ma che risulta di difficile, se non addirittura impossibile, trasformazione a breve, in liquidità.
Accettare la proposta del debitore che offre beni al posto del denaro è dunque l’ammissione, più o meno implicita, della conoscenza di uno stato di difficoltà economico finanziaria del debitore che potrebbe avere, come vedremo in seguito, più di una spiacevole conseguenza. Per adesso quel che è importante sottolineare è che accettare tale modalità di pagamento comporta una modifica nelle originali pattuizioni contrattuali che potrebbe avere conseguenze da non sottovalutare in una eventuale e successiva contestazione avente ad oggetto proprio il contratto da cui le prestazioni o le forniture oggetto della datio in solutum hanno avuto origine. Si tratta dunque di una operazione che prima di essere accettata da parte del creditore, dovrà essere sottoposta alle opportune valutazioni legali.
Modifica delle parti contraenti. Altra questione che spesso si pone nelle ipotesi di pagamento tramite cessione di beni è la possibile modifica degli originari soggetti contraenti. Si tratta di una ulteriore variabile rispetto a quella testè esaminata che può complicare e rendere ancora più rischiosa l’operazione di permuta. Il caso classico che può presentarsi in tal senso è piuttosto semplice. Un soggetto B risulta debitore nei confronti di A per la fornitura di merce. B non dispone di mezzi liquidi per poter provvedere al pagamento ma è proprietario, tramite la società C, di un bene immobile. Qualora il creditore A accettasse in pagamento della sua fornitura a B il bene immobile di proprietà della società C, l’operazione di permuta dovrebbe essere compiuta attraverso due distinte operazioni con conseguente compensazione finale delle partite reciproche di debito credito. Anche in questo caso le problematiche legali e contrattuali sono evidentemente molto complesse e necessitano di una attenta valutazione che non possiamo certo affrontare in questa sede.
Differenze di valore. Difficilmente il valore del bene o dei beni offerti dal debitore in pagamento al posto del denaro hanno lo stesso identico valore del credito oggetto di permuta. In genere il valore dei beni offerti supera oppure è inferiore al valore del credito. Ciò comporta naturalmente problemi di conguaglio fra creditore e debitore che possono dar luogo a loro volta ad ulteriori problematiche di natura sia legale che fiscale.
Spesso può diventare oggetto di discussione e di problematiche lo stesso valore da attribuire al bene o ai beni offerti in pagamento. Classico il caso in cui offerto in pagamento sia un bene immobile. In tale ipotesi infatti il debitore tenderà naturalmente, e per ovvie ragioni, ad attribuire un valore elevato al bene mentre, al contrario, il creditore avrà invece interessi e prospettive diametralmente opposti.
Problematiche giuridico-contrattuali. Spesso a complicare le operazioni di datio in solutum è la stessa natura e qualità dei beni offerti in pagamento dal soggetto debitore. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il debitore offra in pagamento un bene immobile da costruire o in corso di realizzazione. Se il creditore accetta tale mezzo di pagamento dovrà necessariamente costituirsi le appropriate garanzie sul bene oggetto dell’adempimento. Occorrerà cioè stipulare un apposito contratto preliminare avente ad oggetto l’immobile in corso di costruzione valutando altresì l’opportunità o meno di procedere alla trascrizione dello stesso presso la conservatoria o la costituzione di apposite ed ulteriori garanzie.
Anche in una ipotesi del genere le possibili variabili che si possono presentare nella pratica sono innumerevoli e necessitano di opportune valutazioni per evitare spiacevoli inconvenienti in futuro.